Liquidazione della quota di sas all’erede con tassazione separata
Alla luce dell’impostazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, l’erede realizza un reddito da partecipazione
La liquidazione della quota di una società in accomandita semplice a
favore dell’erede del socio defunto presenta diversi profili fiscali
che vale la pena analizzare: in primo luogo, occorre distinguere tra la
quota del socio accomandatario e quella del socio accomandante.
In caso di morte del socio accomandante, si applica l’art. 2322 c.c., il quale, in deroga alla disciplina generale, stabilisce che “la quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte”. Ciò significa che, nel silenzio del contratto sociale, l’erede dell’accomandante subentra – una volta accettata l’eredità – automaticamente, a prescindere dal consenso proprio e dei soci superstiti.
In tale circostanza, non si origina direttamente il diritto alla liquidazione della quota in favore degli eredi.
L’ipotesi della morte del socio accomandatario, invece, costituisce un caso di scioglimento del vincolo sociale limitatamente ad un socio ex art. 2284 c.c., ai sensi del quale “salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano”. La norma citata individua, dunque, come “effetto legale” della morte del socio lo scioglimento del rapporto tra tale socio e la società, con conseguente obbligo per i soci superstiti di liquidare la quota del socio defunto ai suoi eredi entro il termine di sei mesi, ex art. 2289 c.c.
In caso di liquidazione agli eredi della quota, il loro reddito è determinato a norma dell’art. 20-bis del TUIR che, rimandando all’art. 47 comma 7, lo quantifica in base alla differenza tra le somme ricevute (o il valore normale dei beni assegnati) e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
Con riguardo al costo fiscale della partecipazione, tenuto conto del disposto dell’art. 68 del TUIR:
- nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione;
- per le partecipazioni nelle società di persone, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio.
Accettando l’impostazione dottrinaria prevalente, secondo cui il reddito percepito dagli eredi che si vedono liquidata un quota di una società di persone ha natura di reddito d’impresa, esso è integralmente imponibile in capo al percipiente e, se si rispettano determinati requisiti, può beneficiare della tassazione separata.
La tassazione separata si applica a condizione che sia intercorso un periodo di tempo superiore a cinque anni tra la costituzione della società e la morte del socio.
Peraltro, i redditi compresi nelle somme liquidate agli eredi dei soci di società di persone sono solo quelli che non hanno già formato oggetto di tassazione mediante imputazione pro quota ai soci stessi. Deve, quindi, trattarsi di somme diverse dagli utili di precedenti esercizi accantonati a riserve.
Sono dunque assoggettate a tassazione separata (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 64 del 25 febbraio 2008) le somme liquidate ai soci o ai loro eredi a titolo di:
- avviamento e plusvalori in genere;
- riserve in sospensione d’imposta;
- parte di utile dell’esercizio formatasi dall’inizio del periodo d’imposta fino al verificarsi dell’evento che ha originato l’erogazione delle somme.
Infine, si segnala che, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 del 13 febbraio 2006 e ribadito dalla successiva ris. 64/2008, il reddito derivante dalla partecipazione in una società di persone, poiché ha natura di reddito d’impresa, deve essere tassato secondo il generale principio di competenza. Pertanto, non è possibile differire la tassazione qualora la liquidazione della quota avvenga attraverso l’assegnazione di crediti ancora da incassare.
/ Salvatore SANNA fonte:eutekne
In caso di morte del socio accomandante, si applica l’art. 2322 c.c., il quale, in deroga alla disciplina generale, stabilisce che “la quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte”. Ciò significa che, nel silenzio del contratto sociale, l’erede dell’accomandante subentra – una volta accettata l’eredità – automaticamente, a prescindere dal consenso proprio e dei soci superstiti.
In tale circostanza, non si origina direttamente il diritto alla liquidazione della quota in favore degli eredi.
L’ipotesi della morte del socio accomandatario, invece, costituisce un caso di scioglimento del vincolo sociale limitatamente ad un socio ex art. 2284 c.c., ai sensi del quale “salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano”. La norma citata individua, dunque, come “effetto legale” della morte del socio lo scioglimento del rapporto tra tale socio e la società, con conseguente obbligo per i soci superstiti di liquidare la quota del socio defunto ai suoi eredi entro il termine di sei mesi, ex art. 2289 c.c.
In caso di liquidazione agli eredi della quota, il loro reddito è determinato a norma dell’art. 20-bis del TUIR che, rimandando all’art. 47 comma 7, lo quantifica in base alla differenza tra le somme ricevute (o il valore normale dei beni assegnati) e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
Con riguardo al costo fiscale della partecipazione, tenuto conto del disposto dell’art. 68 del TUIR:
- nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione;
- per le partecipazioni nelle società di persone, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio.
Accettando l’impostazione dottrinaria prevalente, secondo cui il reddito percepito dagli eredi che si vedono liquidata un quota di una società di persone ha natura di reddito d’impresa, esso è integralmente imponibile in capo al percipiente e, se si rispettano determinati requisiti, può beneficiare della tassazione separata.
La tassazione separata si applica a condizione che sia intercorso un periodo di tempo superiore a cinque anni tra la costituzione della società e la morte del socio.
Vale il principio di competenza
Ai
fini in esame, è ininfluente il momento in cui il socio è entrato a far
parte della società; anche il socio che ha fatto ingresso nella società
da meno di cinque anni può fruire dell’agevolazione, purché la società
stessa sia stata costituita da almeno cinque anni.Peraltro, i redditi compresi nelle somme liquidate agli eredi dei soci di società di persone sono solo quelli che non hanno già formato oggetto di tassazione mediante imputazione pro quota ai soci stessi. Deve, quindi, trattarsi di somme diverse dagli utili di precedenti esercizi accantonati a riserve.
Sono dunque assoggettate a tassazione separata (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 64 del 25 febbraio 2008) le somme liquidate ai soci o ai loro eredi a titolo di:
- avviamento e plusvalori in genere;
- riserve in sospensione d’imposta;
- parte di utile dell’esercizio formatasi dall’inizio del periodo d’imposta fino al verificarsi dell’evento che ha originato l’erogazione delle somme.
Infine, si segnala che, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 del 13 febbraio 2006 e ribadito dalla successiva ris. 64/2008, il reddito derivante dalla partecipazione in una società di persone, poiché ha natura di reddito d’impresa, deve essere tassato secondo il generale principio di competenza. Pertanto, non è possibile differire la tassazione qualora la liquidazione della quota avvenga attraverso l’assegnazione di crediti ancora da incassare.
/ Salvatore SANNA fonte:eutekne
ottimo !
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