MUTUI IPOTECARI
Occhi puntati sulla detrazione 19% degli interessi passivi su mutui ipotecari
Con la circ. 20/2011, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni esempi e chiarimenti in merito alla spettanza di tale beneficio
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 13 maggio 2011 n. 20, ha fornito chiarimenti in relazione alla detraibilità/deducibilità delle spese, alle agevolazioni per i disabili, ai premi incentivanti e ai redditi prodotti all’estero.
In particolare, per quanto concerne la detrazione del 19% degli interessi passivi su mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale, sono state fornite alcune risposte a quesiti in relazione alla spettanza della detrazione IRPEF degli interessi in seguito a un accollo interno del contratto di mutuo dovuto alla separazione consensuale dei coniugi, in caso di mutuo ipotecario contratto per l’acquisto e la ristrutturazione dell’abitazione principale, nel caso di mutui cointestati e di mutui contratti per l’acquisto della nuda proprietà ovvero di quelli stipulati da parte del personale delle Forze armate o di polizia.
La disposizione è contenuta nell’articolo 15, comma 1, lett. b) del TUIR, ove è previsto che diano diritto alla detrazione IRPEF del 19% gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di mutui (ex art. 1813 c.c.) ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Ai fini della detrazione in esame, l’unità immobiliare acquistata deve essere destinata ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso e si deve calcolare sugli interessi passivi e sugli altri oneri pagati fino a concorrenza del limite massimo di 4.000 euro, in relazione ai pagamenti effettuati dal periodo d’imposta 2008 (la detrazione massima spettante è quindi pari a 760 euro).
Un primo aspetto affrontato nella circolare n. 20/2011 riguarda il caso dell’acquisto di un immobile in comproprietà da parte di due coniugi che hanno stipulato un mutuo anch’esso cointestato. Nel caso di separazione consensuale nella quale si decida di trasferire l’intera proprietà dell’immobile a uno dei due coniugi (es. moglie) e si proceda a trasferire a quest’ultimo la parte di mutuo dell’ex mediante accollo (nel nostro esempio, quindi, la parte di mutuo del marito viene trasferita alla moglie), l’Agenzia precisa che il coniuge, che è diventato in seguito a tale operazione proprietario esclusivo, ha diritto a beneficiare della detrazione del 19% sull’intera quota degli interessi passivi (compresa quella riferibile al marito) a condizione che l’accollo risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata (cfr. ris. Ministero delle Finanze 10 luglio 1981 n. 1011) e che le quietanze siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario. Se ricorre tale condizione, può fruire del beneficio fiscale anche il coniuge separato (es. marito) proprietario dell’unità immobiliare assegnata all’ex e ai figli, nel caso in cui il mutuo ipotecario sia intestato all’altro coniuge (moglie).
Un altro aspetto sul quale l’Agenzia si esprime riguarda il caso di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto e la ristrutturazione dell’abitazione principale. Secondo l’Amministrazione finanziaria, la detrazione IRPEF si riferisce esclusivamente agli interessi passivi dovuti per l’acquisto e non per quelli derivanti dalla ristrutturazione dell’immobile. Così, alla luce dei chiarimenti contenuti nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2006 n. 147, la destinazione del mutuo può risultare dal contratto di mutuo, dal contratto di compravendita, da altra documentazione della banca mutuante o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale sia specificato quale somma è imputabile all’acquisto dell’abitazione e quale a ristrutturazione.
Viene ribadito, poi, quanto contenuto nella C.M. 1° giugno 1999 n. 122/E (§ 1.2.1), con la quale è stato chiarito che il coniuge superstite può usufruire della detrazione per intero degli interessi passivi e oneri accessori relativi al mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’abitazione principale di cui è contitolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo e sempre che sussistano gli altri requisiti. Lo stesso principio si applica qualora nel rapporto di mutuo subentrino gli altri eredi. In tal caso, l’Agenzia chiarisce che il beneficio può essere riconosciuto agli eredi anche nel periodo che precede la regolarizzazione del contratto di mutuo tra gli stessi e la banca.
Viene precisato, inoltre, che il nudo proprietario che ha contratto il mutuo per l’acquisto della piena proprietà di una unità immobiliare e ne ha concesso l’usufrutto al figlio, può esercitare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati, rapportati all’intero valore dell’immobile, sempre che, naturalmente, risultino soddisfatte le altre condizioni richieste dalla disposizione agevolativa (cfr. circolare Agenzia delle Entrate 18 maggio 2006 n. 17).
