La plusvalenza derivante dalla cessione d'azienda con costituzione di una rendita vitalizia a favore del cedente è imponibile ai fini del reddito d'impresa. Non è rilevante che anche la rendita sia tassata secondo le regole dei redditi assimilati al lavoro dipendente. È il parere dell'ordinanza n. 23874/10 della Cassazione, in virtù del quale plusvalenza e rendita vitalizia assumono entrambe rilevanza fiscale in quanto hanno diversi e autonomi presupposti impositivi.
Lo scenario di riferimento
La conformità
La recente pronuncia della Corte è conforme agli orientamenti degli organi periferici dell'agenzia delle Entrate e del soppresso comitato consultivo per le norme antielusive. Nello stesso senso, seppure sul reddito da lavoro autonomo, si è anche espressa la risoluzione 255/E/2009 (si veda in basso).
La disciplina delle rendite vitalizie è dettata dall'articolo 50, comma 1, lettera h), del Tuir, in base al quale le stesse sono trattate alla stregua dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Discusso è, invece, se la cessione d'azienda con costituzione di rendita vitalizia possa determinare l'insorgenza di plusvalenze imponibili ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del Tuir. A riguardo, sono possibili tre soluzioni.
1) La plusvalenza conseguente la cessione d'azienda non è tassabile poiché la controprestazione dell'acquirente è costituita da una rendita vitalizia; sarebbe, perciò, tassabile esclusivamente la rendita vitalizia, che costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente nei vari anni di percezione della stessa.
2) La plusvalenza è tassabile sulla base del valore attuale della rendita stessa. In tal caso, per evitare un fenomeno di doppia imposizione, sarebbe tassabile la sola plusvalenza, essendo fiscalmente irrilevante il successivo incasso della rendita che, in buona sostanza, assumerebbe natura di componente meramente finanziaria: si tratterebbe, in pratica, dell'incasso postergato del prezzo pattuito.
3) La plusvalenza e la rendita vitalizia hanno entrambe rilevanza tributaria in quanto hanno diversi e autonomi presupposti impositivi: la prima ai fini della determinazione del reddito d'impresa, la seconda agli effetti della formazione del reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.