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martedì 24 maggio 2011

Perdite su crediti: indeducibilità IRAP circoscritta

IRAP

Perdite su crediti: indeducibilità IRAP circoscritta

Per la Cassazione, il termine deve essere inteso in senso tecnico

/ Sabato 21 maggio 2011
Le perdite su crediti indeducibili ai fini IRAP sono soltanto quelle che si verificano quando il credito, già determinato nell’importo, è stato successivamente scontato o ridotto, ad esempio perché non incassato.
Non sono invece qualificabili come tali gli eventuali minori introiti che, nelle ipotesi in cui discendono dalla determinazione del credito, sono il risultato “di una definizione pattizia nella quale, pur eventualmente risultando il credito così definito inferiore a quanto unilateralmente preventivato dal creditore, è da escludere qualsivoglia connotato abdicativo”. Pertanto, tali oneri restano deducibili ai fini del tributo regionale.
È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11217 di ieri, 20 maggio 2011.
In particolare, l’art. 5, comma 3 del DLgs. 446/97 (per le società di capitali) e l’art. 5-bis comma 1 del medesimo DLgs. (per le società di persone e gli imprenditori individuali che non hanno optato per la determinazione del valore della produzione netta in base al bilancio) stabiliscono l’indeducibilità, ai fini IRAP, delle perdite su crediti, senza peraltro precisarne la nozione. Uguale disposizione era prevista nell’impianto normativo in vigore fino al 2007.
Intervenendo a giustificazione dell’indeducibilità, l’Amministrazione finanziaria (CM 26 luglio 2000 n. 148/E, § 2.1.2) ha osservato che tali componenti reddituali “riflettono il disallineamento tra il valore nominale e quello di realizzo dei crediti” e, come tali, “trovano origine e causa in momenti e fattori diversi da quelli che esprimono direttamente la gestione «caratteristica», «tipica» dell’impresa e, per ciò stesso, non incidono sulla formazione del valore della produzione”.
In altre parole, si tratta di oneri che non si manifestano nella fase genetica della produzione e dello scambio (il valore della produzione è stato già prodotto nel momento in cui i beni o i servizi sono stati ceduti), ma nell’eventuale e successiva fase della riscossione.
Deducibili i minori introiti derivanti da consensuale riduzione di prezzi
Analogo principio sembra rinvenirsi nella pronuncia in commento.
In particolare, secondo i supremi giudici, non è possibile ritenere che, in ambito IRAP, l’indeducibilità stabilita dalle suddette norme si riferisca alle perdite su crediti “intese genericamente, senza alcuna precisazione che consenta di attribuire al legislatore l’intento di differenziarne la disciplina in ragione della causa o della funzione economica di essa, ovvero per il fatto che il creditore presti il proprio consenso ad una riduzione del prezzo del bene o del servizio”.
Sussiste dunque, sia sul piano giuridico sia su quello economico, una differenza ontologica tra i predetti minori introiti e le perdite su crediti, essendo queste ultime configurabili soltanto quando già sussiste un credito in senso economico e giuridico.
Per questo, deve ritenersi che, all’interno degli artt. 5, comma 3, e 5-bis, comma 1, del DLgs. 446/97, il termine “perdite su crediti” non sia stato utilizzato in senso atecnico. Ne deriva che i minori introiti scaturenti da un accordo in base al quale le parti determinano il prezzo definitivo del bene o del servizio non rientrano nell’ambito applicativo di tali disposizioni, con la conseguente relativa deducibilità.

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