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mercoledì 21 novembre 2012

Previsionale con appeal per «nuovi» minimi e deduzioni IRAP

Imposte dirette

Previsionale con appeal per «nuovi» minimi e deduzioni IRAP

In alcuni casi il ricalcolo può determinare una riduzione consistente degli importi dovuti
/ Lunedì 19 novembre 2012
L’approssimarsi della scadenza per il pagamento della seconda o unica rata degli acconti 2012 induce a soffermarci su alcuni casi nei quali l’adozione del criterio di calcolo previsionale potrebbe rivelarsi particolarmente conveniente.
L’esempio più eclatante è forse quello dei contribuenti che, fino al 2011, hanno applicato il regime dei minimi e che, a partire dal 2012, ricadono in quello di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (c.d. “nuovi” minimi).
Tali soggetti sono tenuti a pagare l’acconto dell’imposta sostitutiva relativa al citato regime nel caso in cui nel rigo CM14 del modello UNICO 2012 sia indicato un importo pari o superiore a 52 euro.
Ferma restando la riduzione dell’acconto al 96% (si veda si veda “Per il 2012, acconto IRPEF ridotto al 96%” del 4 giugno 2012”), nel caso di adozione del metodo storico, come base di calcolo è assunto lo stesso rigo CM14, riportante l’imposta sostitutiva dovuta sui redditi d’impresa o lavoro autonomo conseguiti nel 2011 e calcolata sulla base dell’aliquota del 20%. Invece, in caso di applicazione del criterio previsionale, l’acconto è commisurato all’imposta sostitutiva virtuale determinata, con l’aliquota del 5%, sul reddito d’impresa o lavoro autonomo che si prevede di conseguire nel 2012.
Con riferimento a tali contribuenti, la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 20% al 5% rende “quasi obbligata” l’applicazione del criterio previsionale, soprattutto adesso che si è quasi al termine del periodo d’imposta e la situazione complessiva del contribuente inizia a essere definita con ragionevole certezza.
Un’ulteriore ipotesi che può rendere appetibile il ricorso al previsionale è rappresentata dai soggetti IRAP che impiegano dipendenti a tempo indeterminato. Infatti, eccettuate alcune esclusioni legate, da un lato, alla natura del soggetto passivo (es. Amministrazioni pubbliche) e, dall’altro, ai settori di attività in cui esso opera (es. “public utilities”, cioè - tra l’altro - energia, acqua, trasporti, infrastrutture, ecc.), a fronte dell’impiego dei suddetti lavoratori è possibile fruire delle deduzioni finalizzate alla riduzione del cuneo fiscale.
In proposito, si ricorda che, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 (vale a dire, dal 2012, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) l’art. 2, comma 2 del DL 201/2011, modificando l’art. 11, comma 1, lett. a), n. 2 e 3 del DLgs. 446/97, ha incrementato l’importo della deduzione forfetaria per i lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore a 35 anni.
In pratica, per fruire della maggiorazione, occorre che il lavoratore sia di sesso femminile (indipendentemente dall’età) oppure di età inferiore a 35 anni (indipendentemente dal sesso).
Nelle suddette ipotesi, l’ammontare deducibile è pari, su base annua, a:
- 15.200 (prima 9.200) euro, per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati in determinate Regioni svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia);
- 10.600 (prima 4.600) euro, negli altri casi.
Le banche, gli altri enti finanziari e le assicurazioni possono beneficiare soltanto della deduzione base di 10.600 euro.
Possibile un risparmio d’imposta fino a 234 euro a dipendente
In buona sostanza, l’incremento, sia per la deduzione base che per quella spettante nelle aree svantaggiate, risulta pari a 6.000 euro, su base annua, con un risparmio d’imposta pari, di regola, a 234 euro (6.000 × 0,039).
Per quanto sopra, qualora l’acconto IRAP 2012 venga determinato con il criterio previsionale, ai fini del calcolo dell’IRAP virtuale 2012, sulla quale commisurare l’acconto medesimo, si potrà tenere conto del maggior importo deducibile. Invece, nell’ipotesi di determinazione dell’acconto 2012 con il “metodo storico”, le nuove misure non esplicano alcun effetto: in questo caso, infatti, la base di calcolo dell’acconto è costituita dall’IRAP dovuta per il 2011, indicata nella dichiarazione IRAP 2012, dato non influenzato dai nuovi importi.
Come già segnalato sul quotidiano (si veda “Aumento dal 2014 delle deduzioni IRAP per i dipendenti a tempo indeterminato” del 14 novembre 2012), il disegno di legge di stabilità 2013 incrementa ulteriormente l’importo delle deduzioni a fronte dell’assunzione di dipendenti a tempo indeterminato, questa volta indipendentemente dall’età e dal sesso, con effetto a partire dal periodo d’imposta 2014.

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