reddito d'impresa
Imprese minori: spese sotto i 1.000 euro senza competenza
I costi sono deducibili nell’esercizio in cui è ricevuto il documento probatorio, anziché in base alla maturazione
Il DL 13 maggio 2011 n. 70 (c.d. Decreto Sviluppo) contiene specifiche disposizioni destinate ai contribuenti in regime di contabilità semplificata. Oltre all’innalzamento del limite dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse automaticamente al regime (su cui “Imprese: più facile l’adozione della contabilità semplificata” dello scorso 7 maggio), sono state introdotte, al ricorrere di specifiche condizioni richieste dalla norma, alcune deroghe al criterio di competenza fiscale.
In linea generale, si ricorda che le cosiddette “imprese minori”, vale a dire i soggetti che – secondo le norme del DPR 600/73 – sono ammessi al regime di contabilità semplificata e non hanno optato per la tenuta della contabilità in forma ordinaria, determinano il reddito d’impresa secondo le modalità stabilite dall’art. 66 del TUIR.
Il comma 3 della citata disposizione stabilisce che, per le imprese minori, si applicano, tra le altre, le disposizioni di cui all’art. 109 commi 1 e 2 del TUIR.
Riguardo ai criteri di imputazione temporale dei componenti positivi e negativi di reddito trova quindi applicazione, anche per le imprese in esame, il principio della competenza economica. Inoltre, i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti (e le spese di acquisizione dei medesimi si considerano sostenute):
- alla data in cui le prestazioni sono ultimate;
- ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.
Ora, all’art. 7 comma 1 lett. d) del DL 70/2011 viene previsto che, per singole spese non superiori a 1.000 euro, i contribuenti in regime di contabilità semplificata possono dedurre fiscalmente l’intero costo nel periodo d’imposta in cui ricevono la fattura.
Il successivo comma 2 lett. s) modifica, quindi, l’art. 66 del TUIR, stabilendo che i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici (quali, per esempio, i contratti di somministrazione di gas, luce, ecc.), relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta e di importo (indicato dal documento di spesa) non superiore a 1.000 euro, sono deducibili nell’esercizio in cui è ricevuto il documento probatorio, anziché alla data di maturazione dei corrispettivi, come previsto ordinariamente dall’art. 109 comma 2 lett. b) del TUIR.
In merito, occorre tuttavia sottolineare, come già fatto in relazione ad altre disposizioni contenute nel DL (si veda “Accessi troppo lunghi senza bussola” del 17 maggio scorso), che la tecnica legislativa utilizzata può dare adito ad alcuni dubbi, stante la non completa coincidenza tra:
- quanto previsto dal comma 1 dell’art. 7, che dovrebbe esporre sinteticamente gli argomenti che sono oggetto delle norme di semplificazione ed eliminazione degli adempimenti tributari contenute nel comma 2;
- il contenuto del comma 2 del medesimo articolo, che dovrebbe introdurre una serie di disposizioni di dettaglio, volte a specificare le modalità di intervento delle misure enunciate nel comma 1.
Più in particolare, ai fini che qui interessano, il comma 1, che fa generico riferimento alle “singole spese”, ha una portata applicativa più ampia rispetto al comma 2, che si riferisce esclusivamente ai “costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici”.
Quanto sopra potrebbe essere frutto di un errato coordinamento legislativo. Si auspica, comunque, che tale problematica venga risolta dal Legislatore in sede di conversione.
In linea generale, si ricorda che le cosiddette “imprese minori”, vale a dire i soggetti che – secondo le norme del DPR 600/73 – sono ammessi al regime di contabilità semplificata e non hanno optato per la tenuta della contabilità in forma ordinaria, determinano il reddito d’impresa secondo le modalità stabilite dall’art. 66 del TUIR.
Il comma 3 della citata disposizione stabilisce che, per le imprese minori, si applicano, tra le altre, le disposizioni di cui all’art. 109 commi 1 e 2 del TUIR.
Riguardo ai criteri di imputazione temporale dei componenti positivi e negativi di reddito trova quindi applicazione, anche per le imprese in esame, il principio della competenza economica. Inoltre, i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti (e le spese di acquisizione dei medesimi si considerano sostenute):
- alla data in cui le prestazioni sono ultimate;
- ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.
Ora, all’art. 7 comma 1 lett. d) del DL 70/2011 viene previsto che, per singole spese non superiori a 1.000 euro, i contribuenti in regime di contabilità semplificata possono dedurre fiscalmente l’intero costo nel periodo d’imposta in cui ricevono la fattura.
Il successivo comma 2 lett. s) modifica, quindi, l’art. 66 del TUIR, stabilendo che i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici (quali, per esempio, i contratti di somministrazione di gas, luce, ecc.), relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta e di importo (indicato dal documento di spesa) non superiore a 1.000 euro, sono deducibili nell’esercizio in cui è ricevuto il documento probatorio, anziché alla data di maturazione dei corrispettivi, come previsto ordinariamente dall’art. 109 comma 2 lett. b) del TUIR.
Le disposizioni non sono perfettamente coincidenti
La relazione al DL non contiene ulteriori precisazioni, salvo evidenziare come la disposizione introduca una deroga al generale principio di competenza economica, in favore del principio della registrazione ai fini IVA.In merito, occorre tuttavia sottolineare, come già fatto in relazione ad altre disposizioni contenute nel DL (si veda “Accessi troppo lunghi senza bussola” del 17 maggio scorso), che la tecnica legislativa utilizzata può dare adito ad alcuni dubbi, stante la non completa coincidenza tra:
- quanto previsto dal comma 1 dell’art. 7, che dovrebbe esporre sinteticamente gli argomenti che sono oggetto delle norme di semplificazione ed eliminazione degli adempimenti tributari contenute nel comma 2;
- il contenuto del comma 2 del medesimo articolo, che dovrebbe introdurre una serie di disposizioni di dettaglio, volte a specificare le modalità di intervento delle misure enunciate nel comma 1.
Più in particolare, ai fini che qui interessano, il comma 1, che fa generico riferimento alle “singole spese”, ha una portata applicativa più ampia rispetto al comma 2, che si riferisce esclusivamente ai “costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici”.
Quanto sopra potrebbe essere frutto di un errato coordinamento legislativo. Si auspica, comunque, che tale problematica venga risolta dal Legislatore in sede di conversione.
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