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giovedì 19 maggio 2011

Niente bollo sulle rateazioni degli avvisi bonari

Riscossione

Niente bollo sulle rateazioni degli avvisi bonari

Secondo la ris. 55 dell’Agenzia delle Entrate, la domanda rientra nelle richieste di «rimborso e sospensione» del pagamento di tributi
/ Martedì 10 maggio 2011
La domanda con cui il contribuente, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 2, del DLgs. 462/97, chiede all’Agenzia delle Entrate la dilazione delle somme di valore non superiore a 2.000 euro derivanti dalle liquidazioni automatiche/controlli formali è esente bollo.
Il chiarimento proviene dalla stessa Agenzia delle Entrate, la quale, con la risoluzione n. 55 di ieri, ha specificato che la fattispecie rientra tra quelle esenti da tributo ai sensi dell’art. 5 della Tabella allegato B annessa al DPR 642/72. Detta norma stabilisce la menzionata esenzione per gli atti relativi al procedimento di accertamento e di riscossione di ogni tributo, come delle “istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime”.
L’ampia formulazione della norma, come sostenuto nella precedente RM 3 marzo 1988 n. 450267, comprende altresì le domande che hanno il fine di ottenere una dilazione del pagamento di qualsiasi tributo.
Una volta presentata la dichiarazione, come noto, gli Uffici procedono alle attività di liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) e di controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73) delle dichiarazioni stesse, e, ove dall’esito di ciò emergano delle somme da versare, il contribuente può optare per il pagamento rateale.
Qualora le somme da corrispondere al Fisco siano di importo non superiore a 2.000 euro (500 euro se si tratta di tassazione separata), il contribuente deve presentare apposita istanza, e la dilazione è concessa solo se si dimostra la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Ma la richiesta verrà meno a seguito del DL Sviluppo
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate è senz’altro da accogliere con favore, quantomeno sino all’entrata in vigore del DL Sviluppo (in procinto di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale), che ha abrogato il secondo comma dell’art. 3-bis del DLgs. 462/97, rendendo l’ottenimento della rateazione più semplice, eliminando la necessità della temporanea difficoltà finanziaria.
Se non altro, è ora chiaro che se il contribuente, nonostante l’abrogazione della norma oggetto della risoluzione, presentasse ugualmente la domanda, questa sarebbe esente da bollo.


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