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mercoledì 11 maggio 2011

Nullo l’accertamento al mediatore fondato sulla «doppia provvigione»

Accertamento

Nullo l’accertamento al mediatore fondato sulla «doppia provvigione»

Per la Cassazione, la società di mediazione immobiliare può decidere di ricevere la provvigione solo da una parte
/ Mercoledì 11 maggio 2011
L’accertamento analitico-induttivo (detto anche presuntivo) è, in linea generale, applicabile senza condizioni particolari, a differenza per esempio dell’induttivo o del sintetico, ma ciò non toglie che le presunzioni debbano sempre essere “qualificate”, ovvero gravi, precise e concordanti.
Occorre, in altri termini, che, una volta dimostrato il fatto noto (senza il quale la presunzione non esisterebbe nemmeno), il ragionamento presuntivo regga in termini di persuasività: sotto il profilo tecnico, come più volte ricordato dalla giurisprudenza, non occorre che tra il fatto noto e il fatto ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità. Come detto, quindi, deve essere sempre presente un “criterio di normalità”, criterio che, ovviamente, deve essere dimostrato dagli uffici.
Sulla base, in sostanza, di queste considerazioni, la Corte di Cassazione, con la sentenza 10320 depositata ieri, ha annullato un accertamento imposte sui redditi/IVA/IRAP emesso nei confronti di una società di mediazione immobiliare.
Il caso è alquanto interessante, poiché l’Ufficio ha ritenuto che il percepimento della provvigione da parte del mediatore corrisposto da una parte contraente lasciasse presumere che detta provvigione fosse stata corrisposta anche dall’altra.
I giudici di legittimità hanno invece affermato che la presunzione deve essere sorretta da logicità e che, accanto alla mediazione ordinaria, è molto diffusa (nonchè legittima) la c.d. “mediazione atipica”, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo a una soltanto delle parti interessate.
Inoltre, dal punto di vista civilistico, la mediazione non viene meno se il mediatore si promette di eseguire l’incarico intendendo percepire la provvigione solo da una delle parti contraenti.
La regola dell’art. 1755 del codice civile, secondo cui il mediatore ha diritto alla provvigione da entrambe le parti quando l’affare viene concluso a causa del suo intervento, è una norma dispositiva, derogabile dalle parti, per cui nulla vieta che il mediatore pretenda una sola provvigione.
Le presunzioni devono sempre essere persuasive
Per questi motivi, sono state confermate entrambe le decisioni dei giudici di merito, ove era stato affermato che il mediatore può ricevere la provvigione solo da una delle parti, attesa, del resto, la diffusa prassi in tal senso, “convalidata anche da materiale pubblicitario della società che prevedeva la non applicazione della provvigione agli acquirenti”.
I giudici di merito, invero, non hanno escluso tout court una simile tipolologia di accertamento presuntivo, ma hanno sostenuto la necessità di contestualizzazione della fattispecie, enunciando che “il pagamento della provvigione da parte di un contraente non era sufficiente a far presumere che analoga provvigione sia stata versata dall’altro in assenza di indagini bancarie o di altri più specifici controlli”.
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