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martedì 24 maggio 2011

Torna la sospensione «amministrativa» & AUTOTUTELA

Torna la sospensione «amministrativa»

L’Agenzia delle Entrate obbliga i proprio Uffici, con la recente circolare 21, ad esaminare sistematicamente istanze di sospensione e di autotutela
/ Martedì 24 maggio 2011
Saranno i venti contrari che soffiano sulla riscossione, sarà il monito del Direttore Befera ai propri dipendenti, ma stando almeno a quanto scritto nella circolare n. 21/2011 sembra che nell’anno in corso assisteremo alla resurrezione dell’istanza di sospensione “amministrativa” e di autotutela, o meglio, alla restituzione a queste istanze di una qual certa efficacia per il contribuente che le produce.
Cominciamo con l’istanza di sospensione, da avanzare ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 602/1973, strumento ormai caduto nel dimenticatoio in ragione della posizione, di pressoché sistematico rigetto, assunta negli anni dagli Uffici finanziari.
Questa disposizione, che premette come il ricorso contro il ruolo non sospenda la riscossione, contempla che, tuttavia, l’Ufficio abbia facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato all’agente della riscossione e al contribuente. Detto provvedimento, però, può essere revocato ove l’Ufficio riscontri la sopravvenienza di un fondato pericolo per la riscossione.
La circolare diramata la scorsa settimana evidenzia che le istanze di sospensione presentate a seguito di ricorso contro il ruolo per vizi propri dello stesso dovranno essere tutte puntualmente esaminate: tanto per fare qualche esempio, potrebbe essere il caso della notifica di una cartella di pagamento notificata in assenza della precedente notifica dell’avviso di accertamento dal quale discenderebbe o, ancora, di una cartella relativa a un avviso di accertamento che, anziché recare l’iscrizione provvisoria – ossia il 50% delle maggiori imposte e dei relativi interessi come da atto impositivo notificato in precedenza – contempla un ruolo “straordinario” e, quindi, l’iscrizione di tutte le somme richieste nel precedente atto originario (per i profili di illegittimità del ruolo che l’ha originata).
Si tratta, però, di casi numericamente minoritari rispetto alla platea delle sospensioni che possono riguardare le cartelle di pagamento derivanti dalla consueta attività di accertamento: ebbene, la circolare non tralascia questa tipologia di atti, contemplando la possibilità di sospendere l’avviso nell’ambito del più ampio potere di autotutela.
È qui opportuno ricordare che nell’art. 2-quater del DL n. 564/1994, rubricato “Autotutela”, il comma 1-bis stabilisce che nel potere di annullamento o di revoca proprio dell’istituto giuridico dell’autotutela deve intendersi compreso anche quello di disporre la sospensione degli effetti dell’atto che appaia illegittimo o infondato.
Questo passo della circolare, decisamente garantista se alle intenzioni – e sussistendone i presupposti – seguiranno poi i fatti concreti a cura dei competenti Uffici, impone al professionista la sistematica implementazione dei propri step difensivi: laddove ci siano ragioni di ritenere infondato, anche soltanto in parte, l’atto impositivo, è indispensabile anteporre a tutte le azioni esperibili post notifica dello stesso l’istanza di autotutela/sospensione.
Infatti, visto che la circolare sottolinea sin d’ora l’obbligo per i dipendenti uffici di istruire “la totalità delle istanze di sospensione presentate nel caso in cui il contribuente contesti, anche parzialmente, il fondamento dell’avviso di accertamento o rettifica emesso nei suoi confronti, chiedendone l’annullamento in sede di autotutela”, l’opportunità in esame può prospettare tutta la sua proficuità non soltanto per i nuovi accertamenti esecutivi, ma anche per gli atti impositivi che continueranno ad innescare l’attuale regime frazionato tra atto impositivo e cartella di pagamento (si tratta di atti aventi per oggetto periodi d’imposta precedenti al 2007 ovvero avvisi che, pur avendo per oggetto annualità d’imposta dal 2007 in avanti saranno emessi dagli Uffici anteriormente al prossimo 1° luglio).
La concessione cessa con la notificazione di un nuovo atto
È quasi superfluo sottolineare, a questo punto, che istanze del genere preludono al necessario corredo in termini di controdeduzioni e documenti, idonei a convincere l’Ufficio riguardo l’opportunità di procedere con la sospensione, nelle more di una decisione avente per oggetto il medesimo atto nei cui confronti è stata avanzata l’istanza di autotutela.
Non va dimenticato, infatti, che l’eventuale concessione della sospensione degli effetti dell’atto, disposta prima della proposizione del ricorso giurisdizionale, cessa con la notificazione, da parte dell’Ufficio competente, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso: fermo restando che il contribuente, a questo punto, può impugnare, insieme all’atto “originario” anche quello “modificato” o “confermato”.

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