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martedì 6 novembre 2012

Scheda carburante «scorretta», rischio penale

scheda carburante

Scheda carburante «scorretta», rischio penale anche per il commercialista

Per la giurisprudenza, potrebbe essere perseguibile anche il professionista che «completa» le schede del cliente prima della registrazione in contabilità
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/ Martedì 06 novembre 2012
La scheda carburante rappresenta, tanto per le imprese quanto per i professionisti, lo strumento necessario per poter documentare l’acquisto di carburante per beneficiare della deducibilità del relativo costo ai fini delle imposte dirette e per usufruire, ove possibile, del diritto alla detrazione dell’IVA assolta all’acquisto. La disciplina generale è contenuta nel DPR n. 444/1997 (che ha apportato rilevanti novità sia in termini di informazioni aggiuntive che di informazioni non più necessarie) ed il suo contenuto è stato oggetto di primi chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 205 del 12 agosto 1998 (ancora oggi riferimento principale di prassi in materia).
Sul tema della corretta compilazione della scheda carburante, si è da tempo consolidato un filone giurisprudenziale piuttosto rigoroso, che afferma l’irrilevanza fiscale del documento laddove lo stesso non presenti le indicazioni richieste dalla normativa in materia.
Sul punto, con la Nota prot. n. 183 del 26 ottobre scorso, la SNA (Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione), nell’intento di sensibilizzare i propri iscritti sul corretto utilizzo della scheda carburante, offre un’interessante sintesi dell’attuale posizione giurisprudenziale in materia. In particolare, con riferimento ai contenuti obbligatori della scheda, viene ricordato che:
- in relazione agli estremi di individuazione del veicolo, la Cassazione, con la sentenza n. 21769 del 9 novembre 2005, ha stabilito che affinché – ai fini fiscali – possano essere riconosciuti i costi per l’acquisto del carburante, è necessario che le schede contengano sempre anche il numero della targa. Tale elemento – anche se non espressamente richiamato dalla norma – rappresenta secondo i giudici la garanzia dell’identità del veicolo effettivamente rifornito e l’effettiva riferibilità del relativo costo all’attività di impresa. Detta interpretazione è stata successivamente confermata dai giudici della Suprema Corte con la sentenza 19820 del 18 luglio 2008;
- in relazione all’apposizione della firma di convalida sulla scheda carburante da parte dell’esercente, la Cassazione, con la sentenza n. 21941 del 19 ottobre 2007, ha stabilito che – ai fini del riconoscimento della detrazione IVA – è necessaria la presenza della firma sul documento. In assenza di tale firma, infatti, la scheda carburante (pur in presenza di tutti gli altri elementi) non è comunque in grado di assolvere alla finalità prevista dalla legge e, quindi, la detrazione dell’IVA annotata su tale documento verrebbe negata.
Ancora, sul tema dell’indicazione nella scheda del chilometraggio percorso dall’autovettura (dato richiesto unicamente per le imprese e non per coloro che producono reddito di lavoro autonomo) la C.T. Prov. Reggio Emilia, con la sentenza 9/01/11, ha validato l’operato dell’Ufficio affermando che la scheda carburante che non riporti il numero dei chilometri percorsi alla fine del mese o del trimestre comporta l’indeducibilità dei relativi costi. In senso conforme si è espressa anche la Cassazione, con sentenza 18 febbraio 2011 n. 3947 (si veda “Deducibilità negata per la schede carburante senza chilometri” del 19 febbraio 2011 e “Scheda carburante semplificata per i professionisti” del 25 febbraio 2011).
Sul versante penale, invece, viene richiamata la recente sentenza della terza sezione penale della Corte di Cassazione, la n. 912, depositata il 13 gennaio 2012, nella quale si afferma che il contribuente che “gonfia” le schede carburante al fine di evadere le imposte sui redditi e l’IVA è penalmente responsabile del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, reato che comporta la reclusione da 18 mesi a 6 anni (per un primo commento, si veda “È reato utilizzare false schede carburante” del 14 gennaio 2012).
Dalla responsabilità penale non parrebbe, infine, restare indenne nemmeno quel commercialista che, per colmare le disattenzioni del proprio cliente, provvede a “completare” le sue schede carburanti prima della registrazione in contabilità: l’art. 11 del DL n. 201/2011 assimila, infatti, la produzione di documenti falsi, ovvero le risposte non veritiere all’Amministrazione finanziaria, ai casi di falsità nelle autocertificazioni. Le condotte penalmente perseguite dovrebbero quindi essere due: esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi e comunicazione di dati e notizie non rispondenti al vero.
Circa la prima ipotesi, chi emette o utilizza fatture per operazioni inesistenti potrebbe rispondere del nuovo reato per il solo fatto di averle esibite e/o trasmesse all’Amministrazione finanziaria. Dunque, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Si tratterebbe, nella maggior parte dei casi, di ipotesi di falsità punite con la reclusione, al massimo, fino a tre anni.
Un quadro, quello in precedenza delineato, che impone all’utilizzatore della scheda carburante la massima attenzione nella sua compilazione.
  Luca CARAMASCHI e Sandro CERATO
FONTE:EUTEKNE

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