Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

giovedì 19 maggio 2011

Alberghi e ristoranti a deducibilità IRES variabile

Dichiarazione dei redditi

Alberghi e ristoranti a deducibilità IRES variabile

Limitazione per i costi «di rappresentanza», ad eccezione di quelli sostenuti da dipendenti e co.co.co.

/ Lunedì 16 maggio 2011
La rilevanza, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, delle spese per prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande, è disciplinata dall’art. 109, comma 5 del TUIR, che stabilisce un criterio generale di deducibilità parziale, nella misura del 75% del loro ammontare. La disposizione contempla, tuttavia, una deroga a tale regime circoscritta ai costi individuati dal precedente art. 95, comma 3 del TUIR, ovvero quelli di vitto ed alloggio sostenuti – per le trasferte al di fuori del territorio comunale – dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi dell’impresa, integralmente deducibili nel limite giornaliero di 180,76 euro per i trasferimenti nazionali, ovvero 258,23 euro con riferimento a quelli esteri.
L’eccezione in parola è stata altresì confermata dall’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 6/2009, con riferimento agli amministratori, ipotesi peraltro già indirettamente contemplata dalla norma, essendo spesso titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con l’impresa gestita. In tale sede, sono state, inoltre, individuate altre cause di esclusione dal regime di limitazione della deducibilità dei costi alberghieri e di somministrazione di alimenti e bevande: è, il caso, ad esempio, delle spese sostenute per la gestione di un servizio di mensa, diretto all’interno dell’azienda, oppure esterno in base ad una convenzione con un esercizio pubblico, ovvero mediante l’acquisto di ticket restaurant.
Al contrario, la deducibilità limitata del 75% opera anche nell’eventualità in cui i costi di vitto ed alloggio siano qualificabili, secondo i criteri dettati dal DM 19 novembre 2008, come “spese di rappresentanza” (circolare n. 53/2008). Con l’effetto che gli oneri in parola devono, quindi, essere assoggettati ad un duplice test di deducibilità: prima, quello del 75% previsto dall’art. 109, comma 5 del TUIR e, poi, quello stabilito espressamente per le spese di rappresentanza (art. 108, comma 2, del TUIR), ovvero inerenza, congruità e rispetto del limite massimo, individuato in una quota dei ricavi e proventi caratteristici dell’impresa: 1,30% sino a 10 milioni di euro di fatturato, 0,50% per l’eccedenza fino a 50 milioni di euro di volume d’affari e 0,10% per l’eventuale surplus.
La metodologia in parola trova corrispondente operatività nel modello UNICO 2011 SC, e precisamente nei righi del quadro RF che riguardano anche le spese di rappresentanza:
- RF24, colonna 1, tra le variazioni in aumento, dove deve essere indicato l’ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle di rappresentanza, ad eccezione di quelle sostenute in occasione di trasferte al di fuori del territorio comunale, da lavoratori dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi. Tale importo concorre, inoltre, alla formazione della sommatoria da riportare in colonna 3, unitamente alle altre spese di rappresentanza (colonna 2), ai costi di competenza di altri esercizi ed a quelli non capitalizzabili per effetto dell’applicazione dei principi contabili internazionali, a norma, rispettivamente, degli artt. 109, comma 4, e 108, comma 3, secondo periodo del TUIR;
- RF43, colonna 1 (variazioni in diminuzione), nella quale deve essere riportato il 75,00% delle spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande qualificabili come spese di rappresentanza, diverse da quelle di cui all’art. 95, comma 3 del TUIR. L’importo in parola confluisce, inoltre, nella colonna 2, congiuntamente a tutte le altre spese di rappresentanza rilevanti in ossequio al DM 19 novembre 2008. Nella colonna 3, deve, invece, essere esposta la quota di spese di rappresentanza imputate al Conto economico degli esercizi pregressi, sino a quello in corso al 31 dicembre 2007, e come tali fiscalmente rilevanti in base alla versione previgente dell’art. 108, comma 2 del TUIR, ovvero in cinque anni, in quote costanti di 1/15 del loro costo. La sommatoria degli importi di colonna 2 e 3 parteciperà, infine, alla determinazione dell’ammontare di colonna 4, comprendente, tra l’altro, una pluralità di componenti negativi non dedotti oppure non imputati a Conto economico, nonché il 75% degli oneri alberghieri e di somministrazione di alimenti e bevande non qualificabili come spese di rappresentanza, diversi da quelli di cui all’art. 95, comma 3 del TUIR.
Le imprese di nuova costituzione devono, inoltre, compilare il rigo RS101, qualora abbiano sostenuto, in un esercizio precedente a quello di realizzo dei primi ricavi, dei costi alberghieri e di somministrazioni di alimenti e bevande qualificabili come spese di rappresentanza, assunti per il 75% del loro ammontare, non deducibili nel periodo d’imposta 2010.

Nessun commento:

Posta un commento