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giovedì 29 novembre 2012

Nelle ristrutturazioni, sopravvenienze «legate» a perdite pregresse compensabili

reddito d’impresa

Nelle ristrutturazioni, sopravvenienze «legate» a perdite pregresse compensabili

Le perdite pregresse vanno assunte solo per l’ammontare utilizzabile in compensazione nel periodo d’imposta, pari all’80% del reddito imponibile

/ Giovedì 29 novembre 2012
La circolare informativa n. 4 del 28 novembre 2012 del Consorzio studi e ricerche fiscali del Gruppo Intesa Sanpaolo si sofferma, tra l’altro, sugli interventi operati dal DL n. 83/2012 (conv. L. n. 134/2012) sulla disciplina delle sopravvenienze attive realizzate dall’impresa debitrice a seguito di accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento.
Come si ricorderà, l’art. 33, comma 4 del decreto in esame ha sostituito l’art. 88, comma 4 del TUIR, ampliando il novero delle riduzioni dei debiti che non sono suscettibili di generare sopravvenienze attive imponibili e ricomprendendovi, oltre a quelle realizzate dai debitori in sede di concordato fallimentare o preventivo, anche quelle realizzate per effetto di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi dell’art. 182-bis del RD 267/42 e piani attestati di risanamento di cui all’art. 67, comma 3, lett. d) del RD 267/42, pubblicati nel Registro delle imprese. Il Consorzio esprime un parere non del tutto positivo sulle novità legislative, stante il fatto che il trattamento fiscale degli accordi e piani in questione non è stato completamente equiparato a quello riservato alla riduzione dei debiti in sede di concordato fallimentare o preventivo, che continua ad essere più favorevole. La norma, infatti, circoscrive la non imponibilità alle sopravvenienze attive eccedenti le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’art. 84 del TUIR.
La circolare effettua, poi, un’analisi compiuta delle principali problematiche applicative, in parte già affrontate su Eutekne.info (si veda “Nelle ristrutturazioni dei debiti, perdita di periodo senza sopravvenienze” del 12 ottobre 2012), fornendo anche alcuni esempi.
In primo luogo, in relazione al confronto tra la sopravvenienza attiva e le perdite di periodo, secondo il Consorzio studi la ratio della norma induce a ritenere che le perdite di periodo debbano essere assunte al lordo della sopravvenienza stessa, ossia senza tenerne conto, come se questa fosse esclusa dal risultato di bilancio. Il reddito d’impresa dovrebbe, quindi, essere determinato dapprima considerando la sopravvenienza interamente esclusa dalla formazione del reddito (reddito potenziale) e, successivamente, quantificando la variazione in diminuzione in modo che la quota non imponibile della sopravvenienza non ecceda la perdita fiscale di periodo determinata senza tener conto di tale provento (perdita potenziale).
In sostanza, l’integrale detassazione della sopravvenienza si realizza solo nel caso in cui il reddito d’impresa potenziale sia positivo o pari a zero, mentre, quando sussiste una perdita fiscale potenziale (situazione che si realizza con maggior frequenza, tenuto conto che si tratta di imprese in crisi), la detassazione della sopravvenienza attiva non è integrale, ma limitata all’importo eccedente, fino ad annullarsi nel caso in cui la perdita potenziale risulti pari a zero o superiore alla sopravvenienza.
Più problematico risulta, invece, stante la mancanza di una precisa indicazione da parte della norma, il confronto tra la sopravvenienza attiva e le perdite pregresse: è infatti dubbio se tali perdite vadano assunte per l’ammontare complessivo oppure soltanto per l’ammontare utilizzabile in compensazione nel periodo d’imposta (pari all’80% del reddito imponibile, per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 23, comma 9 del DL n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011, salvo per le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta, per le quali è possibile l’utilizzo in compensazione in misura piena). La circolare propende per la seconda soluzione.
Altra questione evidenziata dal Consorzio studi è quella che attiene alle società di persone, le quali, in generale, non dispongono di perdite fiscali pregresse riportabili, in quanto le perdite sono imputate per trasparenza ai soci. Secondo la circolare, in base al tenore letterale della norma, l’assenza di perdite pregresse disponibili consentirebbe di beneficiare dell’integrale detassazione delle sopravvenienze attive originate dalla riduzione dei debiti, in difetto di perdite di periodo, fermo restando il diritto dei soci allo scomputo delle perdite imputate per trasparenza dalla società di persone.
Da ultimo, la circolare fornisce alcune indicazioni per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS. Secondo l’IFRIC 19 (che sotto questo aspetto si differenzia dalla prassi contabile nazionale), nelle ipotesi di conversione di crediti in capitale attuate nell’ambito di ristrutturazioni del debito, il debitore deve rilevare al fair value le azioni emesse per estinguere le passività, imputando la differenza a Conto economico.
Ad avviso del Consorzio studi (che non tralascia di sottolineare come la questione sia alquanto delicata), le differenze imputate a Conto economico dovrebbero essere fiscalmente rilevanti, in virtù del principio di derivazione rafforzata previsto dall’art. 83 del TUIR. Inoltre, verificandosi la conversione sulla base di una ristrutturazione del debito o di un piano di risanamento disciplinati dagli artt. 182-bis o 67 del RD 267/42, dovrebbero realizzarsi i presupposti di non imponibilità stabiliti dal comma 4 dell’art. 88 del TUIR.
 / Silvia LATORRACA

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