Dal 13 novembre più facile escludere il diritto di opzione
È questa una tra le principali novità del DLgs. 11 ottobre 2012 n. 184 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 2012 n. 253 – di attuazione della direttiva 2010/73/UE (di modifica delle direttive 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e 2004/109/CE, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato).
Ai sensi del vigente art. 2441, comma 5 c.c., quando l’interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, “approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di convocazione successiva alla prima”. L’art. 2, comma 1, lett. c) del DLgs. 184/2012 sopprime la parte della disposizione normativa sopra virgolettata.
Ne consegue che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del DLgs. 184/2012, ovvero dal 13 novembre 2012 (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso in Gazzetta), l’esclusione o la limitazione del diritto di opzione potrà essere deliberata con il quorum normalmente previsto (dalla legge o dallo statuto) per l’adozione delle delibere dell’assemblea straordinaria. E, quindi, guardando a quanto normalmente accade, ovvero all’adozione della decisione in seconda convocazione, a decidere sarà il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea a fronte di un quorum costitutivo di oltre un terzo del capitale sociale nelle non quotate e di oltre un quinto nelle quotate.
Coerentemente con tale modifica, si interviene anche sulla disciplina in materia di delega agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale. Ai sensi dell’art. 2443, commi 1 e 2 c.c., infatti, lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell’iscrizione della società nel Registro delle imprese.
Tale facoltà può prevedere anche l’adozione delle deliberazioni con esclusione del diritto di opzione. La facoltà in questione, precisa il vigente art. 2443, comma 2 c.c., può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, “approvata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell’articolo 2441”, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. L’inciso virgolettato è stato soppresso dall’art. 2, comma 2 del DLgs. 184/2012. Anche in tal caso, di conseguenza, la modifica statutaria potrà essere adottata con il quorum normalmente previsto (dalla legge o dallo statuto) per l’adozione delle delibere dell’assemblea straordinaria.
Risultano eliminate, inoltre, le attuali condizioni per l’esclusione del diritto di opzione nel caso in cui le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione ai dipendenti (approvazione da parte di oltre la meta del capitale sociale in caso di esclusione del diritto di opzione in misura superiore al quarto delle azioni di nuova emissione). Il futuro art. 2441, comma 8 c.c. (come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. d) del DLgs. 184/2012), infatti, si limiterà a stabilire che, con deliberazione dell’assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie, può essere escluso il diritto di opzione per le azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate.
Talune precisazioni riguardano poi specificamente i diritti di opzione non esercitati o esclusi negli aumenti di capitale delle società con azioni quotate. In particolare, il nuovo art. 2441, comma 3, secondo periodo c.c. (come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a) del DLgs. 184/2012) stabilisce che, se le azioni sono quotate in mercati regolamentati, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato dagli amministratori, per conto della società, entro il mese successivo alla scadenza del termine per l’esercizio, per almeno cinque sedute, ma ciò “salvo che i diritti di opzione siano già stati integralmente venduti”.
In caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, infine, il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni sarà rilasciato non “dal” soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ma “da un revisore o da una società di revisione legale” (cfr. gli artt. 2441, comma 4, secondo periodo c.c. e 158, comma 1 del DLgs. 58/98, come modificati rispettivamente dagli artt. 2, comma 1, lett. b) e 1, comma 16 del DLgs. 184/2012)
FONTE:EUTEKNE
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