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giovedì 19 maggio 2011

Registrazione cumulativa delle fatture estesa alle autofatture

iva

Registrazione cumulativa delle fatture estesa alle autofatture

Il DL Sviluppo, in vigore da oggi, innalza inoltre il limite per la registrazione cumulativa da 154,94 a 300 euro

/ Sabato 14 maggio 2011
L’art. 7, comma 2, lett. aa), del DL 13 maggio 2011 n. 70 (c.d. “Decreto Sviluppo”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 di ieri, 13 maggio 2011, e in vigore da oggi, da un lato, innalza il limite previsto per la registrazione cumulativa delle fatture emesse e ricevute e, dall’altro, estende tale semplificazione alle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente. In base all’attuale art. 6, comma 1, del DPR n. 695/1996, per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a 154,94 euro, è possibile annotare nel registro di cui all’art. 23 del DPR n. 633/1972, in luogo di ciascuna di esse, un documento riepilogativo nel quale vanno indicati i numeri delle fatture e, distinti secondo l’aliquota applicata, l’ammontare imponibile complessivo delle operazioni e quello dell’imposta.
Il limite di 154,94 euro viene ora innalzato a 300 euro; tale importo, peraltro, dovrebbe intendersi comprensivo dell’eventuale IVA. Ai sensi del riformulato art. 6, comma 6, del DPR n. 695/96, la stessa soglia, precedentemente pari a 154,94 euro, si applica anche, dal lato passivo, ai fini della registrazione del documento riepilogativo delle fatture d’acquisto (si veda la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 53/2008, avente ad oggetto le spese alberghiere e di ristorazione); in proposito, viene specificato che l’annotazione deve essere effettuata entro il termine di cui all’art. 25, comma 1, del DPR n. 633/1972, ossia anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene esercitata, sempreché consentita, la detrazione della relativa imposta. Si tratta di una previsione per certi versi scontata, dato che la registrazione, per le fatture d’acquisto, è obbligatoria nel solo caso in cui si intenda “recuperare” l’imposta assolta all’atto dell’acquisto. Ciò che, invece, non è chiaro, in riferimento al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 19, comma 1, del DPR n. 633/1972, è se il termine ultimo entro cui provvedere all’annotazione sia il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto di detrazione, oppure il termine di presentazione della dichiarazione riferita a tale secondo anno. La prima soluzione, sostenuta dall’Amministrazione finanziaria (C.M. n. 328/1997, § 3.5.1), desta qualche perplessità, non trovando un puntuale riscontro sul piano normativo, posto che il primo comma dell’art. 25 dispone – come ricordato – che la registrazione va fatta “anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale”.
Per effetto, inoltre, del nuovo comma 6-bis dell’art. 6 del DPR n. 695/1996, la facoltà di registrazione del documento riepilogativo viene estesa alle autofatture emesse dal cessionario/committente, soggetto passivo, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del DPR n. 633/1972, in riferimento cioè alle operazioni effettuate in Italia dal cedente/prestatore non residente. Anche in tale ipotesi, la semplificazione presuppone che le operazioni da registrare siano, singolarmente, di importo inferiore a 300 euro.
Le novità del DL Sviluppo riguardano, dunque, la registrazione “cumulativa” delle fatture emesse/ricevute singolarmente. È il caso di osservare, per restare nel campo delle novità, che l’art. 223 della Direttiva n. 2006/112/CE, nel testo introdotto – con effetto dal 2013 – dalla Direttiva n. 2010/45/UE, regola la fatturazione “cumulativa”, disponendo che gli Stati membri “autorizzano i soggetti passivi a emettere fatture periodiche che riportino i dettagli di diverse cessioni di beni o prestazioni di servizi separate, purché l’IVA relativa alle cessioni/prestazioni menzionate nella fattura periodica diventi esigibile nello stesso mese di calendario”. La portata della semplificazione si desume dal confronto con l’art. 21, comma 3, del DPR n. 633/1972, nella parte in cui consente di emettere una sola fattura per “le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo destinatario”.
Riguardo, invece, alla registrazione cumulativa delle autofatture, si ricorda che il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 febbraio 2011 modifica l’art. 17, comma 2, del DPR n. 633/1972 prevedendo l’obbligo, per le prestazioni di servizi “generiche” rese da un soggetto passivo stabilito in altro Paese membro, di utilizzare la procedura di integrazione e registrazione applicabile agli acquisti intracomunitari di beni. Anche in questo caso, si tratta di una semplificazione, posto che, per tale procedura, è previsto solo un termine per la registrazione della fattura integrata (mese di ricevimento, ex art. 47, comma 1, del DL n. 331/1993); attualmente, invece, fermo restando che l’autofatturazione, per le suddette prestazioni, è alternativa all’integrazione, deve essere comunque rispettato il termine riferito al momento di effettuazione dell’operazione (cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/2010, § 3.2): quest’ultimo, in base all’art. 63 della Direttiva n. 2006/112/CE, coincide – come regola generale – con l’ultimazione del servizio “generico” e non già con la data di pagamento del corrispettivo.

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