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giovedì 19 maggio 2011

Spese per lo psicologo detraibili anche senza ricetta

oneri detraibili

Spese per lo psicologo detraibili anche senza ricetta

Tra i chiarimenti contenuti nella circolare 20/2011 dell’Agenzia, spiccano le detrazioni per i figli e per i disabili

/ Sabato 14 maggio 2011
Con la circ. 20/2011, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni in merito alle agevolazioni per i disabili, nonché a una serie di dubbi relativi alle detrazioni.
Con riferimento alle spese sostenute per i figli, viene chiarito che la detrazione per figli a carico di cui all’art. 12 del TUIR deve essere considerata unitariamente per tutti i figli dei medesimi genitori e, pertanto, l’eventuale attribuzione della detrazione al genitore con reddito più elevato deve interessare necessariamente tutti i figli dei medesimi genitori; solo in presenza di figli nati da genitori diversi, la detrazione può essere applicata in misura diversa.
Sono detraibili, nella misura del 19% ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. e) del TUIR, anche le spese sostenute per l’iscrizione ai corsi presso i conservatori e gli istituti musicali pareggiati.
Le spese per attività sportiva svolta da ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni sono detraibili nella misura del 19%, per un importo non superiore a 210 euro, solo se le stesse sono certificate con bollettino bancario o postale oppure con fattura, ricevuta o quietanza rilasciata dalla struttura sportiva, con indicazione dei suoi dati identificativi, causale del pagamento, attività sportiva esercitata, importo corrisposto, dati anagrafici del praticante l’attività sportiva e codice fiscale di chi paga; ciò a prescindere che l’attività sia organizzata dal Comune.
Nel caso in cui ci siano due figli universitari a carico per i quali sono stati stipulati diversi contratti di locazione, la detrazione del 19% per i canoni di locazione (sull’importo massimo di 2.633 euro) è fruibile da ciascuno dei genitori, limitatamente ai canoni effettivamente pagati.
Gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli naturali sono soggetti alle stesse disposizioni previste per quelli destinati al mantenimento di figli legittimi, ossia sono esclusi dalla base imponibile del percipiente e non sono deducibili dal reddito del soggetto erogante.
Nell’ambito della detrazione delle spese sostenute per “dispositivi medici”, la circolare precisa che nello scontrino o fattura deve essere indicata la descrizione del dispositivo e che occorre conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE che ne attesta la conformità alle direttive europee. Sempre nell’ambito della detrazione per le spese sanitarie, le prestazioni professionali dello psicologo-psicoterapeuta rientrano tra quelle detraibili, anche senza prescrizione medica.
Con riferimento alle agevolazioni per i disabili, viene precisato che non rientrano nell’ambito applicativo della detrazione del 19% di cui all’art. 15 comma 1 lett. c) del TUIR le spese sostenute per la realizzazione di una piscina a scopi terapeutici per un portatore di handicap, posto che non si tratta di spese sostenute per il trattamento sanitario.
È, invece, ammesso alla detrazione del 19% l’acquisto all’estero di un autoveicolo per disabili, considerato che si applicano le stesse regole previste per le spese sostenute in Italia.
Viene altresì precisato che, a prescindere dai criteri adottati dalla singola amministrazione locale per individuare gli invalidi civili cui attribuire benefici economici, le agevolazioni fiscali previste a favore dei disabili per l’acquisto di veicoli spettano a condizione che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento, per i disabili motori, alla grave limitazione della capacità di deambulazione o alle ridotte/impedite capacità motorie permanenti, e, per i disabili psichici, alla natura psichica o mentale della patologia e alla sua gravità (per questi ultimi, è necessaria anche l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento).
Alcuni chiarimenti anche per la determinazione del reddito
La circolare offre alcuni chiarimenti anche nell’ambito della determinazione del reddito.
In particolare, il regime di tassazione previsto per i lavoratori dipendenti che operano all’estero per più di 183 giorni non può essere applicato al lavoratore che opera in un settore economico non incluso nel decreto ministeriale. Laddove, invece, il contribuente abbia titolo per determinare il reddito sulla base delle retribuzioni convenzionali e sia ora assunto con contratto di lavoro part-time, è possibile ridurre proporzionalmente la retribuzione.
La circolare precisa, inoltre, che i contributi erogati dalla Cassa previdenziale al professionista (in attività o in pensione) per danni causati da calamità naturali a immobili adibiti ad abitazione principale o studio professionale, non essendo riconducibili ad alcuna categoria reddituale, non sono tassabili.
Per l’addizionale del 10% sui compensi dei dirigenti, l’importo su cui calcolare l’addizionale non deve comprendere le somme erogate per la collaborazione relativa all’attività di amministratore svolta nei confronti della medesima società.

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