Riscossione
Rateazione dei ruoli possibile anche per le imprese in liquidazione
Per Equitalia, però, la dimostrazione del temporaneo stato di difficoltà economica cambia rispetto alle altre imprese
Anche le imprese in liquidazione possono accedere alla dilazione dei ruoli, sia che si tratti di dilazioni “ordinarie” che di dilazioni “in proroga”.
I criteri sono stati illustrati con la direttiva 1/2010, per quanto ci consta inedita. Tuttavia, nella successiva direttiva 12/2011, Equitalia, nell’esaminare le dilazioni “in proroga”, richiama i principi forniti con la direttiva 1/2010 in tema di imprese in liquidazione.Quindi, anche per questi soggetti può configurarsi lo stato di temporanea difficoltà finanziaria, ma occorre che, oltre alla documentazione generalmente richiesta (ad esempio, prospetto con cui vengono calcolati i consueti indici di liquidità e Alfa), l’istante produca una relazione attestante:
- i motivi che determinano l’impossibilità di far fronte in unica soluzione al debito iscritto a ruolo;
- la presenza di elementi nell’attivo patrimoniale idonei ad assicurare l’integrale soddisfacimento dei creditori sociali, quindi l’esistenza di mezzi necessari per far fronte al debito iscritto a ruolo nonché di flussi finanziari tali da assicurare la regolarità del pagamento;
- in assenza di dimostrazione dei requisiti di cui al punto precedente, la disponibilità da parte di terzi a garantire il pagamento rateale mediante fideiussione bancaria, polizza fideiussoria o ipoteca di primo grado.
Il piano di dilazione non può avere durata maggiore di 24 mesi, a meno che la relazione non attesti che la complessità delle attività di liquidazione dell’attivo patrimoniale richieda un tempo maggiore.
Quid iuris se la società viene posta in stato di liquidazione a rateazione concessa?
Detto evento fa sorgere la necessità di riesaminare le condizioni originariamente vagliate per la concessione della dilazione.
Pertanto, da quando Equitalia ha contezza dello stato liquidatorio, il debitore verrà invitato a produrre, in sostanza, la relazione di cui sopra, che attesti la presenza di adeguati elementi nell’attivo.
Ricevuta la relazione, la posizione del contribuente sarà riesaminata, e l’esito di ciò potrà essere una revoca della dilazione concessa e consequenziale ripresa della riscossione coattiva, o la conferma del precedente piano di dilazione.
Dilazione al massimo per 24 mesi
La dilazione “in proroga” (art. 2 comma 20 del DL 225/2010, che consente di riconcedere la dilazione ai contribuenti resisi inadempienti limitatamente alle istanze concesse sino allo scorso 27 febbraio) può essere concessa anche alle imprese in liquidazione, ma, come evidenziato in precedenza per le dilazioni ordinarie, il peggioramento del temporaneo stato di difficoltà finanziaria deve essere vagliato in maniera peculiare.Oltre alla documentazione richiesta per le imprese in generale, quelle in stato di liquidazione dovranno produrre una relazione attestante:
- i motivi che hanno determinato il mancato pagamento delle rate relative alla precedente rateazione;
- come nel caso precedente, la permanenza di elementi nell’attivo patrimoniale o la disponibilità di prestazione di garanzie da parte di terzi.
La rateazione “in proroga” potrà essere concessa per un periodo massimo pari allo stesso numero di rate originariamente consentito.
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