Rebus aliquota maggiorata per le concessionarie «miste»
In caso di esercizio anche di attività liberalizzate, da chiarire le modalità di applicazione dell’aliquota del 4,2%
In un precedente intervento (si veda “Ancora incerto l’aumento dell’IRAP al 4,2% per le società concessionarie” del 17 novembre 2012), abbiamo già avuto modo di osservare come andrebbe delineato con chiarezza l’ambito applicativo dell’incremento dell’aliquota IRAP al 4,2% per le imprese concessionarie (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori).
Con l’occasione, dovrà essere affrontato un ulteriore problema, vale a dire quello delle imprese che, accanto all’esercizio di attività in concessione (ad esempio, raccolta e smaltimento e rifiuti), svolgano anche attività non in concessione. In questo caso, bisognerà precisare innanzitutto se applicare all’intero valore della produzione netta l’aliquota relativa all’attività prevalente oppure se procedere alla ripartizione della base imponibile al fine di stabilire la quota da assoggettare ad aliquota ordinaria (3,9%, fatti salvi aumenti/riduzioni vigenti nelle singole Regioni) e quella da tassare con l’aliquota del 4,2%.
In secondo luogo, ammesso che l’Amministrazione finanziaria opti per la suddivisione, occorrerà stabilirne il relativo criterio.
In relazione all’analoga questione che interessa le deduzioni per dipendenti a tempo indeterminato, finalizzate alla riduzione del cuneo fiscale (di cui all’art. 11, comma 1, lett. a) del DLgs. 446/97), la circolare 19 novembre 2007 n. 61, § 1.3, e le risoluzioni 24 settembre 2008 n. 358 e 10 novembre 2008 n. 430 hanno chiarito che, nell’ipotesi in cui, oltre all’esercizio delle attività regolamentate, siano svolte anche altre attività liberalizzate, le imprese possono fruire delle suddette deduzioni, anche se solo relativamente al costo del fattore lavoro impiegato in queste ultime. In tale caso, è necessario separare contabilmente i componenti positivi e negativi relativi alle diverse attività svolte.
La separazione va operata sulla base:
- della normativa comunitaria che, per lo specifico settore interessato, impone l’adozione di contabilità separate;
- della Direttiva 16 novembre 2006 n. 2006/111/CE (relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese), per i settori per i quali non esistono disposizioni comunitarie che impongono l’adozione di contabilità separate.
In base alla direttiva 16 novembre 2006 n. 2006/111/CE, nelle scritture contabili devono essere tenute distinte le diverse attività:
- individuando i costi e i ricavi relativi a ciascuna di esse;
- specificando i metodi di imputazione e di ripartizione dei costi e dei ricavi.
Per i soggetti eventualmente esclusi dall’applicazione della direttiva, la fruizione integrale delle deduzioni è comunque riconosciuta solo con riferimento ai dipendenti impiegati esclusivamente nelle attività diverse da quelle regolamentate, sulla base dei dati che l’impresa fornisce nella dichiarazione annuale IRAP.
Analoga impostazione potrebbe essere seguita per individuare la quota di base imponibile tassata al 4,2%.
In alternativa, detta quota potrebbe essere più agevolmente determinata sulla base del rapporto tra:
- l’ammontare dei ricavi e proventi riferibili alle attività in concessione;
- l’ammontare complessivo dei ricavi e proventi rilevanti ai fini IRAP.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria (C.M. 4 giugno 1998 n. 141, § 6.2, e ris. Agenzia delle Entrate 18 novembre 2008 n. 445) ha affermato che tale aliquota si applica per la parte di base imponibile corrispondente all’esercizio di un’attività agricola rientrante nei limiti dell’art. 32 del TUIR, indipendentemente dalla natura del soggetto esercente l’attività medesima (persone fisiche, società di persone o società di capitale), anche se detto soggetto opera pure in altri settori (es. industriale, assicurativo, commerciale, ecc.). In pratica, si vuole evitare che l’aliquota agevolata trovi applicazione anche per attività diverse da quella agricola.
E, quale criterio di suddivisione, nel caso in cui l’attività esercitata non sia quella di allevamento di animali, è assunto il rapporto tra (C.M. 4 giugno 1998 n. 141, § 6.2):
- l’ammontare dei ricavi e proventi riferibili all’attività agricola nei limiti di cui all’art. 32 del TUIR;
- l’ammontare complessivo dei ricavi e proventi rilevanti ai fini IRAP.
