Semplificazione amministrativa
Nuove semplificazioni per cittadini e imprese
Ridotta la privacy nelle imprese e prevista la pubblicazione online degli atti da allegare alle istanze alla Pubblica Amministrazione
/ Lunedì 09 maggio 2011
Lo schema del Decreto Sviluppo prevede alcune modifiche che puntano alla riduzione e semplificazione degli adempimenti burocratici per cittadini e imprese (art. 6).
Fra queste si segnalano le seguenti:
- limitazione delle comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali alla tutela dei cittadini, con esclusione dei rapporti fra le imprese;
- pubblicazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni, sul proprio sito, dell’elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi. Gli altri atti o documenti possono essere richiesti esclusivamente se strettamente necessari.
Nello specifico, lo schema del Decreto Sviluppo modifica il DLgs. n. 196/2003 – recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (c.d. “Codice della privacy”).
In particolare, viene esclusa l’applicazione del Codice della privacy al trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell’ambito di rapporti esclusivamente tra gli stessi per finalità di natura amministrativo-contabile.
Sul punto, viene precisato che, per finalità amministrativo-contabili, si intendono quei trattamenti connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile (a prescindere dalla natura dei dati trattati). Perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.
Inoltre, sono previste semplificazioni per le imprese che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli dei dipendenti, dei collaboratori, anche se extracomunitari, e dei loro familiari (coniuge e parenti): una semplice autocertificazione sostituisce il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS).
Per l’inadempimento dell’utente, previsto l’invito a regolarizzare la documentazione in un termine congruo.
Per l’inadempimento connesso ai procedimenti in cui è prescritta la segnalazione certificata di inizio attività – SCIA – di cui all’art. 19 della L. 241/1990, come sostituito dall’art. 49, comma 4-bis, del DL 78/2010 (convertito nella L. 122/2010), viene data la possibilità all’istante di iniziare comunque l’attività dalla data di presentazione della SCIA stessa.
Per incentivare l’uso degli strumenti elettronici, al fine di semplificare il procedimento di rilascio dei documenti obbligatori e ridurre i costi, lo schema del Decreto Sviluppo prevede, fra l’altro, la riunione in un unico supporto di carta d’identità elettronica e tessera sanitaria (art. 10).
Soppresso anche il limite di età per il rilascio della carta d’identità, attualmente fissato a 15 anni (art. 3, comma 1, del RD 18 giugno 1931 n. 773, recante “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”).
Fra queste si segnalano le seguenti:
- limitazione delle comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali alla tutela dei cittadini, con esclusione dei rapporti fra le imprese;
- pubblicazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni, sul proprio sito, dell’elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi. Gli altri atti o documenti possono essere richiesti esclusivamente se strettamente necessari.
Nello specifico, lo schema del Decreto Sviluppo modifica il DLgs. n. 196/2003 – recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (c.d. “Codice della privacy”).
In particolare, viene esclusa l’applicazione del Codice della privacy al trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell’ambito di rapporti esclusivamente tra gli stessi per finalità di natura amministrativo-contabile.
Sul punto, viene precisato che, per finalità amministrativo-contabili, si intendono quei trattamenti connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile (a prescindere dalla natura dei dati trattati). Perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.
Inoltre, sono previste semplificazioni per le imprese che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli dei dipendenti, dei collaboratori, anche se extracomunitari, e dei loro familiari (coniuge e parenti): una semplice autocertificazione sostituisce il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS).
Possibile iniziare l’attività dalla data di presentazione della SCIA
Per la trasparenza dell’azione amministrativa e per la riduzione degli oneri informativi che gravano su cittadini e imprese, lo schema del Decreto Sviluppo prescrive, poi, la pubblicazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni, sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte, dell’elenco degli atti e documenti da allegare all’istanza.Per l’inadempimento dell’utente, previsto l’invito a regolarizzare la documentazione in un termine congruo.
Per l’inadempimento connesso ai procedimenti in cui è prescritta la segnalazione certificata di inizio attività – SCIA – di cui all’art. 19 della L. 241/1990, come sostituito dall’art. 49, comma 4-bis, del DL 78/2010 (convertito nella L. 122/2010), viene data la possibilità all’istante di iniziare comunque l’attività dalla data di presentazione della SCIA stessa.
Per incentivare l’uso degli strumenti elettronici, al fine di semplificare il procedimento di rilascio dei documenti obbligatori e ridurre i costi, lo schema del Decreto Sviluppo prevede, fra l’altro, la riunione in un unico supporto di carta d’identità elettronica e tessera sanitaria (art. 10).
Soppresso anche il limite di età per il rilascio della carta d’identità, attualmente fissato a 15 anni (art. 3, comma 1, del RD 18 giugno 1931 n. 773, recante “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”).
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