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mercoledì 11 maggio 2011

Rimborsi IVA «senza» garanzie: chiariti gli effetti

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Rimborsi IVA «senza» garanzie: chiariti gli effetti

La circ. 17/2011 dell’Agenzia delle Entrate precisa che l’assenza di garanzia blocca il rimborso «semplificato», ma non quello «ordinario»
/ Sabato 07 maggio 2011
Con la circolare n. 17 di ieri, 6 maggio 2011, l’Agenzia delle Entrate torna a precisare le modalità di effettuazione dei rimborsi IVA, in particolare per quanto attiene alla casistica della mancata presentazione delle garanzie richieste per legge. Il tutto va considerato alla luce delle modifiche operative introdotte dal 2011, in relazione alle quali la via per la richiesta del rimborso rimane ancorata, comunque, alla presentazione della dichiarazione contenente il quadro VR.
Come noto, l’articolo 38-bis del DPR 633/72 prevede due possibili procedure per l’erogazione delle eccedenze d’imposta richieste in restituzione:
- una procedura ordinaria, a cura dell’Ufficio competente, che si deve concludere entro tre mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione, per gli importi superiori a 516.456,90 euro, ovvero nel caso di procedure concorsuali;
- una procedura semplificata, a cura dell’agente della riscossione territorialmente competente, che si deve concludere entro sessanta giorni dall’invio della dichiarazione (contenente il quadro VR trasmesso all’agente della riscossione da parte dell’Ufficio), per importi non superiori alla soglia sopra indicata.
Per entrambe le procedure è prevista una prima fase istruttoria, durante la quale si svolgono controlli volti ad accertare la spettanza del rimborso, e una fase di liquidazione del rimborso, che necessita che il contribuente presti garanzia, salvo il ricorrere di ipotesi di esonero (c.d. contribuenti virtuosi).
In riferimento alla procedura ordinaria, entro tre mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione, l’Agenzia effettua i controlli sulla regolarità formale dell’istanza prodotta e può richiedere al contribuente eventuale ulteriore documentazione, la cui mancata presentazione fa scattare il differimento del termine di decadenza di cui all’art. 57 del DPR 633/672.
Solo nella successiva fase di liquidazione, l’Amministrazione richiede al contribuente la garanzia che, pertanto, non riguarda più la regolarità formale dell’istanza presentata. L’eventuale mancata prestazione della garanzia non è, dunque, idonea a prolungare illimitatamente il termine di decadenza del potere di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria; ne consegue che, divenuta incontestabile l’annualità per decadenza dei termini d’accertamento, il rimborso deve essere erogato anche senza garanzia.
La circostanza è stata recentemente confermata dalla Cassazione, con la sentenza n. 21515 del 20 ottobre 2010. Ovviamente, è concessa al contribuente la possibilità:
- di rettificare la richiesta di rimborso del credito eccedente presentando – entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo – una dichiarazione integrativa, al fine di indicare il medesimo credito come eccedenza da utilizzare in detrazione o compensazione;
- di presentare all’Ufficio la garanzia tardivamente – ma comunque prima che siano decorsi i termini di decadenza dell’accertamento – in modo da sbloccare il rimborso.
Per quanto riguarda, invece, la procedura semplificata, ricevuta la richiesta veicolata dal competente Ufficio dell’Agenzia, l’agente della riscossione chiede al contribuente la presentazione della necessaria garanzia, ove richiesta, della durata di tre anni dall’esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, pari al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento.
Diversamente dai rimborsi richiesti con procedura ordinaria, la norma prevede che il mancato adempimento all’invito determini il blocco della procedura di rimborso, che materialmente non avrà mai corso.
Anche in tale caso, comunque, il contribuente può rettificare la richiesta di rimborso del credito eccedente presentando una dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2, comma 8-bis, del DPR 322/98, per indicare il credito come eccedenza da utilizzare in detrazione o compensazione (variazione del Quadro VX), oppure come eccedenza da erogare tramite procedura ordinaria (variazione del Quadro VR).
Per le annualità precedenti al 2010, la richiesta di rettifica – sia per il rimborso ordinario sia semplificato – andrà presentata all’agente della riscossione, originario destinatario della richiesta veicolata tramite il modello VR, ora incorporato nel modello dichiarativo.

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