immobili
Perizia obbligatoria con data certa per la riduzione IMU per inagibilità
La condizione di inagibilità e inabilità
va accertata con perizia dall’ufficio tecnico comunale oppure da altra
perizia di un tecnico abilitato
Tra le novità apprese con la pubblicazione
delle istruzioni alla dichiarazione IMU, ve ne è una francamente
inattesa, in relazione ai fabbricati inagibili e inabitabili. Per detti beni, infatti, ai fini dell’ottenimento della riduzione al 50%
della base imponibile dei fabbricati inagibili ed inabitabili, in
alternativa all’accertamento da parte dell’ufficio tecnico comunale, il
contribuente deve dotarsi di idonea perizia, autocertificandone il possesso in sede di presentazione della dichiarazione IMU.
Ma occorre andare con ordine. Come noto, il DL 16/2012 ha introdotto all’art. 13, comma 3 del DL 201/2011 due specifiche situazioni che offrono al contribuente la possibilità di applicare alla base imponibile dei fabbricati una riduzione del 50%:
- il primo caso è quello legato ai fabbricati vincolati ai sensi dell’art. 10 del DLgs. 42/2004 (i quali, rispetto alla previgente disciplina ICI, perdono la tassazione sulla base della rendita figurativa);
- la seconda situazione fa riferimento ai fabbricati inagibili ed inabitabili, la cui situazione può essere accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione, ovvero attraverso un’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. A tale proposito, è opportuno ricordare che l’immobile, oltre che inagibile o inabitabile, deve essere anche non utilizzato. Da questo punto di vista è bene ricordare che deve trattarsi di una reale mancata utilizzazione, presupponendo di conseguenza, ad esempio, l’inesistenza degli allacciamenti alle utenze pubbliche (energia elettrica, acqua e gas, telefono). Ne consegue che non può beneficiare della riduzione l’unità immobiliare inagibile/inabitabile, ma di fatto utilizzata diversamente dalla destinazione originaria, come ad esempio un’abitazione che, viste le pessime condizioni, viene utilizzata come deposito.
Sulla prima fattispecie non si evidenzia nulla di particolare dalla lettura delle istruzioni, mentre sulla seconda riduzione l’estensore del modello dichiarativo ha introdotto un adempimento aggiuntivo per nulla trascurabile.
Sul punto, è bene ricordare che in passato, ai fini ICI (art. 8, comma 1 del DLgs. n. 504/92), veniva richiesta l’autocertificazione per attestare lo stato di degrado, mentre le istruzioni IMU recentemente approvate prevedono che il contribuente debba presentare un’autocertificazione “con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l’inagibilità o l’inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato”. Quindi, se egli non interpella il tecnico comunale (la cui perizia è comunque a carico del contribuente) per beneficiare della riduzione, comunque è chiamato a dotarsi di una specifica perizia di parte.
La differenza non è di poco conto. In passato, infatti, i contribuenti, non essendo necessaria la perizia, potevano invocare la riduzione al 50% con una semplice autocertificazione; posto che i casi più complessi potevano comunque rendere suggeribile avvalersi di un tecnico di parte per costituirsi un documento (la perizia appunto) con la quale difendere la propria scelta in sede di eventuale successiva contestazione da parte dell’Amministrazione comunale, in moltissime situazioni di conclamata fatiscenza del fabbricato il contribuente poteva evitare tale adempimento aggiuntivo, evitandone il relativo costo.
Inoltre, occorre osservare che, poiché l’autocertificazione serve ad attestare il possesso della perizia, pare evidente che quest’ultima debba esistere alla data di sottoscrizione di tale autocertificazione, ragion per cui, malgrado non sia esplicitamente richiesto, pare più che opportuno che il documento di stima del tecnico abbia data certa. Il che non significa obbligare il tecnico ad un’asseverazione, ma è possibile sfruttare uno degli altri sistemi che consentono di avere questa data certa (ad esempio, chiedere di recapitarla tramite PEC o plico raccomandato).
Infine, a completamento di quanto illustrato in precedenza, è bene evidenziare che l’obbligo dichiarativo per i fabbricati in questione sorge, come precisano le istruzioni, “solo nel caso in cui si perde il relativo diritto, poiché è in questa ipotesi che il comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il venire meno delle condizioni richieste dalla legge per l’agevolazione in questione”.