Infine, la detrazione degli interessi passivi in oggetto spetta anche al personale delle Forze armate in servizio permanente (art. 66, comma 2 della L. 342/2000) per l’unica abitazione di proprietà. Pertanto, il beneficio non spetta se il soggetto in questione possiede già un altro immobile, a nulla rilevando che su quest’ultimo gravi un diritto reale di godimento.
In particolare, per quanto concerne la detrazione del 19% degli interessi passivi su mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale, sono state fornite alcune risposte a quesiti in relazione alla spettanza della detrazione IRPEF degli interessi in seguito a un accollo interno del contratto di mutuo dovuto alla separazione consensuale dei coniugi, in caso di mutuo ipotecario contratto per l’acquisto e la ristrutturazione dell’abitazione principale, nel caso di mutui cointestati e di mutui contratti per l’acquisto della nuda proprietà ovvero di quelli stipulati da parte del personale delle Forze armate o di polizia.
La disposizione è contenuta nell’articolo 15, comma 1, lett. b) del TUIR, ove è previsto che diano diritto alla detrazione IRPEF del 19% gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di mutui (ex art. 1813 c.c.) ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Ai fini della detrazione in esame, l’unità immobiliare acquistata deve essere destinata ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso e si deve calcolare sugli interessi passivi e sugli altri oneri pagati fino a concorrenza del limite massimo di 4.000 euro, in relazione ai pagamenti effettuati dal periodo d’imposta 2008 (la detrazione massima spettante è quindi pari a 760 euro).
Un primo aspetto affrontato nella circolare n. 20/2011 riguarda il caso dell’acquisto di un immobile in comproprietà da parte di due coniugi che hanno stipulato un mutuo anch’esso cointestato. Nel caso di separazione consensuale nella quale si decida di trasferire l’intera proprietà dell’immobile a uno dei due coniugi (es. moglie) e si proceda a trasferire a quest’ultimo la parte di mutuo dell’ex mediante accollo (nel nostro esempio, quindi, la parte di mutuo del marito viene trasferita alla moglie), l’Agenzia precisa che il coniuge, che è diventato in seguito a tale operazione proprietario esclusivo, ha diritto a beneficiare della detrazione del 19% sull’intera quota degli interessi passivi (compresa quella riferibile al marito) a condizione che l’accollo risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata (cfr. ris. Ministero delle Finanze 10 luglio 1981 n. 1011) e che le quietanze siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario. Se ricorre tale condizione, può fruire del beneficio fiscale anche il coniuge separato (es. marito) proprietario dell’unità immobiliare assegnata all’ex e ai figli, nel caso in cui il mutuo ipotecario sia intestato all’altro coniuge (moglie).
Un altro aspetto sul quale l’Agenzia si esprime riguarda il caso di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto e la ristrutturazione dell’abitazione principale. Secondo l’Amministrazione finanziaria, la detrazione IRPEF si riferisce esclusivamente agli interessi passivi dovuti per l’acquisto e non per quelli derivanti dalla ristrutturazione dell’immobile. Così, alla luce dei chiarimenti contenuti nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2006 n. 147, la destinazione del mutuo può risultare dal contratto di mutuo, dal contratto di compravendita, da altra documentazione della banca mutuante o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale sia specificato quale somma è imputabile all’acquisto dell’abitazione e quale a ristrutturazione.
Viene ribadito, poi, quanto contenuto nella C.M. 1° giugno 1999 n. 122/E (§ 1.2.1), con la quale è stato chiarito che il coniuge superstite può usufruire della detrazione per intero degli interessi passivi e oneri accessori relativi al mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’abitazione principale di cui è contitolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo e sempre che sussistano gli altri requisiti. Lo stesso principio si applica qualora nel rapporto di mutuo subentrino gli altri eredi. In tal caso, l’Agenzia chiarisce che il beneficio può essere riconosciuto agli eredi anche nel periodo che precede la regolarizzazione del contratto di mutuo tra gli stessi e la banca.
Viene precisato, inoltre, che il nudo proprietario che ha contratto il mutuo per l’acquisto della piena proprietà di una unità immobiliare e ne ha concesso l’usufrutto al figlio, può esercitare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati, rapportati all’intero valore dell’immobile, sempre che, naturalmente, risultino soddisfatte le altre condizioni richieste dalla disposizione agevolativa (cfr. circolare Agenzia delle Entrate 18 maggio 2006 n. 17).
Infine, la detrazione degli interessi passivi in oggetto spetta anche al personale delle Forze armate in servizio permanente (art. 66, comma 2 della L. 342/2000) per l’unica abitazione di proprietà. Pertanto, il beneficio non spetta se il soggetto in questione possiede già un altro immobile, a nulla rilevando che su quest’ultimo gravi un diritto reale di godimento.
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