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lunedì 5 novembre 2012

Il rimborso IVA



Il sistema dell’Imposta sul Valore Aggiunto è basata sull’obbligo della rivalsa e sul diritto alla detrazione. Il contribuente pertanto dovrà versare allo Stato solo il saldo determinato dalla differenza tra l’IVA incassata sulle operazioni attive e l’IVA pagata sugli acquisti. In alcuni casi tale differenza è di segno negativo essendoci un’eccedenza dell’iva pagata (IVA a credito) rispetto a quella incassata (IVA a debito).
La normativa IVA e più in particolare l’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 consente ai soggetti passivi di richiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile di imposta, risultante dalla dichiarazione annuale. In pratica il contribuente che dalla dichiarazione annuale IVA risulta a credito può, in presenza di determinate condizioni, chiedere il rimborso di tale importo, tale pratica è definita rimborso annuale.
COME SI FA
Il rimborso IVA, che deve essere richiesto compilando il quadro VR, della dichiarazione annuale IVA, come si evince dalle istruzioni del modello IVA 2012 che chiariscono che il quadro VR deve essere utilizzato solo da parte dei contribuenti che abbiano intenzione di richiedere il rimborso annuale dell'imposta a credito. Infatti dal periodo di imposta 2009 la richiesta di rimborso, non deve essere più fatta in forma autonoma ma è diventata un quadro della dichiarazione annuale IVA o della dichiarazione Unificata; i termini per la presentazione della stessa, dunque, vanno dal primo di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento alla data ultima per l’invio della dichiarazione del medesimo periodo, normalmente il 30 settembre .
In seguito alla domanda di rimborso, previa richiesta dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente dovrà presentare alcuni documenti. Tra quelli fondamentali, per tutti i richiedenti, il certificato unico del registro delle imprese, inoltre per le società e gli enti deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l’assenza dei requisiti che qualificano gli stessi come non operativi; infatti, nel caso non venga superato il “test di operatività”, le eccedenze di credito non possono essere chieste a rimborso. Inoltre ai fini dell'esecuzione del rimborso, il contribuente deve prestare un'apposita garanzia, così come previsto dall'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 la garanzia prestata può avere, al massimo, una durata di 3 anni decorrenti dall'esecuzione del rimborso.
La garanzia deve essere riferita all’ammontare del rimborso richiesto (al netto del 10% dell’ammontare complessivo dei versamenti effettuati sul conto fiscale nel biennio precedente la data della richiesta) e agli interessi calcolati per la durata della garanzia.
La garanzia deve essere presentata sia per i rimborsi corrisposti dal concessionario della riscossione a mezzo della cosiddetta procedura semplificata (rimborsi annuali sino a euro 516.456,90); sia per quelli corrisposti dagli Uffici (rimborsi di importo superiore a euro 516.456,90) cosiddetta procedura ordinaria.
L’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 prevede le seguenti forme di garanzia :
  • polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione;
  • fideiussione rilasciata da un istituto di credito, da un’impresa commerciale che offra all’Amministrazione finanziaria adeguate garanzie di solvibilità.
Il contribuente è esonerato dal prestare la garanzia di cui sopra, ove ricorrano i seguenti casi:
  • quando l'importo chiesto a rimborso sia uguale o inferiore a 5.164,57 euro;
  • quando il rimborso, derivante dalle circostanze cui alle lettere a), b) e d) del comma 3 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72, è chiesto da "contribuenti virtuosi". Si tratta dei contribuenti strutturalmente a credito che soddisfino determinate condizioni di solvibilità e affidabilità (attività esercitata da almeno 5 anni, mancata notifica di avvisi di accertamento, regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi);
  • quando l'importo chiesto a rimborso non è superiore al 10% del totale dei versamenti (tributari e contributivi) effettuati sul conto fiscale nei due anni precedenti;
  • quando il rimborso, nei limiti di 258.228,45 euro, spetta a imprese fallite o assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
  • quando il rimborso è chiesto dai soggetti operanti nel settore dalla privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.
La procedura semplificata, come accennato in precedenza, consiste nell’erogazione diretta da parte dell’agente della riscossione sul conto fiscale del contribuente richiedente. Va ricordato che questa procedura non può essere effettuata dai contribuenti sottoposti a procedure concorsuali e da quelli che hanno cessato l’attività poiché l’erogazione dei rimborsi a tali soggetti è di competenza esclusiva dell’Agenzia delle Entrate; va anche ricordato che la quota richiesta con la procedura semplificata non può superare, cumulata con le compensazioni che sono state o che saranno effettuate nell’anno di presentazione, l’importo di euro 516.456,90.
In caso di procedura semplificata, l’Agenzia delle Entrate trasmette all'agente della riscossione competente i dati relativi alle richieste di rimborso.
L'agente, entro dieci giorni dalla comunicazione, chiede al richiedente, se dovuta, la prestazione della garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 38-bis del decreto del Presidnete della Repubblica n. 633/72 o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per i contribuenti "virtuosi".
Successivamente, tra il quarantesimo e il sessantesimo giorno dalla presentazione, eroga il rimborso tramite accreditamento sul conto corrente bancario o postale comunicato dall'intestatario del conto fiscale.
I rimborsi IVA devono essere eseguiti entro 90 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione IVA con il quadro VR compilato (articolo 38-bis comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72); qualora ciò non avvenisse, come spesso accade, a partire dal novantesimo giorno decorrono gli interessi di mora computati al tasso di interesse del 2% annuo con esclusione del periodo intercorrente tra la data di richiesta dei documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna, purché detto periodo sia superiore a 15 giorni.
I rimborsi annuali, essendo eseguiti a favore di soggetti IVA, sono erogati dai Concessionari della riscossione utilizzando il "conto fiscale"; a tale regola, fanno eccezione i rimborsi IVA chiesti a seguito della cessazione dell'attività, la cui erogazione avviene con ordinativo di pagamento diretto alla Banca d'Italia .
CHI
Chi può chiedere il rimborso
I soggetti che possono chiedere il rimborso annuale dell'IVA sono individuati dall'articolo 30 commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72, nonché dall'articolo 34 comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72.
L'eccedenza a credito dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale può essere chiesta a rimborso solamente al ricorrere dei seguenti casi:
  • in caso di cessazione dell'attività (articolo 30 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72);
  • in caso di differenza tra aliquota media su vendite e acquisti (articolo 30 comma 3 lettera a);
  • prevalenza di operazioni non imponibili (articolo 30 comma 3 lettera b);
  • acquisto di beni ammortizzabili (articolo 30 comma 3 lettera c);
  • prevalenza di operazioni non territoriali (articolo 30 comma 3 lettera d);
  • credito IVA vantato da soggetto non residente (articolo 30 comma 3 lettera e);
ovvero, in presenza di eccedenze detraibili per 3 anni consecutivi (articolo 30 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72); ovvero, dai produttori agricoli che applicano il regime speciale IVA (di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72) sulle cessioni all'esportazione e sulle cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli (articolo 34 comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72). 
02.11.2012 
FONTE:  Dott. ARNALDO ALEOTTI

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