Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

mercoledì 7 novembre 2012

IMU 2012


Immobili

Dichiarazione e versamenti IMU a rischio

Mancano ancora molte delibere comunali di modifica delle aliquote, che potrebbero essere pubblicate a pochi giorni dal termine per pagare il saldo

/ Mercoledì 07 novembre 2012
La dichiarazione IMU deve essere spedita in via generale, se dovuta, entro il 30 novembre 2012 al Comune ove è ubicato l’immobile, fabbricato o terreno che sia. Tuttavia, a seguito delle modifiche apportate in sede referente (Commissione Bilancio della Camera), per gli immobili in relazione ai quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, si può presentare la dichiarazione entro novanta giorni data di pubblicazione in G.U. del DM 30 ottobre 2012, di approvazione del modello di dichiarazione IMU e delle relative istruzioni, vale a dire entro il 4 febbraio 2013 (in quanto il 3 è domenica),  posto che la pubblicazione è avvenuta sulla Gazzetta n. 258 del 5 novembre.
Resta valida la dichiarazione ICI a suo tempo presentata laddove, con riferimento ad un determinato immobile, non siano mutati gli elementi rilevanti ai fini IMU. Nonostante questa rassicurante dichiarazione di principio, le istruzioni esemplificano ben 29 ipotesi, ricorrendo le quali la dichiarazione IMU va presentata, definendole come “fattispecie più significative”, talché è da ritenersi che la casistica esaustiva sia più vasta.
Alcune di queste si basano sul presupposto che il Comune ove è ubicato l’immobile abbia deliberato riduzioni di aliquota. In estrema sintesi: immobili strumentali posseduti da imprese o lavoratori autonomi, immobili posseduti da soggetti IRES, immobili locati con contratto registrato prima del 1° luglio 2010, immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita per un periodo non superiore a tre anni dalla ultimazione dei lavori, sempreché restino sfitti. Tuttavia, ove il Comune avesse deliberato, nell’ambito della propria potestà regolamentare, ai fini dell’aliquota ridotta, specifiche modalità per ottenere l’agevolazione, consistenti nell’assolvimento, da parte del contribuente, di specifici adempimenti formali, e comunque non onerosi, quali, ad esempio, la consegna al comune del contratto di locazione o un’autocertificazione, la dichiarazione non va presentata.
Nelle istruzioni, 29 ipotesi in cui la dichiarazione IMU va presentata
Altre ipotesi che comportano l’obbligo di presentare la dichiarazione non dipendono invece dal Comune, poiché rivestono carattere generale; si tratta ad esempio di talune tipologie di terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali IAP, di immobili in leasing, immobili di cooperative edilizie e così via, fino a raggiungere il tetto delle 29 ipotesi esemplificate nelle istruzioni, che è indispensabile studiare con cura per avere le idee chiare.
Ora, per comprendere se occorre presentare la dichiarazione IMU e per calcolare l’imposta a saldo entro il 17 dicembre, posto che il Ministro Grilli ha escluso qualsiasi proroga, è necessario sapere se il Comune ha deliberato o meno riduzioni d’imposta (o aumenti), consultando il link: www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaregione.htm.
Il problema è che le delibere scarseggiano: magari ci sono, ma non sono state pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze. Tale adempimento, si ricorda, è a cura dei Comuni. Il Ministro Grilli, inoltre, in base a notizie di stampa, ha fatto presente che “nei Comuni che non avranno deciso in proposito entro il termine del 30 novembre” l’imposta municipale propria si pagherà con “l’aliquota già decisa dallo Stato”. Tuttavia, concedendo tale non previsto beneficio ai suddetti enti locali, il rischio è che la delibera possa essere visibile sul sito i primi giorni di dicembre e dunque a una manciata di giorni dal termine ultimo per il versamento dell’IMU a saldo. Termine, peraltro, non derogabile affinché le somme versate tramite F24 o tramite bollettino postale (prerogativa quest’ultima che compete solo al saldo dell’IMU ma non è stata fruibile per l’acconto) confluiscano nella contabilità dello Stato entro il 31 di dicembre.
Si sottolinea, poi, che non è lecito attendersi miracoli dalle softwarehouse, le quali non hanno alcuna possibilità (come peraltro già accadeva per l’ICI) di informatizzare il calcolo dell’imposta dinanzi alla variegata e spesso bizzarra fantasia dei Comuni, che hanno largo spazio di manovra per stabilire riduzioni, agevolazioni ed incrementi. Ciò in quanto i predetti enti locali non seguono un tracciato standard all’interno del quale evidenziare le proprie determinazioni consiliari né, per quanto ora rappresentato, sembra oggettivamente fattibile predisporlo a monte da parte del Dipartimento delle Finanze. Ciò che si trova accedendo al sito delle Finanze è, quando c’è, un file in PDF della scannerizzazione della relativa delibera, che dovrà essere stampato dal commercialista e adeguatamente analizzato per intercettare le fattispecie rilevanti per l’immobile del cliente di turno.
Anche in questo caso, la parola “federalismo”, come già evidenziato per i variegati comportamenti delle Camere di commercio (si veda “CCIAA in ordine sparso sulla trasformazione di società in ditta” del 1° novembre) non fa rima con “semplificazione”.
 / Lelio CACCIAPAGLIA e Patrizia MARRA
FONTE:EUTEKNE

Nessun commento:

Posta un commento