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martedì 10 maggio 2011

Equitalia detta le regole per la dilazione dei morosi

Riscossione

Equitalia detta le regole per la dilazione dei morosi

La direttiva 12/2011, in attuazione del DL 225/2010, fornisce le linee guida per le dilazioni concesse sino allo scorso 27 febbraio
/ Martedì 26 aprile 2011
È noto che, per effetto del comma 20 dell’art. 2 del DL 225/2010, Equitalia, per le dilazioni concesse sino al 27 febbraio 2011, può riconcedere la dilazione stessa ove il contribuente si renda inadempiente.
L’art. 19 del DPR 602/73 stabilisce che, qualora il debitore ometta il versamento della prima rata o, successivamente, di due rate, decade dal beneficio della rateazione.
Il DL 225 del 2010 interviene proprio su questa situazione, stabilendo che, per i differimenti concessi sino allo scorso 27 febbraio, in presenza di un peggioramento della situazione di temporanea difficoltà economica, gli agenti della riscossione possono concedere nuovamente la dilazione sino ad un massimo di 72 rate.
Pertanto, anche se la situazione, evincibile dal dato normativo, non è espressamente esaminata nella direttiva, può succedere che un contribuente, a causa di eventi sopravvenuti, ometta, magari nel 2012, il versamento di due rate di un piano di ammortamento concesso a gennaio di quest’anno, e che possa essere nuovamente ammesso alla dilazione.
La direttiva 12/2011 specifica innanzitutto che:
- ove vengano richieste rateazioni “in proroga” riferite a dilazioni concesse in data successiva al 27 febbraio, la richiesta verrà scartata, in osservanza al dettato normativo;
- se, originariamente, la dilazione era stata chiesta prima del decorso di 60 giorni dalla cartella (con aggio quindi del 4,65%), la dilazione “in proroga” comporterà l’applicazione degli aggi per l’intero (9%, misura dell’aggio ove il contribuente non versi entro i sessanta giorni).
Aggio di riscossione per intero
Se l’istanza di dilazione “in proroga” viene presentata entro il 30 giugno, essa inibirà nuove azioni cautelari e sospenderà l’esecuzione; se, invece, viene proposta dopo, non verranno sospese le procedure esecutive in corso, con particolare riferimento agli atti di intervento di Equitalia.
Con il pagamento della prima rata (ma la direttiva tace sul punto), invece, dovrebbero essere inibite sia nuove azioni cautelari sia esecutive (si veda la direttiva 12 del 2008).
Vediamo ora nello specifico i criteri con i quali Equitalia concederà o meno il beneficio, che, del resto, non si differenziano molto da quelli già dettati con le precedenti direttive (per un esame di tali indicazioni, si veda la parte sulle dilazioni del quaderno Eutekne sulla riscossione coattiva delle imposte).
Per gli importi sino a 5.000 euro, è sufficiente la semplice dichiarazione di essere in difficoltà economica, e la dilazione sarà concessa nella seguente maniera:
- massimo 18 rate, per gli importi sino a 2.000 euro;
- massimo 24 rate, per gli importi da 2.001 euro a 3.500 euro;
- massimo 36 rate, per gli importi da 3.501 a 5.000 euro.
Per le somme superiori a 5.000 euro, occorre invece una dimostrazione puntuale del peggioramento della situazione di temporanea difficoltà economica.
Le persone fisiche e i titolari di regimi fiscali semplificati dovranno produrre una nuova dichiarazione ISEE; se il termine di validità di tale dichiarazione non è spirato, occorre la dimostrazione di eventi posteriori al rilascio della precedente dichiarazione, comportanti una modifica della situazione reddituale/patrimoniale del contribuente.
Per esempio, secondo Equitalia potranno essere considerati eventi quali la perdita del posto di lavoro, la cessazione di un regime fiscale semplificato e la nascita di più figli all’interno del nucleo familiare.
La proroga potrà in tal caso avvenire per un periodo massimo pari al numero di rate concesso in precedenza.
Nel caso delle società e degli imprenditori in contabilità ordinaria, occorre un peggioramento dell’indice di liquidità (detto indice è pari al risultato derivante dall’operazione: Liquidità differite + Liquidità correnti : passività correnti).
In tal caso, si prende in considerazione l’indice Alfa (debito complessivo:valore della produzione X 100), e la dilazione dovrebbe essere concessa in base alle indicazioni contenute nelle precedenti direttive, quindi:
- per Alfa compreso tra 3 e 3,5: massimo 12 rate;
- per Alfa compreso tra 3,6 e 4: massimo 18 rate;
- per Alfa compreso tra 4,1 e 6: massimo 36 rate;
- per Alfa compreso tra 6,1 e 8: massimo 48 rate;
- per Alfa compreso tra 8,1 e 10: massimo 60 rate;
- per Alfa oltre 10: massimo 72 rate.
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