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mercoledì 11 maggio 2011

Presunzioni bancarie «salve» anche se il giudice penale le ritiene infondate

Accertamento

Presunzioni bancarie «salve» anche se il giudice penale le ritiene infondate

Per la Cassazione, sono differenti le logiche sottese ai due giudizi
/ Sabato 07 maggio 2011
Le presunzioni legali derivanti dalle movimentazioni bancarie non possono essere confutate mediante la produzione di atti provenienti dal processo penale instaurato nei confronti del contribuente/imputato, siccome, da un lato, differenti sono le logiche sottese ai due giudizi, dall’altro, la prova contraria non può emergere da atti processuali penali, ma deve essere fornita dal contribuente.
Questi, pertanto, deve dimostrare che i prelevamenti/versamenti sono riconducibili a fattispecie non imponibili, o che, in realtà, le poste sono transitate nella contabilità.
Questa è la decisione presa dalla Corte di Cassazione con la sentenza 10036, depositata ieri, decisione che si profila interessante per la tecnica difensiva adottata dal contribuente, tecnica che, come visto, non ha trovato il favore della Cassazione.
La decisione dei giudici appare condivisibile, siccome le presunzioni derivanti dai prelevamenti e dai versamenti che non trovano riscontro in contabilità sono legali, per cui di per sé dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Allora, va da sé che il contribuente, per confutare l’accertamento, deve dimostrare ad esempio che i prelevamenti sono stati effettuati per esigenze personali, magari esibendo idonea documentazione, o, più in generale, che le movimentazioni non hanno rilievo ai fini della formazione della base imponibile.
Occorre sempre la dimostrazione circa la non imponibilità
Il contribuente, invece, ha fatto riferimento a una perizia disposta in sede penale, ove è stato sancito che dall’esame dei movimenti bancari non si poteva desumere che le Fiamme Gialle avessero rilevato uscite per acquisti in nero.
In effetti, le presunzioni legali, al di là della questione circa il “doppio binario”, valgono solo in ambito fiscale, per cui pare difficile sostenere che, siccome il giudice penale non le ha considerate, deve ritenersi integrata la prova contraria.
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