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lunedì 5 novembre 2012

cessione di fabbricati strumentali

iva

Ai fini IVA, «implicita» estromissione agevolata

Nella cessione di fabbricati strumentali, dallo scorso 26 giugno è possibile avvalersi anche dell’esenzione
/ Lunedì 05 novembre 2012
È importante osservare che il tanto reclamato provvedimento di estromissione agevolata può essere ricavato dalla nuova articolazione della disciplina IVA sulle cessioni immobiliari introdotta dal DL 83/12: sono infatti stati ridotti i casi di applicazione obbligatoria dell’IVA, a favore dell’opzione. In particolare, nella cessione di fabbricati strumentali (questo è l’ambito di convenienza che si intende segnalare nel presente contributo), mentre sino al 25 giugno 2012 la cessione doveva avvenire obbligatoriamente in applicazione dell’IVA (in presenza di acquirente “privato” o “proratista”), in forza della nuova formulazione del punto 8-ter dell’art. 10 DPR 633/72, dal 26 giugno 2012 sarà possibile anche utilizzare l’esenzione.
Vista l’equiparazione alla cessione delle operazioni di estromissione dalla ditta individuale e di assegnazione ai soci, disposta dall’art. 2 comma 2 n. 5 DPR 633/72, occorre concludere che anche tali operazioni gratuite a seguito dell’approvazione del DL 83/12 potranno essere ricondotte nell’alveo di applicazione dell’esenzione. Giova peraltro ricordare che:
- l’assegnazione ai soci avverrà in applicazione di imposta di registro fissa a 168 euro anche nel caso di operazione esente (art. 40 DPR 131/86), come peraltro confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate nella circolare n. 27/2006, e scontando ipocatastali in misura complessiva del 4%;
- l’estromissione non sconterà neppure tale prelievo, visto che non vi è un trasferimento intersoggettivo (l’immobile resta infatti di proprietà dell’imprenditore, semplicemente fuoriuscendo dal perimetro d’impresa per trasferirsi nella sfera personale).
Altro aspetto da esaminare è quello della conseguenza sull’IVA detratta, derivante dall’effettuazione di un’operazione esente: di regola, infatti, essa determina l’insorgere del pro rata (colpendo una quota di IVA detratta nell’anno) e la rettifica della detrazione che, come precisato dalla circolare n. 12/2007, nell’ambito immobiliare assume la forma di rettifica della detrazione da cambio di pro rata (la quale, quindi, finisce per colpire tutti i beni in possesso dell’impresa).
Al riguardo, si deve comunque notare che l’immobile che l’impresa si trova ad estromettere è normalmente un immobile strumentale dell’attività (tipicamente il capannone o il laboratorio in cui si è svolta l’attività autoconsumato in sede di cessazione della stessa); sul punto, l’art. 19-bis del DPR 633/72 afferma che i beni ammortizzabili non concorrono al calcolo della percentuale di pro rata. Il concetto di bene ammortizzabile non può che essere mutuato dalle disposizioni che riguardano le imposte dirette, come peraltro implicitamente confermato in più occasioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Quindi, la conseguenza di tale ragionamento è che l’estromissione/assegnazione (come peraltro la cessione) dell’immobile strumentale ammortizzabile, se avvenuta in applicazione dell’esenzione, oltre a non scontare prelievo sull’operazione attiva effettuata (o comunque in minima parte), non determina né pro rata, né quindi tantomeno rettifica della detrazione da cambio di pro rata, dunque neanche penalizzazioni sul fronte della detrazione dell’IVA a monte.
Eventualmente, si potrebbe sostenere la tesi secondo cui tale evento andrebbe a generare rettifica della detrazione da cambio di destinazione del bene (al riguardo, la CM n. 328/1997, una delle poche che si occupa della questione, non è stata chiara), che comunque colpirebbe esclusivamente l’immobile in questione e quindi, se esso fosse stato acquisito da più di 10 anni (come spesso accade quando ci si trova a trattare immobili in sede di cessazione dell’attività), non si avrebbe alcuna conseguenza neppure sotto tale profilo.
La nuova formulazione dell’art. 10 punto 8-ter DPR 633/72, ammettendo l’esenzione nell’ambito delle cessioni di beni strumentali a privati, apre dunque scenari di grande favore, quantomeno sotto il profilo IVA. Non si deve comunque dimenticare che, ai sensi dell’art. 86 comma 1 lett. c) del TUIR, l’assegnazione ai soci con destinazione a finalità estranea dell’attività d’impresa è operazione realizzativa, che comporta l’emersione di plusvalenze da gestire opportunamente sotto il profilo reddituale.
 Sandro CERATO e Fabio GARRINI
FONTE:EUTEKNE

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