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giovedì 19 maggio 2011

La permanenza della GdF presso la sede deve essere per giorni «consecutivi»

Accertamento

La permanenza della GdF presso la sede deve essere per giorni «consecutivi»

Il Legislatore inserisce nello Statuto dei diritti del Contribuente una norma chiaramente pro Fisco

/ Giovedì 19 maggio 2011
Si modificano costantemente le norme tributarie, ma i problemi rimangono irrisolti. Il riferimento riguarda la disposizione contenuta nell’articolo 7, comma 2, lettera c), del Decreto Sviluppo (DL n. 70/2011).
Viene introdotto un nuovo periodo all’articolo 12, comma 5, della L. n. 212/2000, meglio nota come Statuto del contribuente, per effetto del quale è disposto che il periodo di permanenza presso la sede del contribuente degli operatori civili e militari dell’Amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche, non può superare i quindici giorni, prorogabili di altri quindici giorni, in tutti i casi in cui il controllo riguarda soggetti in regime di contabilità semplificata ovvero lavoratori autonomi. Prosegue la nuova norma, “anche in tali casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili e militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente”.
Dopo la modifica, l’attuale situazione, dunque, è la seguente:
- la verifica nei confronti dei soggetti in contabilità ordinaria presso la sede del contribuente non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili di altri trenta giorni;
- la verifica nei confronti dei soggetti in contabilità semplificata e nei confronti dei lavoratori autonomi presso la sede del contribuente non può superare i quindici giorni lavorativi, prorogabili di altri quindici giorni.
In tutti i punti citati, la proroga deve avvenire solo nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’Ufficio.
Ciò che doveva essere modificato e precisato, per effetto anche dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza, non è stato fatto. Infatti, con le nuove disposizioni è stato chiarito che i quindici giorni devono considerarsi come lavorativi e di effettiva presenza dei menzionati operatori, mentre il Legislatore avrebbe dovuto precisare che i giorni devono considerarsi come consecutivi, il che è anche consono al corpo normativo in cui la norma è inserita, denominato “Statuto dei diritti del contribuente”.
La nuova norma diventa, in questa sede, momento necessario di critica in riferimento alla sua portata ed al suo ambito di applicazione, anche con riguardo alle recenti sentenze della giurisprudenza.
Questa ha assunto una posizione di garanzia per il contribuente. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, per esempio, con la sentenza n. 12/2008, ha ritenuto che la norma di cui al citato articolo 12 debba interpretarsi in modo restrittivo, ossia calcolando la durata massima della verifica come sommatoria di sessanta giorni (30 + 30) lavorativi e consecutivi.
Sulla stessa scia è la sentenza n. 95/2007 della Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo, confermata in Regionale con n. 26/2009, la quale ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento perché scaturente da una verifica protratta per trentuno giorni lavorativi senza proroga, anche se consecutivi.
Ancora, la “Provinciale” di Bari, sentenza n. 99/2010, ha annullato l’avviso di accertamento fondato sulle risultanze di una verifica di durata superiore ai trenta giorni lavorativi peraltro non consecutivi. In ultimo, a dar ragione su questa tesi è intervenuta la Suprema Corte con la sentenza n. 26689/2009, la quale conferma la consecutività del termine di trenta giorni, in quanto chiede al giudice del rinvio di misurare un arco temporale di tempo in cui si è sviluppata la verifica, circostanza questa non facilmente compatibile con una permanenza frazionata.
In sede di conversione occorre modificare la norma
Tanto precisato, è facile intuire che, dopo la novella introdotta con il decreto in esame, rimane il problema della consecutività della permanenza nella sede dell’azienda o dello studio professionale da parte dei verificatori, risolta a favore del Fisco. Come evidenziato, la giurisprudenza si è espressa favorendo l’effettuarsi della verifica in giorni lavorativi e consecutivi e nei limiti previsti dal citato articolo 12. Se si opina diversamente, si concede un potere discrezionale agli organi verificatori (che certamente non possiedono), che potrebbero eseguire verifiche fiscali per periodi indefiniti, mediante permanenze frazionate presso la sede del contribuente di certo contrastante con la ratio della norma ora esaminata.
La permanenza frazionata, dunque, è contraria al principio di certezza del diritto e di tutela delle situazioni giuridiche, di cui il contribuente gode a pieno titolo per effetto delle norme contenute nello Statuto del contribuente.
È auspicabile, quindi, che il Legislatore tenga conto di quanto manifestato dalla giurisprudenza, intervenendo, in sede di conversione del decreto, con una modifica della norma verso l’orientamento suddetto.

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