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martedì 10 maggio 2011

Prescrizione quinquennale per il diritto camerale

diritto camerale

Prescrizione quinquennale per il diritto camerale

Secondo altre pronunce di merito, il termine per riscuotere il tributo sarebbe invece decennale
/ Mercoledì 04 maggio 2011
Con la sentenza n. 544/16/2010 del 27 ottobre 2010, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha affermato che, in assenza di una precisa indicazione di legge, la cartella di pagamento conseguente all’omesso versamento del diritto camerale annuale va notificata, sia per il diritto camerale sia per le sanzioni, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il diritto doveva essere versato.
Il caso di specie verteva sull’impugnazione di una cartella di pagamento notificata nel 2009, avente ad oggetto l’iscrizione a ruolo di diritti camerali, oltre sanzioni e interessi, dovuti per l’anno 2002; il contribuente ne chiedeva l’annullamento per intervenuta prescrizione delle somme iscritte a ruolo, in difetto di notifica di alcun atto interruttivo e/o di contestazione.
I giudici hanno osservato che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni. Tanto è dettato, in linea generale, dal comma 3 dell’art. 20 del DLgs. n. 472/1997 e, specificamente con riferimento alle sanzioni dovute per omesso versamento dei diritti camerali, dall’art. 10 del DM n. 54/2005. In particolare, secondo tale ultima norma, l’atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, e il diritto alla riscossione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla notificazione dell’atto di irrogazione.
Analoga previsione non consta per il diritto camerale, rispetto al quale viene rilevata:
- l’assenza di uno specifico termine di prescrizione e/o di decadenza;
- la relazione diretta tra la quantificazione dell’importo del tributo dovuto e i redditi esposti nella dichiarazione annuale presentata dal soggetto obbligato.
Sulla base di tali ultimi rilievi e facendo applicazione analogica degli artt. 1 commi 161-171 della L. 296/2006 e 1 comma 5-bis del DL 106/2005, che dettano termini di decadenza in materia di notifica delle cartelle esattoriali aventi ad oggetto tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e/o da accertamenti, i giudici hanno ritenuto di poter accogliere la domanda del contribuente. Pertanto, la cartella di pagamento, conseguente all’omesso versamento del diritto camerale, avrebbe dovuto essere notificata, sia per il diritto camerale sia per le relative sanzioni, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il diritto di cui trattasi andava versato.
Nelle motivazioni della sentenza si legge che non è applicabile il termine ordinario di prescrizione decennale, “posto che tale termine sarebbe illogico e contradditorio con il sistema normativo dettato in materia di diritti camerali considerato che (..) il legislatore con l’art. 20 del DLgs. n. 472/1997 e soprattutto il DM n. 54/2005 ha disposto che l’atto di irrogazione della sanzione debba essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione e che il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive in cinque anni; non avrebbe alcuna ratio disporre termini quinquennali per le sanzioni e termini decennali per i diritti camerali dalla cui violazione conseguono le sanzioni”.
Giurisprudenza non unanime
La pronuncia merita di essere segnala per la presa di posizione rispetto al termine per la riscossione del diritto camerale, che si afferma essere quinquennale. Diversamente dalla sentenza in esame, proprio in ragione dell’assenza di un riferimento normativo al riguardo, altra parte della giurisprudenza di merito ha sostenuto, invece, che il diritto a riscuotere il tributo camerale è soggetto all’ordinario termine decennale di prescrizione di cui all’art. 2946 c.c. (si vedano le C.T. Reg. Torino 23 settembre 2010 n. 62/30/10, C.T. Prov. Savona 3 giugno 2010 n. 119, C.T. Reg. Torino 18 settembre 2009 n. 56).
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