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martedì 24 maggio 2011

Tutela inadeguata negli accertamenti esecutivi, nonostante il DL sviluppo

Accertamento

Tutela inadeguata negli accertamenti esecutivi, nonostante il DL sviluppo

Il contribuente rimane passibile di fermi e ipoteche decorsi 90 giorni dalla notifica dell’accertamento

/ Martedì 24 maggio 2011
È ormai noto che il Legislatore, con il recentissimo DL 70/2011 (c.d. “Decreto Sviluppo”), ha modificato in parte il sistema degli accertamenti esecutivi, intendendosi per tali gli accertamenti imposte sui redditi/IVA/IRAP emessi a partire dal prossimo 1° luglio.
Il contribuente, ricevuto un accertamento esecutivo, deve versare, se fa ricorso, la metà degli importi entro il termine per l’impugnazione, quindi entro i sessanta giorni; in caso di inadempienza, le somme verranno date in carico ad Equitalia decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, quindi decorsi 90 giorni dalla notifica dell’accertamento, salvo cause di sospensione del termine per il ricorso, ad esempio derivanti dall’istanza di adesione.
Chiaramente, essendo l’accertamento a questo punto un atto esecutivo, il contribuente potrà chiedere la sospensiva unitamente al ricorso, senza obbligo di attendere che il credito venga dato “in carico” ad Equitalia.
Da più parti era stata evidenziata la necessità di una modifica del sistema, siccome i tempi procedimentali per l’inizio della riscossione sono più ristretti se comparati con quelli relativi alla concessione della sospensiva.
Infatti, se, potenzialmente, il pignoramento e le misure cautelari possono essere disposti decorsi 90 giorni dalla notifica dell’atto, è raro che il contribuente riesca ad ottenere, in tempi così brevi, la sospensiva, anche se sussistessero i presupposti per la sospensiva d’urgenza.
A tali inconvenienti ha inteso rimediare il DL sviluppo, e così è stato previsto che la presentazione della sospensiva inibisce l’esecuzione forzata (quindi il pignoramento, non le misure cautelari quali ipoteche e fermi) sino all’emanazione dell’ordinanza sulla sospensiva stessa, ma, in ogni caso, non oltre 120 giorni dalla notifica della sospensiva (pertanto, dalla notifica del ricorso, siccome la sospensiva sarà nella maggior parte dei casi ivi inserita).
È chiaro che l’Ufficio, nel momento in cui dà il credito “in carico” ad Equitalia, dovrà informarla del fatto che è stata proposta la sospensiva, per evitare (come è successo spesso in passato, almeno sino alla direttiva Equitalia 10/2010) che l’esecuzione prosegua perché l’Agente della Riscossione “non ne sa nulla”.
Ora, non è certo che la Commissione tributaria riesca a pronunciarsi entro 120 giorni dalla notifica della sospensiva, specie alla luce del fatto che, nel sistema che verrà, i contribuenti chiederanno la sospensione, come detto, unitamente all’accertamento, il che implementerà sensibilmente il carico di lavoro delle Commissioni.
In sede di conversione il Parlamento può intervenire
Urge un ulteriore intervento del Legislatore, che ben potrà pronunciarsi in sede di conversione del decreto, agente sia sul sistema delle misure cautelari sia sul termine per la sospensione dell’esecuzione.
Appare evidente l’impossibilità di una modifica che stabilisca la sospensione dell’esecuzione sino alla sentenza che decide sul ricorso, come era stato anticipato da taluni prima del DL 70 del 2011, visto che ciò è incompatibile con la ratio del sistema degli accertamenti esecutivi.
Si potrebbe però accogliere, per ciò che concerne l’esecuzione, la proposta del CNDCEC (circolare 7 marzo 2011 n. 22), nel senso di inibirla sino alla decisione in merito alla sospensiva, senza alcuna limitazione temporale, e, in subordine, prevedere un limite temporale più ampio, conciliabile con i carichi di lavoro anche delle Commissioni più intasate del Paese.
In merito alle misure cautelari, è assurdo che, decorsi i 90 giorni, Equitalia possa fermare l’auto di un contribuente per un credito di 200 euro, quindi si prospetta di prevedere, un po’ come è già stato fatto per l’ipoteca, che il fermo, nel sistema degli accertamenti esecutivi, non può essere disposto per crediti inferiori a un certo limite, limite che eventualmente può essere individuato vagliando la tipologia di contribuente in questione.
Alla stessa conclusione si deve giungere per l’ipoteca (già non adottabile per crediti inferiori agli ottomila euro), specie alla luce del fatto che essa è idonea a compromettere i rapporti con le banche in merito alla concessione del credito, a volte indispensabile per l’impresa.

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