Mutui ipotecari
DL Sviluppo: riaperta la rinegoziazione dei mutui «variabili»
I mutui a tasso e rata variabile possono essere rinegoziati fino al 31 dicembre 2012 dal mutuatario
L’articolo 8, comma 6 del DL n. 70/2011 (c.d. Decreto Sviluppo) stabilisce che, fino al 31 dicembre 2012, coloro che, prima del 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del DL n. 70), avevano stipulato (o si erano accollati in seguito al frazionamento) contratti di mutuo ipotecario per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto e di importo originario non superiore a 150.000 euro, possono ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo.
Con la richiesta di rinegoziazione è necessario presentare un’attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), rilasciata da un soggetto abilitato, che non superi 30.000 euro e nella quale si evinca che il mutuatario non ha avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.
- l’IRS in euro a 10 anni;
- l’IRS in euro di durata pari alla durata residua del mutuo ovvero, se non disponibile, la quotazione dell’IRS per la durata precedente (riportato alla data di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito reuters, maggiorato di uno spread pari a quello indicato, ai fini della determinazione del tasso, nel contratto di mutuo).
Mutuatario e finanziatore possono altresì concordare l’allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di 5 anni, a condizione che la durata residua del mutuo all’atto della rinegoziazione non superi 25 anni.
La norma precisa che permangono le garanzie ipotecarie già prestate per il mutuo, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione. Rimane fermo quanto disposto dall’articolo 39, comma 5 del DLgs. n. 385/1993, ai sensi del quale ogni volta che i debitori estinguono la quinta parte del debito originario hanno diritto a ottenere una riduzione proporzionale della somma iscritta a garanzia e all’eventuale liberazione di uno o più immobili ipotecati.
Al fine di consentire il rimborso del mutuo secondo il piano di ammortamento in essere al momento della rinegoziazione, le disposizioni introdotte dal comma 6 del DL n. 70/2011 si applicano anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della L. 30 aprile 1999 n. 130.
Il comma 8 dell’articolo 8 in oggetto contiene disposizioni volte a semplificare le operazioni di portabilità dei mutui, modificative del TU bancario (DLgs. n. 385/1993).
Tra le altre novità si segnala che le disposizioni contenute nell’articolo 40-bis, comma 6 del DLgs. n. 385/1993, relative alla cancellazione di ipoteche iscritte a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti di mutuo, si applicano anche ai mutui e ai finanziamenti, compresi quelli non fondiari, concessi da banche e da intermediari finanziari.
Gli atti di surrogazione, di cui all’art. 120-quater del DLgs. n. 385/1993, inoltre, potranno essere presentati telematicamente osservando le modalità che saranno contenute in un provvedimento del direttore dell’Agenzia del Territorio. Le disposizioni contenute nel citato art. 120-quater si applicano anche ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, definite dall’articolo 1, comma 1, lettera t) del DLgs. n. 11/2010.
Con la richiesta di rinegoziazione è necessario presentare un’attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), rilasciata da un soggetto abilitato, che non superi 30.000 euro e nella quale si evinca che il mutuatario non ha avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.
Condizioni del mutuo in seguito alla rinegoziazione
Con la rinegoziazione verrà applicato un tasso annuo nominale fisso che non può superare il minore tra:- l’IRS in euro a 10 anni;
- l’IRS in euro di durata pari alla durata residua del mutuo ovvero, se non disponibile, la quotazione dell’IRS per la durata precedente (riportato alla data di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito reuters, maggiorato di uno spread pari a quello indicato, ai fini della determinazione del tasso, nel contratto di mutuo).
Mutuatario e finanziatore possono altresì concordare l’allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di 5 anni, a condizione che la durata residua del mutuo all’atto della rinegoziazione non superi 25 anni.
La norma precisa che permangono le garanzie ipotecarie già prestate per il mutuo, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione. Rimane fermo quanto disposto dall’articolo 39, comma 5 del DLgs. n. 385/1993, ai sensi del quale ogni volta che i debitori estinguono la quinta parte del debito originario hanno diritto a ottenere una riduzione proporzionale della somma iscritta a garanzia e all’eventuale liberazione di uno o più immobili ipotecati.
Al fine di consentire il rimborso del mutuo secondo il piano di ammortamento in essere al momento della rinegoziazione, le disposizioni introdotte dal comma 6 del DL n. 70/2011 si applicano anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della L. 30 aprile 1999 n. 130.
Il comma 8 dell’articolo 8 in oggetto contiene disposizioni volte a semplificare le operazioni di portabilità dei mutui, modificative del TU bancario (DLgs. n. 385/1993).
Tra le altre novità si segnala che le disposizioni contenute nell’articolo 40-bis, comma 6 del DLgs. n. 385/1993, relative alla cancellazione di ipoteche iscritte a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti di mutuo, si applicano anche ai mutui e ai finanziamenti, compresi quelli non fondiari, concessi da banche e da intermediari finanziari.
Gli atti di surrogazione, di cui all’art. 120-quater del DLgs. n. 385/1993, inoltre, potranno essere presentati telematicamente osservando le modalità che saranno contenute in un provvedimento del direttore dell’Agenzia del Territorio. Le disposizioni contenute nel citato art. 120-quater si applicano anche ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, definite dall’articolo 1, comma 1, lettera t) del DLgs. n. 11/2010.
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