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mercoledì 21 novembre 2012

’aumento dell’IRAP al 4,2% per le società concessionarie

Ancora incerto l’aumento dell’IRAP al 4,2% per le società concessionarie

17 novembre 2012
A partire dal 2011 (quindi con effetto già sul modello UNICO 2012) le imprese concessionarie (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori) si sono viste aumentare l’aliquota IRAP ordinaria al 4,2%.
Nonostante sia passato più di un anno dalla modifica (ad opera dell’art. 23 comma 5 del DL 98/2011, conv. L. 111/2011), ad oggi mancano chiarimenti ufficiali che consentano di delineare con chiarezza l’ambito applicativo dell’incremento.

Sempre in ambito IRAP, l’Agenzia delle Entrate si è occupata di un caso analogo con riferimento alle deduzioni per dipendenti a tempo indeterminato, finalizzate alla riduzione del cuneo fiscale (di cui all’art. 11, comma 1, lett. a) del DLgs. 446/97).
In proposito, si ricorda che sono escluse dalla possibilità di fruire di tali deduzioni le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori delle c.d. “public utilities”, vale a dire nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico, nonché della raccolta e dello smaltimento rifiuti.

La circ. Agenzia Entrate 19 novembre 2007 n. 61 (§ 1.3) ha individuato le due condizioni che devono congiuntamente ricorrere, affinché, per i soggetti in esame, operi la suddetta esclusione:
- sotto il profilo giuridico, deve trattarsi di un’attività svolta in forza di una concessione traslativa, vale a dire di un provvedimento con il quale l’ente pubblico conferisce ad un soggetto privato diritti o potestà inerenti un’attività economica in origine riservata alla Pubblica Amministrazione e che, tuttavia, questa non intenda esercitare direttamente;
- sotto il profilo economico, deve trattarsi di un’attività il cui corrispettivo è costituito da una tariffa.

Ai fini che qui interessano, rileva il primo punto.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate (ris. 5 novembre 2008 n. 423 e 10 novembre 2008 n. 428), ricorre una “concessione traslativa” nel caso in cui vi sia un’effettiva traslazione di funzioni di interesse pubblico da una Pubblica Amministrazione ad un concessionario privato, prescindendo dal nomen iuris dell’atto con il quale detto affidamento è posto in essere.
Si deve quindi correttamente parlare di attività regolamentate tutte le volte in cui un soggetto pubblico interviene esogenamente sulle dinamiche interne del mercato. In altre parole, è impossibile fruire delle deduzioni in oggetto anche nelle ipotesi in cui l’atto di concessione non sia propriamente riconducibile, sotto il profilo giuridico, alla categoria degli atti amministrativi di tipo provvedimentale. Del resto, ciò che caratterizza la natura concessoria del rapporto tra soggetto pubblico e privato non è tanto la tipologia dell’atto di affidamento del servizio, quanto piuttosto il particolare regime di controllo a cui è sottoposto il privato in ragione dell’interesse pubblico all’esercizio corretto del servizio affidato.

In altri termini, secondo l’Agenzia delle Entrate, appare rilevante la circostanza che, attraverso il ricorso alla concessione (nell’accezione sopra specificata), venga, di fatto, affidato alla società un servizio pubblico locale nel significato ampio desumibile dall’art. 112 del DLgs. 18 agosto 2000 n. 267, tale da ricomprendere – oltre ai servizi riservati in via esclusiva ai Comuni e alle Province – “qualsiasi attività che si concreta nella produzione di beni e servizi in funzione di un’utilità per la Comunità locale non solo in termini economici ma anche ai fini di promozione sociale”.Inoltre, ad avviso della ris. Agenzia delle Entrate 6 agosto 2009 n. 204, la natura concessoria del rapporto sussistente tra due soggetti non può essere disconosciuta per il solo fatto che l’atto di affidamento interviene tra due società private (concessionaria e subconcessionaria) e non prevede il coinvolgimento diretto della Pubblica Amministrazione concedente.
Quella assunta in via interpretativa è, quindi, una nozione di concessione piuttosto ampia.

Se analoga impostazione fosse adottata anche con riferimento all’ambito applicativo della suddetta aliquota maggiorata, la soluzione sarebbe forse troppo penalizzante per quelle concessionarie che, in sede di UNICO 2012, hanno liquidato l’IRAP sulla base dell’aliquota del 3,9% (fatte salve eventuali riduzioni/maggiorazioni vigenti nelle singole Regioni), confidando in un ambito applicativo più ristretto. In questo caso, alle società in esame dovrebbe essere attribuita la facoltà di integrare eventuali carenti versamenti senza l’applicazione di sanzioni, né interessi, sulla base del principio di tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente.
 
Luca Fornero - EUTEKNE.INFO

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