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lunedì 5 novembre 2012

Rivalutazione degli immobili «neutrale» sulle partecipazioni dei soci

ilcasodelgiorno

Rivalutazione degli immobili «neutrale» sulle partecipazioni dei soci

Il regime agevolativo si applicava ai beni posseduti dalla società e non influenza il costo fiscale della partecipazione.

/ Lunedì 05 novembre 2012
A quasi quattro anni dall’introduzione dell’ultima rivalutazione dei beni detenuti dalle imprese, pare utile riepilogare quali possano essere gli effetti dell’adesione al regime agevolativo da parte di una società di persone che nel 2008 ha proceduto alla rivalutazione di un immobile strumentale.
Ai sensi dell’art. 15 comma 20 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009) che disciplina il regime della rivalutazione dei beni immobili delle imprese introdotto per il 2008, il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. Tale regime si applicava con il versamento di un’imposta sostitutiva:
- della misura del 3% per gli immobili ammortizzabili; e
- dell’1,5% relativamente agli immobili non ammortizzabili.
Detta imposta doveva poi essere computata in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.
Con la circ. n. 11 del 19 marzo 2009, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che era consentita la rivalutazione anche ai soggetti che adottavano la contabilità semplificata (ossia, le imprese individuali e le società di persone commerciali), i quali indicavano su un apposito prospetto bollato e vidimato il costo originario e le rivalutazioni effettuate.
In primo luogo, si osserva che secondo l’art. 15 comma 21 del DL 185/2008, ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, si deve considerare il costo degli immobili “ante rivalutazione”, se tali componenti siano realizzate “in data anteriore a quella di inizio del sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita”.
Nel caso in cui la rivalutazione venga eseguita con efficacia anche ai fini fiscali, le plusvalenze sono quindi determinate partendo dal valore rivalutato a decorrere dall’1 gennaio 2014.
Tale previsione viene specificata dall’art. 3 commi 3 e 4 del DM 86/2002 (richiamato dall’art. 15 comma 22 del DL 185/2008), per il quale il nuovo valore degli elementi patrimoniali rivalutati rileva ai fini della determinazione:
- delle quote di ammortamento, anche finanziario, dei beni rivalutati;
- del computo del plafond delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione;
- delle plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso, dall’assegnazione ai soci, dalla destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore degli elementi patrimoniali rivalutati.
Alla luce della presenza di un quadro normativo così specifico nell’individuare l’ambito oggettivo della disciplina in esame, appare evidente che la rivalutazione introdotta dal DL 185/2008 non possa in alcun modo influenzare quello che è il costo fiscale della partecipazione della società che ha beneficiato dell’agevolazione né rendere esente l’eventuale reddito diverso prodotto dai soci. Essa, infatti, come indicato dalla norma, produce effetti sulle plusvalenze e le minusvalenze realizzate in regime di impresa e sugli ammortamenti; l’art. 15 del DL 185/2008 non prevede particolari benefici né ai fini della realizzazione di altre componenti di reddito di impresa (ad esempio i ricavi) né nella determinazione del costo fiscale della partecipazione posseduta nella società.
La disciplina del capital gain non viene influenzata
Quindi, anche quando la società di persone che ha proceduto alla rivalutazione degli immobili si applica il disposto dell’art. 68 comma 6 del TUIR, per il quale il socio non imprenditore che cede a titolo oneroso la propria partecipazione realizza una plusvalenze di natura finanziaria costituita dalla differenza tra:
- il corrispettivo percepito, e
- il costo o valore di acquisto assoggettato a tassazione (da documentarsi a cura del contribuente), aumentato di ogni altro onere inerente, ivi compresa l’imposta sulle successioni o donazioni, ma con l’esclusione degli interessi passivi.
Un ulteriore chiarimento di rilievo per il caso in esame è poi contenuto nella circ. Agenzia delle Entrate n. 22 del 6 maggio 2009. Secondo tale documento di prassi, se avviene l’attribuzione del saldo attivo al socio di società di persone, non si verificano effetti sul costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
 / Salvatore SANNA
FONTE:EUTEKNE

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