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mercoledì 28 novembre 2012

iva Nuova IVA per cassa «in chiaro»


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Nuova IVA per cassa «in chiaro»

La circ. 44 emanata ieri dall’Agenzia contiene gli ultimi chiarimenti su volume d’affari, differimento della detrazione e operazioni escluse

/ Martedì 27 novembre 2012
Con la circolare n. 44/2012, emanata nella tarda serata di ieri, l’Agenzia delle Entrate completa il mosaico relativo alla nuova IVA per cassa, di cui all’art. 32-bis del DL 83/2012, a pochi giorni dall’entrata in vigore della stessa, prevista al prossimo 1° dicembre. Dopo aver ricordato che l’entrata in vigore del regime in questione comporta l’automatica abrogazione della precedente IVA di cassa, di cui all’art. 7 del DL 185/2008, che si differenzia in quanto applicabile in relazione alla singola operazione, l’Agenzia riassume tutto il quadro normativo concernente la materia (oltre all’art. 32-bis, infatti, è necessario tener conto del decreto attuativo dell’11 ottobre 2012 e del provvedimento direttoriale del 21 novembre che ha fissato modalità e termini per l’esercizio dell’opzione).
Relativamente alle caratteristiche generali del “cash accounting” (termine coniato dalla stessa Agenzia), la circolare n. 44 ricorda che l’opzione esercitata dal soggetto passivo comporta il differimento dell’esigibilità dell’imposta di tutte le operazioni attive effettuate verso cessionari o committenti soggetti passivi all’atto del pagamento del corrispettivo (sia pure entro il limite massimo di un anno, salva l’ipotesi di assoggettamento a procedure concorsuali dell’acquirente o committente), nonché il corrispondente rinvio della detrazione dell’imposta sugli acquisti al medesimo momento di pagamento dell’imposta, fermo restando l’esercizio del diritto alla detrazione nei modi ordinari in capo all’acquirente o committente che non abbia optato per l’IVA di cassa.
Relativamente al limite massimo di volume d’affari, pari a 2 milioni di euro (cui concorrono tutte le operazioni, comprese quelle con IVA per cassa), l’Agenzia ricorda che tale soglia deve essere verificata nell’anno precedente, o per i soggetti che iniziano l’attività si deve aver riguardo a quello presunto, e che in caso di superamento in corso d’anno l’opzione cessa a partire dal mese o trimestre successivo, con la conseguenza che nell’ultima liquidazione deve essere computata sia l’imposta a debito, sia quella a credito ancora “sospesa”.
Per quanto riguarda il differimento della detrazione in capo al soggetto che esercita l’opzione, che riguarda tutte le operazioni passive, l’Agenzia ricorda che lo stesso sorge all’atto del pagamento del corrispettivo e comunque decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, e può essere esercitata secondo le condizioni esistenti in tale ultimo momento (effettuazione dell’operazione ex art. 6), così da evitare, precisa l’Agenzia, “che la percentuale di detraibilità spettante possa essere determinata in ragione del momento in cui il prezzo è corrisposto e, quindi, rimessa alla determinazione del cessionario/committente in regime di Iva per cassa”. Relativamente al termine ultimo per l’esercizio della detrazione, la circolare in commento precisa che la stessa può essere effettuata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stato pagato il corrispettivo, in quanto è in tale momento che sorge il diritto alla detrazione.
In merito alle operazioni escluse, dopo aver evidenziato che, nell’ambito delle operazioni effettuate con i privati, non si deve tener conto di quelle effettuate con enti non commerciali, anche se utilizzate in parte per l’attività istituzionale, per le quali si rende quindi applicabile il regime di IVA per cassa, si conferma l’esclusione di tutte le operazioni per le quali si applicano regimi speciali (tra cui non sono ricomprese quelle per le quali è previsto un differimento dei termini di registrazione, come nel caso degli autotrasportatori, di cui all’art. 74, comma 4, del DPR 633772), di quelle “differiteex art. 6, comma 5, del DPR 633/72, in quanto già soggette ad IVA per cassa “a regime”, delle operazioni soggette a reverse charge e di quelle non imponibili (art. 41 del DL 331/93, e artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633772). Dal lato degli acquisti, oltre a quelle espressamente escluse (operazioni in reverse charge, acquisti intracomunitari, importazioni ed estrazioni dai depositi IVA), l’Agenzia ricorda che la detrazione per “cassa” riguarda tutti gli acquisti, sia pure in presenza di operazioni attive escluse dal regime in questione.
Infine, per gli adempimenti si conferma quanto già precisato dal provvedimento direttoriale del 21 novembre e, in particolare, l’obbligo di indicazione in fattura la dicitura “IVA di cassa”, l’opzione per comportamento concludente con vincolo triennale e l’entrata in vigore al prossimo 1° dicembre 2012, che costituisce un anno intero per coloro che opteranno sin dalla predetta data.
 / Sandro CERATO

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