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giovedì 29 novembre 2012

Imposta di registro all’1% salva dal giudizio di incostituzionalità

Imposta di registro

Imposta di registro all’1% salva dal giudizio di incostituzionalità

La Consulta ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale
/ Giovedì 29 novembre 2012
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alla norma del Testo Unico dell’imposta di registro che dispone l’applicazione dell’imposta di registro nella misura ridotta dell’1% alle cessioni di fabbricati abitativi esenti da IVA a favore di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale l’attività di rivendita immobiliare.
Questo è il contenuto dell’ordinanza n. 268/2012 della Corte Costituzionale, depositata ieri, 28 novembre 2012.
Si ricorda che, come segnalato in un precedente articolo (si veda “Registro all’1% a rischio di illegittimità costituzionale” del 20 luglio 2012”), la C.T. Prov. Trapani, con l’ordinanza 9 marzo 2012 n. 138, aveva sollevato di fronte alla Consulta questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 1, sesto periodo, della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, per violazione dell’art. 3 della Costituzione.
La norma citata prevede l’applicazione dell’aliquota dell’1% per la cessione di fabbricati o porzioni di fabbricati abitativi, esenti da IVA ex art. 10 comma 1 n. 8-bis del DPR 633/72, a condizione che il trasferimento sia effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività la rivendita di beni immobili e che nell’atto l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni.
Per espressa disposizione normativa, l’agevolazione si applica limitatamente ai trasferimenti esenti da IVA ex art. 10 comma 1 n. 8-bis del DPR 633/72. Pertanto, come chiarito dal Ministero delle Finanze, nella risposta all’interrogazione parlamentare 17 giugno 2009 n. 5-01457, l’aliquota dell’1% non può trovare applicazione nel caso in cui il cedente sia un soggetto non IVA, atteso che, in tale ipotesi, la cessione sarebbe fuori campo IVA e non rientrerebbe nell’ambito di applicazione della disposizione di cui all’art. 10 comma 1 n. 8-bis del DPR 633/72.
Proprio tale limitazione nell’applicazione dell’aliquota agevolata aveva fatto sorgere il dubbio di legittimità costituzionale nel giudice remittente. Infatti, secondo la C.T. Prov. Trapani, la mancata applicabilità dell’aliquota ridotta alle cessioni operate da parte di soggetti non IVA violerebbe l’art. 3 della Costituzione, discriminando due situazioni assimilabili.
Infatti – rilevava la Commissione – la cessione di un immobile abitativo operata a favore di un’impresa immobiliare che intenda rivendere nei tre anni:
- se operata da soggetti IVA, sconta il registro all’1%;
- se operata da soggetti non IVA, sconta l’imposta di registro al 7%.
La Corte di Costituzionale, tuttavia, chiamata a pronunciarsi sulla presunta illegittimità costituzionale della norma in oggetto, non scende nel merito della questione, ma la dichiara manifestamente inammissibile per carente descrizione della fattispecie.
La fattispecie non è sufficientemente descritta
Si ricorda, infatti, che uno dei requisiti preliminari, indispensabili perché il ricorso alla Corte Costituzionale possa essere ritenuto “ammissibile”, è che la questione proposta sia “rilevante” ai fini della definizione della causa esaminata dal giudice remittente. Pertanto, perché la Corte possa valutare la “rilevanza”, è necessario che il giudice remittente descriva la fattispecie oggetto di causa, in modo che la Corte Costituzionale possa accertare l’effettiva applicabilità ad essa della norma impugnata per violazione della Costituzione.
Nel caso di specie, quindi, la Corte Costituzionale non esamina neppure la lamentata incostituzionalità, ma dichiara inammissibile la questione per un vizio preliminare del ricorso: l’insufficiente descrizione della fattispecie si traduce in un’insufficiente motivazione della rilevanza della questione. Infatti, non avendo la Commissione precisato se l’immobile oggetto di trasferimento effettivamente fosse esente da IVA ex art. 10 comma 1 n. 8-bis del DPR 633/72, né se nel caso di specie la società acquirente avesse effettivamente dichiarato la volontà di rivendere il bene nei tre anni dall’acquisto, la Corte non è in grado di stabilire se la pronuncia sulla questione di legittimità effettivamente possa incidere sulla causa instaurata davanti alla Commissione di Trapani.
 Anita MAURO FONTE:EUTEKNE

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