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martedì 10 maggio 2011

Via libera al Decreto Sviluppo

DECRETO SVILUPPO

Via libera al Decreto Sviluppo

Nel pacchetto semplificazioni, riapertura della rivalutazione delle partecipazioni ed elenco clienti fornitori più leggero
/ Venerdì 06 maggio 2011
Lo schema di decreto legge del c.d. “Decreto Sviluppo” ha ottenuto il via libera dal Consiglio dei Ministri che si è riunito ieri (5 maggio 2011).
Il documento si compone di nove articoli, contenenti numerose novità in relazione alle più svariate materie. Di particolare interesse il primo comma degli articoli che, attraverso l’utilizzo di una nuova “tecnica legislativa”, fa una breve elencazione di tutte le disposizioni in esso contenute, per poi analizzarle più analiticamente nei commi successivi.
Fra le novità di maggior rilievo si segnala l’introduzione di un credito d’imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca (c.d. “bonus ricerca”), in Università ovvero enti pubblici di ricerca.
In materia di edilizia, sono riaperti i termini per i piani regionali e per l’incentivazione della demolizione e ricostruzione con libertà di sagoma. Per gli immobili residenziali che vengono demoliti e ricostruiti sono possibili ampliamenti fino al 20%, mentre per gli edifici non residenziali viene introdotta per la prima volta la possibilità di ampliamenti di volumetria del 10%.
Per quanto concerne la detrazione IRPEF del 36% prevista dall’articolo 1 della L. 449/1997 per gli interventi volti al recupero edilizio, viene abolito l’obbligo di inviare prima dell’inizio dei lavori la relativa comunicazione al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate. Un’importante novità se si considera che il mancato invio, sin d’oggi, è causa di decadenza del diritto di fruire del beneficio fiscale.
Fra le principali novità in materia di accertamento contenute nello schema di decreto si segnala l’introduzione, per gli accertamenti esecutivi, di norme volte a mitigare il nuovo sistema di riscossione (per esempio, dovrebbe essere prevista la sospensione dell’esecuzione – non delle misure cautelari – in caso di richiesta di sospensiva sino alla decisione del giudice sulla sospensiva stessa). Per i nuovi accertamenti è disposto che non siano irrogabili sanzioni nel caso di mancato pagamento delle somme richieste con l’accertamento.
Nuove regole, inoltre, sono introdotte per gli appalti di opere pubbliche, per le c.d. “zone a burocrazia zero” e per i distretti turistico-alberghieri. Altre disposizioni sono volte alla riduzione del peso della burocrazia che grava sulle imprese e sui contribuenti e altre ancora modificano la disciplina contenuta nel Codice civile sui c.d. “patti di famiglia”.
Nella tabella di seguito riportata si intendono riepilogare le novità di maggior interesse risultanti dallo schema di decreto, nell’attesa di leggere il provvedimento che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
ArgomentoDescrizione
Credito d’imposta per la ricerca scientifica
Art. 1
In via sperimentale, è istituito per gli anni 2011 e 2012 un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca (c.d. “bonus ricerca”), in Università ovvero enti pubblici di ricerca (altre strutture finanziabili possono essere individuate con un apposito DM).
Il credito d’imposta, inoltre:
- spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012;
- compete nella misura del 90% della spesa incrementale di investimento;
- deve essere indicato in dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;
- compete in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per l’importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010;
- è interamente deducibile ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Bonus assunzioni nel Mezzogiorno
Art. 2
Ai datori di lavoro delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) è concesso un credito d’imposta per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato.
Edilizia abitativa privata
Art. 5
Per il rilascio del permesso di costruire delle costruzioni private, decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo da parte dell’ufficio si intende formato il “silenzio assenso”.
Accertamento
Art. 7
Fra le principali novità in materia di accertamento contenute nello schema di decreto si segnalano le seguenti:
- obbligo, per la Guardia di Finanza, di eseguire gli accessi in borghese;
- il termine di permanenza dei verificatori presso le imprese in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi non potrà superare i quindici giorni;
- ai fini del computo del termine di permanenza dei verificatori si prenderanno in considerazione solo i giorni di permanenza effettiva;
- negli accertamenti esecutivi, la proposizione della richiesta di sospensione giudiziale inibirà l’esecuzione fino all’emanazione della decisione sulla sospensiva stessa, e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 120 gg. dalla data di notifica dell’istanza;
- la proposizione della sospensiva non inibirà l’adozione di misure cautelari, quindi di fermi e ipoteche;
- non potranno essere irrogate le sanzioni del 30% nelle ipotesi di omesso versamento delle somme richieste mediante gli accertamenti esecutivi.
Detrazioni per carichi di famiglia
Art. 7, comma 1, lett. b)
È abolito l’obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico per i lavoratori dipendenti e pensionati (l’obbligo permane in caso di variazione dei dati).
Comunicazione per la detrazione IRPEF del 36%
Art. 7, comma 1, lett.c)
Viene abolito l’obbligo di inviare la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara per gli interventi volti al recupero edilizio, di cui all’art. 1 della L. 449/97, per i quali è fruibile la detrazione IRPEF del 36%.
Corrispettivi periodici
Art. 7, comma 1, lett. d)
Relativamente ai costi concernenti contratti a corrispettivi periodici non superiori a 1.000 euro, i contribuenti in contabilità semplificata possono dedurre fiscalmente l’intero costo nel periodo d’imposta di ricevimento della fattura.
Elenco “clienti fornitori”
Art. 7, comma 1, lett. e)
È abolito l’obbligo della comunicazione telematica da parte dei contribuenti per acquisti di importo superiore a 3.000 euro in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat.
Rimborsi d’imposta
Art. 7, comma 1, lett. g)
La richiesta di rimborso d’imposta fatta dal contribuente in dichiarazione può essere modificata in richiesta di compensazione entro 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa.
Rinvio dei termini
Art. 7, comma 1, lett. h)
Sono rinviati al primo giorno lavorativo successivo tutti i termini relativi a versamenti e adempimenti (compresi quelli telematici) che scadono il sabato o in un giorno festivo.
Contabilità semplificata
Art. 7, comma 1, lett. i)
Innalzamento dei parametri che consentono l’applicazione del regime di contabilità semplificata (400.000 euro di ricavi per le imprese di servizi e 700.000 euro di ricavi per le altre imprese).
Scheda carburante
Art. 7, comma, 1, lett. l)
È abolito l’obbligo di compilazione della scheda carburante se il pagamento avviene con carte di credito, debito o prepagate.

ArgomentoDescrizione
Fatture mensili
Art. 7, comma 1, lett. q)
È innalzato a 300 euro il limite entro cui è possibile riepilogare in un unico documento le fatture ricevute nel mese.
Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni
Art. 7, comma 1, lett. t)
È riproposta la possibilità di rideterminare il valore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva.
Rinegoziazione dei mutui a tasso variabile
Art. 8, comma 8
Fino al 31 dicembre 2012 è possibile rinegoziare il mutuo ipotecario di importo originario fino a 150 mila euro, acceso per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e rata variabile per tutta la durata del contratto.
Il mutuario deve avere un indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro e deve essere in regola con i pagamenti delle rate del mutuo.
Con la rinegoziazione il tasso viene trasformato da variabile in fisso per la durata residua del mutuo. Il mutuatario e la banca possono concordare anche l’allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di 5 anni, purché la durata residua all’atto della rinegoziazione non superi i 25 anni.

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