AGEVOLAZIONI
Detrazioni 36% e 55% sotto la lente dell’Agenzia
Con la circolare n. 20/2011, l’Agenzia si è occupata delle agevolazioni previste per gli interventi di recupero e riqualificazione immobiliare
Anche se le fatture e i bonifici eseguiti al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 36% riportano il nominativo di un coniuge soltanto, che è anche colui che ha trasmesso la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, possono beneficiare dell’agevolazione anche gli altri aventi diritto, purché indichino nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto che ha inviato la comunicazione, che è quello che emerge dal bonifico. Principio di base è che il beneficio sia riconosciuto al soggetto che ha effettivamente sostenuto l’onere (cfr. ris. Agenzia Entrate n. 353/2008 e circ. n. 34/2008).
Questo uno dei chiarimenti contenuti nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 13 maggio 2011 n. 20, in materia di agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
Tra gli altri chiarimenti contenuti nel documento in oggetto, viene precisato che non può continuare a beneficiare della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione sostenute dal de cuius l’erede che concede l’immobile in comodato. Ciò in quanto, al fine di poter continuare a fruire del beneficio, l’erede deve avere l’immediata disponibilità del bene e deve poterne disporre liberamente.
Inoltre, i contribuenti che installano addolcitori di acqua domestici possono usufruire della detrazione IRPEF del 36% e dell’aliquota IVA agevolata del 10% se l’installazione dell’apparecchio comporta modifiche strutturali che comprendono opere di manutenzione straordinaria dell’abitazione e/o degli impianti.
Le spese sostenute nel 2010 in relazione a lavori che vengono ultimati nel 2011 devono essere:
- portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2010 (es. in UNICO 2011 PF o nel modello 730/2011) se il soggetto è una persona fisica non imprenditore;
- portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011 (UNICO 2012) se sono realizzati da un imprenditore.
Nel caso in cui un contribuente svolga l’attività professionale presso l’immobile che utilizza anche per i propri fini abitativi, è possibile fruire della detrazione del 55% in relazione alle spese sostenute per la riqualificazione energetica, anche se le spese sono state dedotte nella misura del 50% ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo. Tale deduzione, infatti, non comporta il venir meno del diritto alla detrazione in esame, purché l’immobile sia detenuto in base a un titolo idoneo (es. proprietà) e che le spese siano rimaste a suo carico.
L’Agenzia delle Entrate, infine, precisa che, a partire dall’anno di imposta 2009, gli errori contenuti nella scheda informativa inviata all’ENEA possono essere rettificati telematicamente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione (circ. Agenzia Entrate n. 21/2010). Pertanto, con riferimento alle schede inviate per le annualità 2007 e 2008 che non possono essere rettificate, i contribuenti possono comunque beneficiare della detrazione del 55% a condizione che, in sede di controllo formale delle dichiarazioni ex art. 36-ter del DPR n. 600/1973, il contribuente dimostri di aver osservato tutti gli adempimenti previsti dalla normativa e che documenti anche le spese non risultanti dalla scheda inviata all’ENEA originariamente. Diversamente, l’eventuale detrazione delle spese sostenute nel 2009 che non risultano dalla scheda inviata all’ENEA e che non sono state rettificate è da considerarsi indebita (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 27 maggio 2010 n. 44).
Questo uno dei chiarimenti contenuti nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 13 maggio 2011 n. 20, in materia di agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
Tra gli altri chiarimenti contenuti nel documento in oggetto, viene precisato che non può continuare a beneficiare della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione sostenute dal de cuius l’erede che concede l’immobile in comodato. Ciò in quanto, al fine di poter continuare a fruire del beneficio, l’erede deve avere l’immediata disponibilità del bene e deve poterne disporre liberamente.
Inoltre, i contribuenti che installano addolcitori di acqua domestici possono usufruire della detrazione IRPEF del 36% e dell’aliquota IVA agevolata del 10% se l’installazione dell’apparecchio comporta modifiche strutturali che comprendono opere di manutenzione straordinaria dell’abitazione e/o degli impianti.
Per la detrazione del 55%, principio di cassa o di competenza
In relazione alla detrazione IRPEF/IRES del 55%, invece, viene ribadito che il diritto di portare in detrazione le spese sostenute per la riqualificazione energetica è condizionato dalle regole di imputazione contenute nel TUIR. In altri termini, vale il principio di cassa se il soggetto che sostiene le spese è una persona fisica non imprenditore, mentre deve essere osservato il principio di competenza (le spese si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate) se gli interventi sono realizzati da un imprenditore.Le spese sostenute nel 2010 in relazione a lavori che vengono ultimati nel 2011 devono essere:
- portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2010 (es. in UNICO 2011 PF o nel modello 730/2011) se il soggetto è una persona fisica non imprenditore;
- portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011 (UNICO 2012) se sono realizzati da un imprenditore.
Nel caso in cui un contribuente svolga l’attività professionale presso l’immobile che utilizza anche per i propri fini abitativi, è possibile fruire della detrazione del 55% in relazione alle spese sostenute per la riqualificazione energetica, anche se le spese sono state dedotte nella misura del 50% ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo. Tale deduzione, infatti, non comporta il venir meno del diritto alla detrazione in esame, purché l’immobile sia detenuto in base a un titolo idoneo (es. proprietà) e che le spese siano rimaste a suo carico.
L’Agenzia delle Entrate, infine, precisa che, a partire dall’anno di imposta 2009, gli errori contenuti nella scheda informativa inviata all’ENEA possono essere rettificati telematicamente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione (circ. Agenzia Entrate n. 21/2010). Pertanto, con riferimento alle schede inviate per le annualità 2007 e 2008 che non possono essere rettificate, i contribuenti possono comunque beneficiare della detrazione del 55% a condizione che, in sede di controllo formale delle dichiarazioni ex art. 36-ter del DPR n. 600/1973, il contribuente dimostri di aver osservato tutti gli adempimenti previsti dalla normativa e che documenti anche le spese non risultanti dalla scheda inviata all’ENEA originariamente. Diversamente, l’eventuale detrazione delle spese sostenute nel 2009 che non risultano dalla scheda inviata all’ENEA e che non sono state rettificate è da considerarsi indebita (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 27 maggio 2010 n. 44).
Nessun commento:
Posta un commento