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martedì 10 maggio 2011

Sospensione «limitata» per gli accertamenti esecutivi

Accertamento

Sospensione «limitata» per gli accertamenti esecutivi

La richiesta di sospensiva sospende l’esecuzione (non il fermo e l’ipoteca), ma per un massimo di 120 giorni
/ Venerdì 06 maggio 2011
Il nuovo regime degli accertamenti esecutivi non ci è mai piaciuto ed è stato oggetto di critica ragionata su queste colonne sin dai primi giorni in cui il decreto legge, era l’estate dello scorso anno, era entrato in vigore: ne abbiamo messo a fuoco i lati negativi e le ricadute nefaste sulla spina dorsale economica del nostro Paese, ossia le piccole e medie imprese e i professionisti sempre più alle prese con pretese fondate su metodologie di controllo di stampo matematico-statistico.
Era stato da più parti assicurato un intervento legislativo che riportasse, nell’ambito del solve et repete del terzo millennio, elementi perequativi tra le parti in causa nella controversia tributaria: ora, con l’approvazione del cosiddetto “Decreto Sviluppo”, le carte disvelano interventi che non scalfiscono affatto l’insidia delle nuove disposizioni.
Le ipotesi di differimento alla decisione del Giudice di primo grado dell’esecutività dell’atto, o se vogliamo essere più puntuali della sentenza stessa come accade nel rito civile, si sono arenate dinanzi ad un’asfittica disposizione che sancisce, mantenendo immutato il resto, come in caso di richiesta, da parte del contribuente, della sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato ai sensi dell’art. 47 del DLgs. 31 dicembre 1992 n. 546, l’esecuzione forzata che si rende possibile post affidamento del carico all’agente della riscossione è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull’istanza di sospensione.
Ma attenzione, perché la norma pone un limite al periodo di sospensione delle azioni esecutive, ravvisabile in un lasso temporale non superiore a 120 giorni dalla data di notifica dell’istanza di sospensione: non solo, è altresì espressamente previsto che la sospensione non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.
Ricapitolando, l’istanza di sospensione cautelare:
- non sospende le misure cautelari che l’agente della riscossione può adottare post affidamento (fermi amministrativi e ipoteche, su tutte), in caso di mancato pagamento entro la data di presentazione del ricorso;
- ha efficacia comunque limitata a 120 giorni dalla sua “notifica” e, quindi, ritenendo necessario col nuovo regime produrla a corredo del ricorso, il tutto significa un periodo di limbo di non oltre quattro mesi dalla produzione di quest’ultimo;
- decorso detto termine, oppure in caso di mancato accoglimento dell’istanza di sospensione, le azioni esecutive sono irrefrenabili, salvo l’avvio della procedura di rateazione con l’agente della riscossione, la concessione della dilazione e il puntuale rispetto del piano rateale.
Niente sanzioni per gli omessi versamenti
Ben poco, quindi: soprattutto se si pensa che in molte città italiane il carico delle Commissioni tributarie provinciali è tale da non consentire la trattazione delle istanze di sospensione ex art. 47 se non a molti mesi, più di quattro, dalla produzione delle stesse (si vedano in proposito i dati del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria).
E allora, non resta che consolarsi con l’espressa previsione che in caso di mancato pagamento degli importi provvisori, o in determinati casi anche definitivi, dovuti a seguito della presentazione del ricorso, non è dovuta la sanzione del 30% in caso di omessi versamenti: ma, in fondo, si tratta di una correzione di rotta circa una stortura che era stata ben evidenziata da mesi (si veda “Nuovi accertamenti esecutivi, niente sanzione per omesso versamento” del 3 gennaio 2011) sulla quale pesavano fondati dubbi di legittimità costituzionale.
Come dire, insomma: dalla montagna il classico “topolino”, affinché mediaticamente si possa affermare che la norma è stata “alleggerita”.
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Carlo NOCERA e Sebastiano BARUSCO - Nuovi accertamenti esecutivi, niente sanzione per omesso versamento - Eutekne.Info del 3 gennaio 2011

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