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martedì 10 maggio 2011

Reverse charge: violazioni regolarizzabili con ravvedimento operoso

Iva

Reverse charge: violazioni regolarizzabili con ravvedimento operoso

Assonime illustra la normativa sull’obbligo di inversione contabile per le cessioni dei cellulari e dei componenti elettronici dei pc
/ Martedì 03 maggio 2011
Assonime, con la circolare n. 13 di ieri, 2 maggio 2011, ha illustrato la nuova disciplina in tema di “reverse charge” per le cessioni di apparecchi di telefonia mobile e di componenti elettronici per personal computer, autorizzata dal Consiglio UE con la decisione n. 2010/710/UE del 22 dicembre 2010.
Sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 59/2010 e con la successiva risoluzione n. 36/2011, dal 1° aprile 2011 il regime di inversione contabile si applica – dal punto di vista soggettivo – a tutte le cessioni, anteriori alla fase del consumo finale, poste in essere nei confronti di soggetti in possesso di una posizione IVA in Italia. Considerato il riferimento alla fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, non sono soggette a reverse charge le cessioni effettuate:
- dai commercianti al minuto di cui all’art. 22, comma 1, n. 1), del DPR n. 633/1972, ossia quelli autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- dai soggetti diversi dai commercianti al minuto, se poste in essere direttamente nei confronti di cessionari-utilizzatori finali; tale ipotesi può verificarsi nei soli casi in cui le cessioni di telefonini siano accessorie alla fornitura del servizio di telefonia mobile o quando all’utente, titolare di una o più SIMCARD, siano ceduti più telefonini, purché il numero di telefoni ceduti non sia superiore al 10% del numero delle schede telefoniche cedute allo stesso utente.
Dal punto di vista oggettivo, i componenti ed accessori dei telefoni cellulari non sono soggetti a reverse charge salvo che siano ceduti unitamente ai telefonini. Il regime in esame si applica, inoltre, ai dispositivi a circuito integrato intesi come componenti dei personal computer, compresi i dispositivi comunque riconducibili ai concetti di “circuiti integrati elettronici” di cui al codice NC 85423190 00 della Nomenclatura tariffaria e statistica e della tariffa doganale comune. È in ogni caso previsto che la cessione dei suddetti dispositivi, anche se inseriti in apparati diversi dai personal computer che svolgono funzioni ad essi analoghi (es. server aziendali), sia anteriore all’installazione in beni destinati al consumo finale.
Sotto il profilo procedurale, le note di variazione emesse dal 1° aprile 2011 per le cessioni effettuate entro tale data restano disciplinate dalle regole previste dall’art. 26 del DPR n. 633/1972. Il sistema di inversione contabile si applica, invece, per le rettifiche relative alle operazioni effettuate dal 1° aprile 2011, con la conseguenza che la facoltà o l’obbligo di rettifica spetta al cessionario, in qualità di debitore d’imposta.
Infine, riguardo al regime sanzionatorio, le violazioni dell’obbligo di reverse charge sono disciplinate dal comma 9-bis dell’art. 6 del DLgs. n. 471/1997: la sanzione irrogata al cessionario, ma con responsabilità solidale del cedente, è variabile dal 100 al 200% dell’imposta (con un minimo di 258 euro) se l’IVA non è stata assolta, neppure irregolarmente. In caso contrario (imposta versata, anche irregolarmente), la sanzione è ridotta al 3%, fermo restando il diritto di detrazione.
Assonime osserva che le violazioni in oggetto dovrebbero essere regolarizzabili ricorrendo al ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. n. 472/1997.
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