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mercoledì 21 novembre 2012

Incorporazione di società immobiliari senza affrancamento

ilcasodelgiorno

Incorporazione di società immobiliari senza affrancamento

Non sembra applicabile il riallineamento dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di operazioni straordinarie

/ Mercoledì 21 novembre 2012
La Finanziaria 2008 ha introdotto, nell’ambito della disciplina fiscale delle operazioni straordinarie, un regime alternativo alla neutralità che prevede la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva sui maggiori valori stanziati in bilancio al fine di ottenerne il riconoscimento fiscale.
Con riferimento alle scissioni e alle fusioni societarie, viene previsto che il riconoscimento fiscale dei maggiori valori mediante l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva può trovare applicazione “sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta” (artt. 172 comma 10-bis e 173 comma 15-bis del TUIR).
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 57 del 25 settembre 2008 chiarisce che oggetto dell’affrancamento sono, quindi, i disallineamenti tra i valori di bilancio e i valori fiscali dei beni e degli altri elementi trasferiti. Non possono, invece, formare oggetto di affrancamento né i disallineamenti derivanti da deduzioni extracontabili effettuate ai sensi dell’art. 109 comma 4 del TUIR, né eventuali altri disallineamenti, relativi a beni già presenti nel bilancio della società avente causa nell’operazione. Sempre la circolare in commento precisa che “non rileva, quindi, la classificazione contabile dei medesimi beni operata, prima del conferimento, dal soggetto conferente”.
In altre parole, applicando l’imposta sostitutiva di cui trattasi (aliquote per scaglioni del 12%, 14% e 16%), la società avente causa nell’operazione ottiene il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili eventualmente iscritti nel proprio Stato patrimoniale, in relazione alle immobilizzazioni materiali e immateriali relative all’azienda ricevuta, nel rispetto, ovviamente, dell’attestazione rilasciata dal perito ai sensi degli artt. 2343 o 2465 c.c.
Sempre la citata circolare ha precisato che le disposizioni consentono l’applicazione del regime di imposizione sostitutiva solo nel caso in cui, in sede di fusione e scissione, vengano attribuiti alla società risultante dall’operazione compendi aziendali e non singoli beni. Tale orientamento si fonda su quanto chiarito dalla relazione illustrativa alla legge Finanziaria 2008, secondo cui le nuove norme introducono “una nuova disciplina delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti) relative al trasferimento di complessi aziendali”.
Non è sempre agevole individuare un’azienda
Alla luce dell’orientamento sopracitato, pare che l’Agenzia delle Entrate non consideri applicabile il regime del riallineamento dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di operazioni straordinarie nel caso in cui:
- la società beneficiaria di una scissione riceva un immobile o un complesso immobiliare;
- la società incorporante acquisisca gli immobili o il complesso immobiliare dell’incorporata.
In realtà, il tema della presenza di un complesso aziendale laddove gli attivi di una società sono composti prevalentemente da immobili è molto complesso: prova ne è che talvolta il Legislatore, per non rischiare che non sia chiara la distinzione tra azienda e pluralità di beni, ha preferito introdurre norme antielusive specifiche (si pensi all’ipotesi dell’applicazione delle imposte indirette in caso di affitto di un’azienda con una prevalente componente immobiliare).
Riguardo al regime in commento si ricorda che, ai sensi dell’art. 1 comma 1, primo periodo, del DM 25 luglio 2008, “l’applicazione dell’imposta sostitutiva deve essere richiesta per categorie omogenee di immobilizzazioni” e secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 2, secondo periodo, del DM 25 luglio 2008 i beni mobili, inclusi gli impianti e i macchinari ancorché infissi al suolo, sono raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.
Inoltre, in caso di riallineamento “parziale”, i maggiori valori affrancati relativi ad una determinata categoria omogenea devono essere “spalmati” secondo un criterio di proporzionalità su tutti i beni facenti parte della categoria interessata, dovendo l’opzione riguardare ogni bene ricompreso all’interno di una medesima categoria omogenea e non potendo il contribuente “scegliere” solo alcuni beni all’interno delle diverse categorie di immobilizzazioni.
 / Salvatore SANNA
fonte:eutekne

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