diritto camerale
Definiti gli importi del diritto annuale 2011
La bozza di decreto, diffusa da alcune Camere di Commercio, sarebbe in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
Stando alle informazioni diffuse da alcune Camere di Commercio, dovrebbe essere in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico, assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che stabilisce la misura del diritto camerale annuale per il 2011.Il provvedimento diffuso da alcune Camere di Commercio, datato 21 aprile 2011, troverebbe applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Nonostante siano stati confermati, in generale, i medesimi importi previsti per lo scorso anno, per effetto della riformulazione dell’art. 18 della L. 580/93 ad opera del DLgs. n. 23 del 2010 (Riforma dell’ordinamento delle Camere di commercio, industria e artigianato), per taluni soggetti sono variati i criteri di determinazione delle misure del diritto annuale (il che ha comportato un aumento della misura del tributo), mentre per altri è stato introdotto un obbligo di versamento assente per le annualità precedenti.
Nuovi criteri di determinazione del tributo
Così, come anticipato dalla nota del Ministero dello Sviluppo economico n. 201046/2010:- le società semplici, con ragione sociale agricola o non agricola, e le società di avvocati iscritte nella sezione speciale sono tenute, dall’anno 2011, al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell’esercizio precedente e non più in misura fissa;
- le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese sono tenute, dal 2011, al versamento di un diritto in misura fissa in luogo di una misura commisurata al fatturato;
- i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) sono tenuti, dal 2011, al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa, mentre non erano tenuti, fino al 2010, al versamento di alcun diritto annuale.
Fino al 2010, invece, le imprese iscritte nella sezione speciale del Registro imprese versavano il tributo in misura fissa, mentre quelle iscritte nella sezione ordinaria lo determinavano in base al fatturato dell’esercizio precedente (si veda “Diritto camerale annuale, versamento con proroga” del 23 giugno 2010).
In calce all’articolo sono indicati, in forma tabellare, gli importi dovuti ed i criteri di determinazione del tributo. Nel caso in cui il tributo sia commisurato al fatturato, è possibile fare riferimento al prospetto indicato nell’articolo sopra citato, rimasto invariato rispetto al 2010, riportante le fasce di fatturato e le relative aliquote.
In via transitoria, i soggetti iscritti al REA versano il diritto annuale nella misura fissa pari a 30 euro.
Oltre all’importo dovuto per la sede legale, l’impresa deve versare, per ogni eventuale unità locale e/o sede secondaria, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di 200 euro. Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare per ciascuna unità o sede l’importo di 110 euro.
Le nuove imprese individuali iscritte nella sezione speciale oppure ordinaria del Registro delle imprese e i nuovi soggetti iscritti al REA dal 1° gennaio 2011 sono tenuti a corrispondere gli importi fissi riportati nelle tabelle sotto indicate; tutte le altre nuove imprese versano l’importo relativo alla prima fascia di fatturato, pari a 200 euro (ad eccezione delle società semplici agricole che ne versano il 50%). In tal caso, il tributo deve essere versato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione.
Alcune CCIAA applicano una maggiorazione degli importi da corrispondere fino al 20% del diritto ordinariamente dovuto. Il contribuente, prima di effettuare il versamento del diritto annuale, dovrebbe verificare (sul relativo sito internet) se la propria Camera di Commercio ha deliberato un’eventuale maggiorazione; quindi, applicare detta maggiorazione sull’importo complessivo dovuto per la sede legale e le eventuali sedi secondarie.
Si ricorda che, salvo eventuali proroghe, il diritto annuale deve essere versato, in unica soluzione, entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Registro delle Imprese - Sezione speciale | ||
Criteri di determinazione del tributo | Soggetti | Importi dovuti (euro) |
Misura fissa | Imprese individuali | 88 |
Commisurato al fatturato dell’esercizio 2010 | Società semplici agricole | 100 (50% della misura prevista per il primo scaglione di fatturato) |
Società semplici non agricole | 200 (misura prevista per il primo scaglione di fatturato) | |
Società tra avvocati ex DLgs. 96/2001 | 200 (misura prevista per il primo scaglione di fatturato) |
Registro delle Imprese - Sezione ordinaria | ||
Criteri di determinazione del tributo | Soggetti | Importi dovuti (euro) |
Misura fissa | Imprese individuali | 200 |
Commisurato al fatturato dell’esercizio 2010 | Tutte le altre imprese | - |
Nessun commento:
Posta un commento