Sanzioni amministrative
Illegittima la chiusura dei locali per omessa verifica del misuratore fiscale
La C.T. Reg. di Torino ricorda che la sanzione accessoria va applicata solo nei casi previsti dalla Legge
L’art. 12, comma 3, del DLgs. 471/97 stabilisce che, nel caso di omessa installazione dei
misuratori fiscali, può essere applicata la sanzione accessoria
consistente nella sospensione della licenza o dell’autorizzazione
commerciale per un periodo da quindici giorni a due mesi. Alla luce del
principio di legalità, si ritiene che la sanzione accessoria richiamata
possa operare solo nel caso espressamente previsto, quindi nell’omessa
installazione del misuratore fiscale, e non nella diversa fattispecie
relativa all’omessa verifica periodica.
Del resto, la mancata tempestiva richiesta di manutenzione è sanzionata dal terzo comma dell’art. 6 del DLgs. 471/97, con una pena da 258 a 2.065 euro.
La disciplina fiscale dei registratori di cassa è contenuta in provvedimenti normativi secondari, i quali, oltre a considerare la tempistica nonché la modalità della manutenzione, di fatto assimilano l’omessa installazione all’omessa verifica periodica.
In particolare, l’art. 8 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2003 prevede che i contribuenti non possono utilizzare misuratori fiscali che non siano stati sottoposti alla manutenzione periodica, effettuando, mediante una finzione giuridica, una sorta di equiparazione tra omessa installazione e omessa verifica.
Talvolta, gli uffici ritengono di applicare, sulla base di ciò, anche al caso dell’omessa verifica periodica la sanzione accessoria relativa alla chiusura del locale commerciale per un periodo da quindici giorni a due mesi.
La C.T. Prov. di Alessandria, sezione 6 sentenza n. 69 del 30 agosto 2010 ha censurato tale condotta, in base al principio, come anticipato, di legalità.
Più di recente, la stessa interpretazione è stata fatta propria dalla Regionale di Torino (sentenza dello scorso 24 maggio n. 29/24/12).
Una simile interpretazione è “in contrasto con il principio della precisione della norma punitiva e della legalità delle sanzioni tributarie in quanto in violazione del principio del divieto di rinvio della norma sanzionatoria ad un regolamento dell’esecutivo”.
Concludendo, le sanzioni possono essere irrogate solo se hanno la loro base in una fonte primaria, e non secondaria, “che necessariamente definisce in modo preciso le condotte rimproverabili e di conseguenza commina la pena per la loro violazione”.
/ Alfio CISSELLO
Del resto, la mancata tempestiva richiesta di manutenzione è sanzionata dal terzo comma dell’art. 6 del DLgs. 471/97, con una pena da 258 a 2.065 euro.
La disciplina fiscale dei registratori di cassa è contenuta in provvedimenti normativi secondari, i quali, oltre a considerare la tempistica nonché la modalità della manutenzione, di fatto assimilano l’omessa installazione all’omessa verifica periodica.
In particolare, l’art. 8 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2003 prevede che i contribuenti non possono utilizzare misuratori fiscali che non siano stati sottoposti alla manutenzione periodica, effettuando, mediante una finzione giuridica, una sorta di equiparazione tra omessa installazione e omessa verifica.
Talvolta, gli uffici ritengono di applicare, sulla base di ciò, anche al caso dell’omessa verifica periodica la sanzione accessoria relativa alla chiusura del locale commerciale per un periodo da quindici giorni a due mesi.
La C.T. Prov. di Alessandria, sezione 6 sentenza n. 69 del 30 agosto 2010 ha censurato tale condotta, in base al principio, come anticipato, di legalità.
Più di recente, la stessa interpretazione è stata fatta propria dalla Regionale di Torino (sentenza dello scorso 24 maggio n. 29/24/12).
Vale solo l’omessa installazione del misuratore
I
giudici affermano che, in base al provvedimento direttoriale
richiamato, è chiaro che l’omessa verifica è, agli occhi del Fisco, pari
all’omessa installazione, ma non può essere revocato in dubbio che una
previsione sanzionatoria deve avere una copertura legislativa: in altri
termini, la condotta sanzionabile non può mai essere ampliata per effetto di un provvedimento amministrativo.Una simile interpretazione è “in contrasto con il principio della precisione della norma punitiva e della legalità delle sanzioni tributarie in quanto in violazione del principio del divieto di rinvio della norma sanzionatoria ad un regolamento dell’esecutivo”.
Concludendo, le sanzioni possono essere irrogate solo se hanno la loro base in una fonte primaria, e non secondaria, “che necessariamente definisce in modo preciso le condotte rimproverabili e di conseguenza commina la pena per la loro violazione”.
/ Alfio CISSELLO
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