Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

giovedì 19 maggio 2011

Piccoli imprenditori al test dell’autonoma organizzazione

ilcasodelgiorno

Piccoli imprenditori al test dell’autonoma organizzazione

L’esclusione da IRAP va valutata in base agli stessi criteri utilizzati per i professionisti

/ Giovedì 19 maggio 2011
Quest’anno, anche i “piccoli” imprenditori (es. tassisti, idraulici, elettricisti, ecc.), prima di procedere alla redazione della dichiarazione IRAP 2011 e all’effettuazione dei relativi versamenti, devono chiedersi se, con riferimento al periodo d’imposta 2010, possano ritenersi privi di “autonoma organizzazione” e, come tali, considerarsi esclusi dall’obbligo di corresponsione del tributo.
È questo l’effetto delle pronunce della Suprema Corte intervenute nella seconda parte del 2010, che hanno esteso anche a tali soggetti i principi in base ai quali verificare la sussistenza di un’autonoma organizzazione, in precedenza ritenuti applicabili soltanto agli artisti e ai professionisti, agli agenti di commercio e ai promotori finanziari, nonché agli altri ausiliari del commercio (con specifico riferimento agli agenti assicurativi, il principio è stato ribadito, recentemente, dall’ordinanza n. 10851 del 17 maggio 2011).
In particolare, con l’ordinanza 24 giugno 2010 n. 15249, è stato considerato non soggetto ad IRAP un artigiano elettricista che svolge la sua attività avvalendosi di limitati beni strumentali e senza dipendenti o collaboratori.
Successivamente, sempre la Suprema Corte, con tre sentenze depositate in data 13 ottobre 2010 (nn. 21122, 21123 e 21124), ha affermato che non sono soggetti ad IRAP i piccoli imprenditori (nel caso di specie, un tassista, un coltivatore diretto e un artigiano) che svolgono la propria attività senza l’ausilio di un’autonoma organizzazione.
Infatti, secondo la Corte di Cassazione, i principi in base ai quali verificare la sussistenza del presupposto impositivo in capo agli esercenti arti e professioni sono estensibili anche ai soggetti di cui all’art. 2083 c.c., vale a dire:
- ai coltivatori diretti del fondo;
- agli artigiani;
- ai piccoli commercianti;
- a coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia.
In particolare, secondo le sentenze in commento, può accadere che un piccolo imprenditore:
- sia dotato di un’organizzazione minimale di beni strumentali;
- non si avvalga di lavoro altrui (se non occasionalmente).
Tale circostanza è sufficiente a far riconoscere l’esigenza, ai fini dell’assoggettamento ad IRAP, di una piena assimilazione dei piccoli imprenditori ai lavoratori autonomi, per garantire una parità di trattamento imposta dalla ratio del tributo.
In passato, “aperture” in questo senso erano già giunte da alcune Commissioni tributarie, anche se la questione sembrava essere stata risolta in senso negativo dalla Corte di Cassazione. In particolare, facendo proprio l’assunto della Consulta (sentenza 21 maggio 2001 n. 156), secondo cui “l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa d’impresa”, la sentenza della Suprema Corte 16 febbraio 2007 n. 3678 aveva sostenuto che “per le imprese (nelle quali vanno fiscalmente inquadrati anche i soggetti che operano in contabilità semplificata redigendo il Quadro G della dichiarazione dei redditi) il requisito dell’autonoma organizzazione è intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta (art. 2082 del codice civile) e dunque sussiste sempre il presupposto impositivo idoneo a produrre VAP tassabile”. In altre sentenze, peraltro, tale aspetto non emergeva se non implicitamente (si veda, ad esempio, Cass. 2 aprile 2007 n. 8177). Ribadendo tale orientamento, la circ. Agenzia delle Entrate 13 giugno 2008 n. 45 (§ 7) aveva poi affermato che la produzione di reddito d’impresa implica sempre l’assoggettamento ad IRAP.
Tuttavia, alla luce dei principi sanciti dall’ordinanza n. 15249/2010 e dalle sentenze nn. 21122/2010, 21123/2010 e 21124/2010, tale impostazione deve essere rivista.
Contribuenti minimi esclusi per legge
Un discorso a parte meritano i contribuenti che si avvalgono del c.d. regime dei minimi, previsto dall’art. 1, commi 96-117 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008), per i quali è prevista l’esclusione “ex lege” dal tributo. Sul punto, la circolare dell’Agenzia delle Entrate 13 giugno 2008 n. 45 (§ 5.4.2) aveva precisato che il presupposto dell’autonoma organizzazione può considerarsi insussistente anche per quegli artisti e quei professionisti che soddisfano i requisiti di accesso al regime, anche se concretamente non se ne avvalgono.
Nella circ. 28 maggio 2010 n. 28, l’Amministrazione finanziaria non è tornata sull’argomento. Tuttavia, le considerazioni formulate in precedenza inducono a ritenere che anche gli agenti di commercio, i promotori finanziari e gli altri “ausiliari” del commercio, nonché i “piccoli” imprenditori, la cui attività sia basata principalmente sul lavoro del titolare, possano ritenersi esclusi da IRAP qualora risultino in possesso dei requisiti per accedere al regime dei contribuenti minimi, anche se concretamente determinano il reddito d’impresa secondo i metodi ordinari.

Nessun commento:

Posta un commento