Accertamento
Documenti in mano agli Uffici, esclusa l’esibizione
L’art. 7 del DL Sviluppo rafforza la prescrizione dello Statuto del Contribuente
/ Lunedì 09 maggio 2011
Nella bozza di Decreto Sviluppo è contenuta una norma volta a rafforzare la prescrizione contenuta nell’art. 6 dello Statuto dei diritti del Contribuente, secondo cui al contribuente non possono essere chiesti documenti già in possesso degli Uffici finanziari o di altre Amministrazioni pubbliche.
Del resto, la giurisprudenza, facendo proprio il criterio interpretativo indicato dall’art. 6 dello Statuto, ha sancito che al contribuente non possono essere chieste le scritture contabili ove queste siano state sequestrate dalle Fiamme Gialle in veste di polizia giudiziaria, in quanto documenti in possesso di “altre amministrazioni pubbliche” (si veda “Illegittima la richiesta di fatture sequestrate dalle Fiamme Gialle” dello scorso 11 aprile).
L’infelice “tecnica legislativa” adottata dal Legislatore, tecnica che, come si evidenzierà in successivi interventi, non può che ampliare le problematiche interpretative del diritto tributario, impone una precisazione.
Al primo comma, lett. f) dell’art. 7 della bozza di decreto, viene espressamente sancito che “i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni”.
Per contro, nel comma 2, comma che, se non si erra nell’interpretazione della nuova tecnica legislativa, dovrebbe, in un certo senso, dare maggiore positività ai “principi” indicati nel comma 1, non si rinviene alcuna norma volta ad attuare ciò, infatti non viene modificato l’art. 6 della L. 212/2000, né inserita alcuna disposizione nei DPR 600/73 e 633/72.
Invero, vi è una norma (lettera h) che consente (meglio evidenziarlo, “consente” ma non “obbliga”, in quanto viene utilizzato il verbo potere) alle Agenzie fiscali di stipulare convenzioni con le altre Amministrazioni pubbliche per acquisire dati che esse detengono a fini istituzionali e per ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese.
Poi, viene espressamente sancito che:
- la Convenzione deve contenere i motivi che rendono necessari i dati e le informazioni medesime;
- la mancata fornitura dei dati all’Amministrazione richiedente costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e, ove ricorra, della responsabilità contabile (in altri termini, il funzionario potrà essere chiamato a rispondere di fronte alla Corte dei Conti).
Ora, il fatto che il comma 2 non “attui” il comma 1 non svuota la prescrizione contenuta in quest’ultimo di cogenza, quindi i contribuenti “non devono” consegnare agli Uffici documenti già in loro possesso.
Si badi bene che la formulazione della norma è leggermente diversa rispetto all’art. 6 della L. 212/2000, posto che detto articolo sancisce che al contribuente non possono essere chiesti documenti in possesso degli Uffici, mentre l’art. 7 del Decreto Sviluppo legittima i contribuenti a non esibirli, se richiesti.
- il contribuente che non esibisce documenti richiesti dagli Uffici, ma già in loro possesso o detenuti da altre amministrazioni, non è passibile di nessuna sanzione amministrativa;
- la mancata esibizione dei documenti non comporta, nemmeno se ciò venisse capziosamente evidenziato nel questionario la preclusione probatoria di cui all’art. 32 del DPR 600/73, secondo cui i documenti non esibiti non possono essere prodotti né nella fase amministrativa (ad esempio nel contraddittorio finalizzato all’adesione) né in sede contenziosa.
È il caso del “redditometro”, ove con questionario vengono talvolta richiesti documenti inerenti agli immobili del contribuente, le autovetture, i natanti e così via.
Tutte queste informazioni sono già in possesso di altri Uffici quali, tra gli altri, il PRA e il Catasto. quindi, se il contribuente, magari per mancanza di tempo, non li esibisce, potrà produrli successivamente per l’adesione o all’interno del processo.
Del resto, la giurisprudenza, facendo proprio il criterio interpretativo indicato dall’art. 6 dello Statuto, ha sancito che al contribuente non possono essere chieste le scritture contabili ove queste siano state sequestrate dalle Fiamme Gialle in veste di polizia giudiziaria, in quanto documenti in possesso di “altre amministrazioni pubbliche” (si veda “Illegittima la richiesta di fatture sequestrate dalle Fiamme Gialle” dello scorso 11 aprile).
L’infelice “tecnica legislativa” adottata dal Legislatore, tecnica che, come si evidenzierà in successivi interventi, non può che ampliare le problematiche interpretative del diritto tributario, impone una precisazione.
Al primo comma, lett. f) dell’art. 7 della bozza di decreto, viene espressamente sancito che “i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni”.
Per contro, nel comma 2, comma che, se non si erra nell’interpretazione della nuova tecnica legislativa, dovrebbe, in un certo senso, dare maggiore positività ai “principi” indicati nel comma 1, non si rinviene alcuna norma volta ad attuare ciò, infatti non viene modificato l’art. 6 della L. 212/2000, né inserita alcuna disposizione nei DPR 600/73 e 633/72.
Invero, vi è una norma (lettera h) che consente (meglio evidenziarlo, “consente” ma non “obbliga”, in quanto viene utilizzato il verbo potere) alle Agenzie fiscali di stipulare convenzioni con le altre Amministrazioni pubbliche per acquisire dati che esse detengono a fini istituzionali e per ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese.
Poi, viene espressamente sancito che:
- la Convenzione deve contenere i motivi che rendono necessari i dati e le informazioni medesime;
- la mancata fornitura dei dati all’Amministrazione richiedente costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e, ove ricorra, della responsabilità contabile (in altri termini, il funzionario potrà essere chiamato a rispondere di fronte alla Corte dei Conti).
Ora, il fatto che il comma 2 non “attui” il comma 1 non svuota la prescrizione contenuta in quest’ultimo di cogenza, quindi i contribuenti “non devono” consegnare agli Uffici documenti già in loro possesso.
Si badi bene che la formulazione della norma è leggermente diversa rispetto all’art. 6 della L. 212/2000, posto che detto articolo sancisce che al contribuente non possono essere chiesti documenti in possesso degli Uffici, mentre l’art. 7 del Decreto Sviluppo legittima i contribuenti a non esibirli, se richiesti.
Non si verifica alcuna preclusione probatoria
Da ciò si evincono due importanti principi:- il contribuente che non esibisce documenti richiesti dagli Uffici, ma già in loro possesso o detenuti da altre amministrazioni, non è passibile di nessuna sanzione amministrativa;
- la mancata esibizione dei documenti non comporta, nemmeno se ciò venisse capziosamente evidenziato nel questionario la preclusione probatoria di cui all’art. 32 del DPR 600/73, secondo cui i documenti non esibiti non possono essere prodotti né nella fase amministrativa (ad esempio nel contraddittorio finalizzato all’adesione) né in sede contenziosa.
È il caso del “redditometro”, ove con questionario vengono talvolta richiesti documenti inerenti agli immobili del contribuente, le autovetture, i natanti e così via.
Tutte queste informazioni sono già in possesso di altri Uffici quali, tra gli altri, il PRA e il Catasto. quindi, se il contribuente, magari per mancanza di tempo, non li esibisce, potrà produrli successivamente per l’adesione o all’interno del processo.
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