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mercoledì 11 maggio 2011

Compensazione di crediti «inesistenti» ordinaria

Accertamento

Compensazione di crediti «inesistenti» ordinaria

La circ. 18 dell’Agenzia chiarisce che sull’indebita compensazione da liquidazione automatica valgono le sanzioni del 30% riducibili a un terzo
/ Mercoledì 11 maggio 2011
La circolare n. 18 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata ieri, si pronuncia in riferimento alle indebite compensazioni che scaturiscono dalla procedura di liquidazione automatica delle dichiarazioni (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72), sostenendo che, in tal caso, trova applicazione la procedura, per così dire, ordinaria, quindi l’applicabilità delle sanzioni da omesso versamento e la possibilità di definirle a un terzo, se si versa entro 30 gg. dal ricevimento della “comunicazione bonaria”.
Il problema nasce dal fatto che il Legislatore, con l’art. 27 del DL 185/2008, ha introdotto una nuova fattispecie sanzionatoria, strumentale a punire in maniera consistente “le compensazioni di crediti inesistenti”, locuzione che, se non oggetto di un’interpretazione secondo la ratio legis, può avere l’effetto di far rientrare in tale disciplina tutte le indebite compensazioni, ovvero gran parte delle fattispecie che, prima del DL 185/2008, sarebbero state punite con la sanzione prevista per gli omessi versamenti.
Applicando l’art. 27, la compensazione di crediti inesistenti è punita con la sanzione dal 100% al 200% dell’importo indebitamente compensato, elevata al 200% se l’ammontare dell’indebita compensazione è superiore a 50.000 euro per anno solare. Inoltre, l’atto di recupero del credito indebitamente compensato può essere notificato entro otto anni e non entro quattro come avviene per gli accertamenti, le somme, in caso di mancato versamento, vengono iscritte nei ruoli straordinari e, per completare, non è nemmeno ammessa la definizione agevolata.
Ad avviso del condivisibile enunciato dell’Agenzia, se l’indebita compensazione scaturisce da liquidazione automatica, rimangono ferme le ordinarie sanzioni del 30%, riducibili a un terzo (art. 2 del DLgs. 462/97) se il contribuente versa entro 30 gg. dal ricevimento del c.d. “avviso bonario”. Ciò in quanto l’art. 1 co. 421 della L. 311/2004, richiamato dal comma 16 dell’art. 27 del DL 185/2008, stabilisce espressamente che rimangono fermi i poteri e le attribuzioni previsti dagli artt. 31 e ss. del DPR 600/73, quindi anche quelli concernenti le liquidazioni automatiche.
Nell’ambito della liquidazione automatica, l’Ufficio, come sostenuto nella circolare, “verifica anche che l’ammontare delle compensazioni effettuate per ciascuna imposta non sia superiore a quanto dichiarato dal contribuente, sia in termini di disponibilità del credito che in termini di effettivo utilizzo dello stesso”: si pensi al caso in cui il contribuente abbia compensato un importo maggiore del credito indicato in dichiarazione.
Precluso il ravvedimento se è arrivato l’avviso bonario
Anche in caso di ravvedimento operoso, continua l’Agenzia, la base su cui computare la sanzione sarebbe sempre quella del 30%, e non quella dell’art. 27 del DL 185/2008.
Nella circolare si evidenzia altresì che il ravvedimento operoso non può trovare applicazione qualora il contribuente sia già stato raggiunto dalla “comunicazione bonaria”, siccome l’art. 13 del DLgs. 472/97 inibisce il ravvedimento se la violazione è già stata constatata o abbia avuto inizio una qualsivoglia attività di accertamento.
Per ciò che riguarda le indebite compensazioni, rimane da chiarire l’aspetto più dolente della fattispecie, concernente il caso in cui il contribuente compensi nel modello F24 crediti indicati in dichiarazione ma che, successivamente, si rivelano “inesistenti” per effetto di rettifiche dell’Ufficio (si pensi ai costi non inerenti o non di competenza, o alle spese di rappresentanza dedotte oltre i limiti di legge, tutte fattispecie che, “a cascata”, possono astrattamente comportare l’applicabilità della nuova norma sulle indebite compensazioni).
A nostro avviso, in queste ipotesi sarebbe applicabile la sola dichiarazione infedele, siccome ragionando diversamente ogni accertamento potrebbe far scattare l’art. 27, con consequenziale legittimità dell’atto notificato dopo otto anni dalla presentazione della dichiarazione e impossibilità di avvalersi della definizione agevolata.
In armonia con quanto sostenuto in dottrina, si è dell’avviso che l’art. 27 si applichi solo in caso di crediti totalmente avulsi dalla dichiarazione e inventati solo nel modello F24, situazione talmente grave da giustificare il rigore sanzionatorio e procedurale descritto.
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