Scheda carburante
Con carta di credito e bancomat, niente più scheda carburante
Il Decreto Sviluppo prevede l’abrogazione dell’obbligo in caso di pagamenti con moneta elettronica
/ Lunedì 09 maggio 2011
Nell’ambito delle semplificazioni previste dal Decreto Sviluppo, una novità rilevante riguarda l’obbligo di tenuta della scheda carburante. Nello specifico, è stato introdotto l’esonero dalla compilazione della scheda per i soggetti IVA che acquistano il carburante per autotrazione esclusivamente mediante carte di credito, bancomat e carte prepagate.
Riprendendo brevemente la disciplina della scheda carburante, ai sensi dell’art. 1 del DPR 444/97, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione devono risultare da apposite annotazioni eseguite in una scheda conforme al modello allegato al DPR 444/97; tale scheda è sostitutiva della fattura di cui all’art. 22, comma 3 del DPR 633/72. L’obbligo dell’istituzione della scheda carburante e delle annotazioni relative ai singoli acquisti si applica ai contribuenti che intendono avvalersi del diritto alla detrazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/72, nonché della deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte dirette (cfr. C.M. 205/98).
Si ricorda, peraltro, che le disposizioni in materia di schede carburante si applicano esclusivamente agli acquisti di carburante per autotrazione effettuati, presso impianti stradali di distribuzione, da parte di soggetti IVA nell’esercizio d’impresa, arte o professione.
Dopo anni di sostanziale stabilità nella disciplina della scheda carburante, il Decreto Sviluppo interviene sull’articolo 1 del citato DPR 444/97 aggiungendo un quarto comma. La nuova disposizione prevede che, “in deroga a quanto stabilito dal comma 1, i soggetti all’imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto comma, del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente Regolamento”.
Ecco quindi che gli acquisti di carburante effettuati esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) e carte prepagate consentono ai soggetti IVA, ordinariamente tenuti alla compilazione della scheda carburante, di liberarsi da quest’obbligo.
La norma, tuttavia, precisa che i suddetti mezzi di pagamento “elettronici” devono essere emessi dagli operatori finanziari indicati nell’art. 7, comma 6 del DPR 605/73, ossia: le banche, la società Poste italiane spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario. Tali soggetti hanno, infatti, l’obbligo di comunicare all’Anagrafe tributaria l’esistenza dei rapporti e di qualsiasi operazione finanziaria; le stesse saranno archiviate in apposita sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.
Peraltro, il pagamento mediante carte di credito o bancomat consente di adempiere all’onere della prova ai fini del diritto alla detrazione dell’IVA (art. 19 del DPR 633/72) e della deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte dirette (art. 164 del TUIR).
Si osserva altresì come, con la tracciabilità degli acquisti di carburante effettuati mediante carte elettroniche, viene di fatto rafforzato il monitoraggio sulle spese.
Stante il tenore letterale della norma, per non dover sottostare alla disciplina della scheda carburante, occorre effettuare i pagamenti “esclusivamente” mediante le suddette carte elettroniche; non sono, quindi, ammesse modalità di pagamento “miste”.
Pertanto, laddove il contribuente utilizzi contanti per il proprio rifornimento, occorre annotare “tradizionalmente” gli acquisti di carburante per autotrazione nella scheda.
Nella scelta della modalità di pagamento vanno, ovviamente, tenute in debito conto anche eventuali commissioni applicate dagli operatori finanziari sull’acquisto di carburante effettuato tramite carte di credito e prepagate.
Riprendendo brevemente la disciplina della scheda carburante, ai sensi dell’art. 1 del DPR 444/97, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione devono risultare da apposite annotazioni eseguite in una scheda conforme al modello allegato al DPR 444/97; tale scheda è sostitutiva della fattura di cui all’art. 22, comma 3 del DPR 633/72. L’obbligo dell’istituzione della scheda carburante e delle annotazioni relative ai singoli acquisti si applica ai contribuenti che intendono avvalersi del diritto alla detrazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/72, nonché della deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte dirette (cfr. C.M. 205/98).
Si ricorda, peraltro, che le disposizioni in materia di schede carburante si applicano esclusivamente agli acquisti di carburante per autotrazione effettuati, presso impianti stradali di distribuzione, da parte di soggetti IVA nell’esercizio d’impresa, arte o professione.
Dopo anni di sostanziale stabilità nella disciplina della scheda carburante, il Decreto Sviluppo interviene sull’articolo 1 del citato DPR 444/97 aggiungendo un quarto comma. La nuova disposizione prevede che, “in deroga a quanto stabilito dal comma 1, i soggetti all’imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto comma, del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente Regolamento”.
Ecco quindi che gli acquisti di carburante effettuati esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) e carte prepagate consentono ai soggetti IVA, ordinariamente tenuti alla compilazione della scheda carburante, di liberarsi da quest’obbligo.
La norma, tuttavia, precisa che i suddetti mezzi di pagamento “elettronici” devono essere emessi dagli operatori finanziari indicati nell’art. 7, comma 6 del DPR 605/73, ossia: le banche, la società Poste italiane spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario. Tali soggetti hanno, infatti, l’obbligo di comunicare all’Anagrafe tributaria l’esistenza dei rapporti e di qualsiasi operazione finanziaria; le stesse saranno archiviate in apposita sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.
Peraltro, il pagamento mediante carte di credito o bancomat consente di adempiere all’onere della prova ai fini del diritto alla detrazione dell’IVA (art. 19 del DPR 633/72) e della deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte dirette (art. 164 del TUIR).
Si osserva altresì come, con la tracciabilità degli acquisti di carburante effettuati mediante carte elettroniche, viene di fatto rafforzato il monitoraggio sulle spese.
Pagamento esclusivamente con carte elettroniche
L’obbligo di tenuta della scheda carburante sarà, quindi, legato alla modalità di pagamento adottata.Stante il tenore letterale della norma, per non dover sottostare alla disciplina della scheda carburante, occorre effettuare i pagamenti “esclusivamente” mediante le suddette carte elettroniche; non sono, quindi, ammesse modalità di pagamento “miste”.
Pertanto, laddove il contribuente utilizzi contanti per il proprio rifornimento, occorre annotare “tradizionalmente” gli acquisti di carburante per autotrazione nella scheda.
Nella scelta della modalità di pagamento vanno, ovviamente, tenute in debito conto anche eventuali commissioni applicate dagli operatori finanziari sull’acquisto di carburante effettuato tramite carte di credito e prepagate.
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