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giovedì 19 maggio 2011

Dichiarazione di conformità XBRL al vaglio di Unioncamere

Bilancio

Dichiarazione di conformità XBRL al vaglio di Unioncamere

Si possono utilizzare i software messi a disposizione da Infocamere

/ Sabato 07 maggio 2011
La nuova versione del manuale operativo per il deposito dei bilanci al Registro delle imprese, reso disponibile da Unioncamere in data 27 aprile 2011, descrive le modalità per il deposito telematico dei bilanci da effettuare nel 2011, secondo anno di piena attuazione del formato elettronico elaborabile XBRL (DPCM 10 dicembre 2008).
La novità più rilevante è la nuova tassonomia (versione “2011-01-04”, ufficialmente operativa dal 30 marzo 2011 a seguito della comunicazione in Gazzetta Ufficiale n. 69 del 25 marzo 2011), che consente di eliminare alcune difficoltà riscontrate nel rendere corrispondente il prospetto contabile in formato XBRL al prospetto contabile approvato in assemblea, riducendo così in molti casi la necessità di doppio deposito (XBRL e PDF/A).
In particolare, è ora possibile:
- per il bilancio abbreviato, applicare il dettaglio della voce “A.VII - Altre riserve” del patrimonio netto nella medesima modalità prevista per i bilanci ordinari;
- dettagliare, attraverso una nota testuale a piè di pagina, le riserve non presenti nella tassonomia e raggruppate nella voce “Altre riserve” o “Altri conti d’ordine”;
- compilare il campo testo “Soggetto a direzione e coordinamento” per indicare il soggetto di cui all’art. 2497-bis c.c.;
- aggiornare la scheda anagrafica con tutte le informazioni richieste dall’art. 2250 c.c., così come modificato dall’art. 42 della L. 7 luglio 2009 n. 88 (Legge comunitaria 2008).
Il manuale ricorda che, come per il precedente anno, per la produzione dell’istanza XBRL relativa al prospetto contabile, si possono utilizzare i software disponibili sul mercato oppure gli strumenti gratuiti messi a disposizione da Infocamere sul sito webtelemaco.infocamere.it, sezione Bilanci>Xbrl.
Ai fini dell’invio, Unioncamere consiglia di predisporre una cartella in cui inserire tutti i documenti relativi al deposito. Su ogni documento deve essere presente:
- la denominazione della società;
- la firma digitale dell’amministratore, del professionista incaricato ex art. 31 comma 2-quater della L. 340/2000 (iscritto all’Albo del Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) oppure del rappresentante cui sia stata conferita apposita procura ai sensi dell’art. 38 comma 3-bis del DPR 445/2000 (così come modificato dal nuovo Codice dell’amministrazione digitale).
Per tutti i documenti, ad eccezione del file XBRL, è necessario apporre il bollo in forma virtuale ed effettuare la trasformazione del file dal formato originario nel formato PDF/A. Il soggetto che firma digitalmente i documenti deve dichiarare la conformità del documento informatico all’originale conservato presso la società, indicando in calce agli stessi la seguente dicitura: “Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società”.
Il manuale operativo fornisce, poi, alcune precisazioni in merito alla dichiarazione di conformità dei dati inseriti nel bilancio in formato XBRL, risolvendo così alcuni dubbi sorti tra gli operatori a seguito della circolare dell’Osservatorio istituito tra Unioncamere e CNDCEC (si veda “Bilanci 2010: da Unioncamere le istruzioni per il deposito” del 14 aprile 2011).
Più in particolare, se il prospetto contabile approvato dall’assemblea costituisce la rappresentazione a stampa del file XBRL, colui che firma digitalmente il documento dichiara, in calce alla Nota integrativa in formato PDF/A che “il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico e la presente nota integrativa in formato PDF/A sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società”; in questo caso, il prospetto contabile viene depositato soltanto in formato XBRL.
Se, invece, il file XBRL differisce dal documento cartaceo approvato dall’assemblea, il prospetto contabile deve essere depositato anche in formato PDF/A e colui che firma digitalmente il documento dichiara, in calce alla Nota integrativa in formato PDF/A, che “lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 del codice civile”. È comunque necessaria la dichiarazione relativa alla conformità all’originale riferita alla Nota integrativa e agli altri documenti allegati (es. verbale assembleare, relazione del Collegio sindacale, ecc.).
Infine, nel caso in cui il prospetto contabile in formato XBRL firmato digitalmente rappresenti il file informatico originale conservato dalla società e approvato dall’assemblea, non è necessaria la dichiarazione di conformità e il documento è sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della società. Anche in questa ipotesi occorre inserire la dichiarazione relativa alla conformità all’originale riferita alla Nota integrativa e agli altri documenti allegati.

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