/ Sandro CERATO e Fabio GARRINI fonte eutekne
Ma occorre andare con ordine. Come noto, il DL 16/2012 ha introdotto all’art. 13, comma 3 del DL 201/2011 due specifiche situazioni che offrono al contribuente la possibilità di applicare alla base imponibile dei fabbricati una riduzione del 50%:
- il primo caso è quello legato ai fabbricati vincolati ai sensi dell’art. 10 del DLgs. 42/2004 (i quali, rispetto alla previgente disciplina ICI, perdono la tassazione sulla base della rendita figurativa);
- la seconda situazione fa riferimento ai fabbricati inagibili ed inabitabili, la cui situazione può essere accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione, ovvero attraverso un’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. A tale proposito, è opportuno ricordare che l’immobile, oltre che inagibile o inabitabile, deve essere anche non utilizzato. Da questo punto di vista è bene ricordare che deve trattarsi di una reale mancata utilizzazione, presupponendo di conseguenza, ad esempio, l’inesistenza degli allacciamenti alle utenze pubbliche (energia elettrica, acqua e gas, telefono). Ne consegue che non può beneficiare della riduzione l’unità immobiliare inagibile/inabitabile, ma di fatto utilizzata diversamente dalla destinazione originaria, come ad esempio un’abitazione che, viste le pessime condizioni, viene utilizzata come deposito.
Sulla prima fattispecie non si evidenzia nulla di particolare dalla lettura delle istruzioni, mentre sulla seconda riduzione l’estensore del modello dichiarativo ha introdotto un adempimento aggiuntivo per nulla trascurabile.
Sul punto, è bene ricordare che in passato, ai fini ICI (art. 8, comma 1 del DLgs. n. 504/92), veniva richiesta l’autocertificazione per attestare lo stato di degrado, mentre le istruzioni IMU recentemente approvate prevedono che il contribuente debba presentare un’autocertificazione “con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l’inagibilità o l’inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato”. Quindi, se egli non interpella il tecnico comunale (la cui perizia è comunque a carico del contribuente) per beneficiare della riduzione, comunque è chiamato a dotarsi di una specifica perizia di parte.
La differenza non è di poco conto. In passato, infatti, i contribuenti, non essendo necessaria la perizia, potevano invocare la riduzione al 50% con una semplice autocertificazione; posto che i casi più complessi potevano comunque rendere suggeribile avvalersi di un tecnico di parte per costituirsi un documento (la perizia appunto) con la quale difendere la propria scelta in sede di eventuale successiva contestazione da parte dell’Amministrazione comunale, in moltissime situazioni di conclamata fatiscenza del fabbricato il contribuente poteva evitare tale adempimento aggiuntivo, evitandone il relativo costo.
La perizia attestante lo stato di degrado risulterebbe sempre necessaria
Con l’avvento dell’IMU, invece, la perizia attestante lo stato di degrado del fabbricato risulterebbe sempre necessaria,
anche nel caso di fabbricati fatiscenti, cadenti, pericolanti, ecc. Una
complicazione (ed un costo) che francamente in molti casi risulta del
tutto superfluo.Inoltre, occorre osservare che, poiché l’autocertificazione serve ad attestare il possesso della perizia, pare evidente che quest’ultima debba esistere alla data di sottoscrizione di tale autocertificazione, ragion per cui, malgrado non sia esplicitamente richiesto, pare più che opportuno che il documento di stima del tecnico abbia data certa. Il che non significa obbligare il tecnico ad un’asseverazione, ma è possibile sfruttare uno degli altri sistemi che consentono di avere questa data certa (ad esempio, chiedere di recapitarla tramite PEC o plico raccomandato).
Infine, a completamento di quanto illustrato in precedenza, è bene evidenziare che l’obbligo dichiarativo per i fabbricati in questione sorge, come precisano le istruzioni, “solo nel caso in cui si perde il relativo diritto, poiché è in questa ipotesi che il comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il venire meno delle condizioni richieste dalla legge per l’agevolazione in questione”.
/ Sandro CERATO e Fabio GARRINI fonte eutekne
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