/ Luca FORNEROFONTE:EUTEKNE
Con l’occasione, dovrà essere affrontato un ulteriore problema, vale a dire quello delle imprese che, accanto all’esercizio di attività in concessione (ad esempio, raccolta e smaltimento e rifiuti), svolgano anche attività non in concessione. In questo caso, bisognerà precisare innanzitutto se applicare all’intero valore della produzione netta l’aliquota relativa all’attività prevalente oppure se procedere alla ripartizione della base imponibile al fine di stabilire la quota da assoggettare ad aliquota ordinaria (3,9%, fatti salvi aumenti/riduzioni vigenti nelle singole Regioni) e quella da tassare con l’aliquota del 4,2%.
In secondo luogo, ammesso che l’Amministrazione finanziaria opti per la suddivisione, occorrerà stabilirne il relativo criterio.
In relazione all’analoga questione che interessa le deduzioni per dipendenti a tempo indeterminato, finalizzate alla riduzione del cuneo fiscale (di cui all’art. 11, comma 1, lett. a) del DLgs. 446/97), la circolare 19 novembre 2007 n. 61, § 1.3, e le risoluzioni 24 settembre 2008 n. 358 e 10 novembre 2008 n. 430 hanno chiarito che, nell’ipotesi in cui, oltre all’esercizio delle attività regolamentate, siano svolte anche altre attività liberalizzate, le imprese possono fruire delle suddette deduzioni, anche se solo relativamente al costo del fattore lavoro impiegato in queste ultime. In tale caso, è necessario separare contabilmente i componenti positivi e negativi relativi alle diverse attività svolte.
La separazione va operata sulla base:
- della normativa comunitaria che, per lo specifico settore interessato, impone l’adozione di contabilità separate;
- della Direttiva 16 novembre 2006 n. 2006/111/CE (relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese), per i settori per i quali non esistono disposizioni comunitarie che impongono l’adozione di contabilità separate.
In base alla direttiva 16 novembre 2006 n. 2006/111/CE, nelle scritture contabili devono essere tenute distinte le diverse attività:
- individuando i costi e i ricavi relativi a ciascuna di esse;
- specificando i metodi di imputazione e di ripartizione dei costi e dei ricavi.
Per i soggetti eventualmente esclusi dall’applicazione della direttiva, la fruizione integrale delle deduzioni è comunque riconosciuta solo con riferimento ai dipendenti impiegati esclusivamente nelle attività diverse da quelle regolamentate, sulla base dei dati che l’impresa fornisce nella dichiarazione annuale IRAP.
Analoga impostazione potrebbe essere seguita per individuare la quota di base imponibile tassata al 4,2%.
In alternativa, detta quota potrebbe essere più agevolmente determinata sulla base del rapporto tra:
- l’ammontare dei ricavi e proventi riferibili alle attività in concessione;
- l’ammontare complessivo dei ricavi e proventi rilevanti ai fini IRAP.
Soluzione coerente con l’aliquota ridotta per gli agricoli
Tale metodologia appare altresì coerente con quella adottata con riferimento all’aliquota ridotta dell’1,9% per il settore agricolo.In particolare, l’Amministrazione finanziaria (C.M. 4 giugno 1998 n. 141, § 6.2, e ris. Agenzia delle Entrate 18 novembre 2008 n. 445) ha affermato che tale aliquota si applica per la parte di base imponibile corrispondente all’esercizio di un’attività agricola rientrante nei limiti dell’art. 32 del TUIR, indipendentemente dalla natura del soggetto esercente l’attività medesima (persone fisiche, società di persone o società di capitale), anche se detto soggetto opera pure in altri settori (es. industriale, assicurativo, commerciale, ecc.). In pratica, si vuole evitare che l’aliquota agevolata trovi applicazione anche per attività diverse da quella agricola.
E, quale criterio di suddivisione, nel caso in cui l’attività esercitata non sia quella di allevamento di animali, è assunto il rapporto tra (C.M. 4 giugno 1998 n. 141, § 6.2):
- l’ammontare dei ricavi e proventi riferibili all’attività agricola nei limiti di cui all’art. 32 del TUIR;
- l’ammontare complessivo dei ricavi e proventi rilevanti ai fini IRAP.
/ Luca FORNEROFONTE:EUTEKNE
Nessun commento:
Posta un commento