Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

giovedì 19 maggio 2011

DL Sviluppo: rateazioni degli avvisi bonari più facili

riscossione

DL Sviluppo: rateazioni degli avvisi bonari più facili

Garanzia solo se le rate successive alla prima sono superiori a 50.000 euro
/ Martedì 10 maggio 2011
Ove il testo della bozza di “Decreto Sviluppo” venisse confermato in toto, sarà più facile la rateazione degli avvisi bonari, ovvero la dilazione delle somme che risultano dovute a seguito di liquidazione automatica e controllo formale delle dichiarazioni (artt. 36-bis, 36-ter del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72).
Nella versione attuale, quindi ante DL Sviluppo, l’art. 3-bis del DLgs. 462/97 stabilisce che le somme di cui sopra possono essere versate:
- in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo, se superiori a 2.000 euro;
- in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, se superiori a 5.000 euro.
Il differimento delle somme, sempre nel sistema ante DL Sviluppo, postula la presentazione di apposita istanza da parte del contribuente e, eccetto il caso in cui queste siano di importo inferiore a 2.000 euro, non è richiesta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Per effetto delle innovazioni apportate dal decreto, la rateazione delle somme potrà avvenire senza problemi a prescindere dal loro importo e, di conseguenza, se queste sono di valore inferiore a 2.000 euro, non occorrerà più dimostrare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.
Il DL incide anche sul sistema delle garanzie.
Ora, la garanzia, sotto forma di fideiussione o di ipoteca, è richiesta se gli importi da rateizzare sono superiori a 50.000 euro, mentre nel sistema che verrà la garanzia sarà richiesta solo se le rate successive alla prima saranno nel complesso superiori a 50.000 euro.
Insomma, il Legislatore ha inteso, con riferimento alle garanzie, uniformare la dilazione degli avvisi bonari a quanto è già previsto per gli istituti deflativi del contenzioso.
Sotto i 2.000 euro non occorre più dimostrare la difficoltà
Come noto, dopo il DL 40/2010 (c.d. “DL incentivi”), per l’adesione, l’acquiescenza e la conciliazione giudiziale, le garanzie sono necessarie solo se le rate successive alla prima sono nel complesso superiori a 50.000 euro.
In coerenza con ciò, viene altresì previsto che l’entità della garanzia dovrà essere parametrata al totale delle somme dovute, comprese quelle relative alle sanzioni nella misura piena, dedotto, però, l’importo della prima rata.
Anche la dilazione delle somme dovute a seguito di tassazione separata viene in parte modificata: attualmente, la rateazione è ammessa solo se queste ultime sono superiori a 500 euro, in futuro detto limite non vi sarà più.
Non vengono modificate, invece, le cause di decadenza dal beneficio della dilazione, pertanto, come prevede il comma 4, il mancato pagamento anche di una sola rata causa la decadenza (a differenza di ciò che avviene nella dilazione dei ruoli, ove occorre non onorare due rate).
Permane anche il disposto di cui al comma 7, secondo cui, se il contribuente decade dal beneficio della dilazione degli avvisi bonari, all’atto della ricezione della cartella di pagamento non potrà più essere concessa la dilazione ex art. 19 del DPR 602/73.

Nessun commento:

Posta un commento