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martedì 10 maggio 2011

Per il nuovo elenco «clienti e fornitori», semplificazione rischiosa

iva

Per il nuovo elenco «clienti e fornitori», semplificazione rischiosa

La mancata indicazione delle spese effettuate con moneta elettronica rischia di premiare i «furbetti» con carte di credito estere
/ Martedì 10 maggio 2011
Le nuove comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA, funzionali alla prossima applicazione dello “spesometro” – ossia della ricostruzione del reddito complessivo sintetico mediante l’analisi delle spese di qualunque genere effettuate nel corso di un periodo d’imposta – si alleggeriscono sensibilmente grazie al “Decreto Sviluppo”.
Il secondo comma dell’articolo 7, alla lettera o), stabilisce infatti che, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l’obbligo di comunicazione delle operazioni attive ai fini IVA, effettuate nei confronti di contribuenti che per l’operazione in questione agiscono nelle veste di soggetti non passivi ai fini dell’imposta, è escluso nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto comma, del DPR n. 605/1973.
In sostanza, il decreto sancisce che, laddove la moneta elettronica sia emessa da operatori finanziari operanti sul territorio nazionale, nei cui confronti opera l’obbligo di rilevare e tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro nonché l’esistenza di rapporti e di qualsiasi operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, se l’acquirente non è un soggetto passivo IVA – qui inteso come soggetto che non matura alcun diritto alla detrazione dell’imposta – quale che sia l’importo della spesa effettuata, trattandosi di flusso “tracciato”, questa non farà insorgere a carico del cedente l’obbligo dell’inclusione nella comunicazione annuale.
Si tratta di un encomiabile e condivisibile intento semplificativo che, però, stando al testo normativo attuale, può creare qualche smagliatura nella rete dei controlli, le cui necessità hanno ispirato lo scorso anno il Legislatore nella previsione della nuova comunicazione annuale.
Infatti, atteso che l’esimente sembra riguardare le sole carte emesse da operatori finanziari soggetti alla normativa interna – e quindi anche operatori esteri purché operino sul territorio nazionale – teoricamente la rilevazione della spesa che si rende necessaria per superamento dei limiti di legge permane comunque laddove l’acquirente proceda ad effettuarla mediante il pagamento con una carta di credito o prepagata emessa da un operatore finanziario estero.
Ad esempio, ipotizzando che un contribuente italiano possegga una carta di credito emessa da una banca francese, si deve ritenere comunque applicabile la disciplina della rilevazione della spesa in ragione dell’insussistenza dell’obbligo, per detto intermediario, della raccolta dati e comunicazioni previsti dal DPR n. 605 del 1973: se così fosse – e dal tenore letterale della disposizione non pare di poter ricavare altra interpretazione – è auspicabile che non venga richiesto al cedente di procedere, in casi del genere, alla decodifica se la “moneta elettronica” utilizzata è di provenienza italiana o estera, per non generare una considerevole complicazione da una norma che, invece, ha il solo effetto di semplificazione del sistema.
Potrebbe però trattarsi solo di una possibile “smagliatura” del sistema
Il caso esaminato, però, deve indurre a considerare la circostanza descritta quale una possibile “smagliatura” del sistema di rilevazione indotto dalla nuova comunicazione annuale, laddove la sua esclusiva funzione è quella di prevenire e contrastare il sostenimento di spese verosimilmente sostenute con disponibilità che non trovano giustificazione con l’ammontare del reddito dichiarato dal contribuente persona fisica.
Si potrebbe affermare, a contrariis, che in fondo la fattispecie potrebbe ridursi a ben poca cosa: ma vista l’affezione degli pseudo-contribuenti italiani agli operatori finanziari residenti e operanti all’estero – come i reiterati successi delle diverse versioni dello “scudo fiscale” confermano ineccepibilmente – si potrebbe correre il rischio di depotenziare uno strumento di rilevazione dati proprio nei confronti di quella categoria di soggetti che dal medesimo dovrebbero guardarsi con una certa preoccupazione.
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