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giovedì 19 maggio 2011

Spese di rappresentanza al test di deducibilità

dichiarazione dei redditi

Spese di rappresentanza al test di deducibilità

Rilevanza IRES in base ai criteri di inerenza e congruità, e rapportata al volume dei ricavi
/ Venerdì 13 maggio 2011
Le spese di rappresentanza delle società di capitali, così come individuate dal DM 19 novembre 2008, sono deducibili, ai fini IRES, nell’esercizio del sostenimento, purché soddisfino – a norma dell’art. 108, comma 2, del DPR n. 917/1986 (entrato in vigore nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007) – i requisiti di inerenza e congruità stabiliti dal citato decreto ministeriale, anche in funzione della loro natura e destinazione. È, inoltre, necessario che i predetti costi, inerenti e congrui, non eccedano l’ammontare derivante dall’applicazione ai ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa – corrispondenti alle voci A)1) e A)5) del Conto economico civilistico, oltre alla C)15) e C)16), nel caso delle holding industriali (ris. Agenzia delle Entrate nn. 183/2009 e 143/2008), assunte, tuttavia, per il valore fiscale risultante dalla dichiarazione dei redditi del medesimo periodo – di uno specifico coefficiente: 1,30% sino a 10 milioni di euro di fatturato, 0,50% per l’eccedenza fino a 50 milioni di euro di volume d’affari e 0,10% per l’eventuale surplus.
Le predette regole non operano, tuttavia, nei confronti delle spese relative ai beni distribuiti gratuitamente, aventi un valore unitario non superiore a 50 euro, che sono, in ogni caso, integralmente deducibili dal reddito d’impresa.
L’art. 1, comma 3, del DM 19 novembre 2008 dispone che le spese sostenute dalle imprese di nuova costituzione, in un periodo d’imposta precedente a quello di conseguimento dei primi ricavi, possono essere dedotte dal reddito di quest’ultimo esercizio, e di quello successivo, se e nella misura in cui i costi di tali anni siano inferiori all’importo fiscalmente rilevante.
In sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi, l’impresa è, pertanto, tenuta a compilare i seguenti righi del modello UNICO 2011 SC:
- RF24, colonna 2 (variazioni in aumento): importo delle spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, secondo periodo, del TUIR, imputate al Conto economico dell’esercizio, diverse da quelle riportate in colonna 1 nell’ambito dei costi relativi a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti, e differenti da quelli sostenuti da lavoratori dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi, in occasione di trasferte al di fuori del territorio comunale (art. 95, comma 3, del TUIR). Gli importi indicati in tali campi dovranno, poi, confluire nella colonna 3, unitamente alle spese di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4, del DPR n. 917/1986), e a quelle non capitalizzabili per effetto dell’applicazione dei principi contabili internazionali, deducibili nella quota costante di un quinto, a norma dell’art. 108, comma 3, secondo periodo, del TUIR;
- RF43 (variazioni in diminuzione): in colonna 1, deve essere indicato il 75% delle spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande qualificabili come spese di rappresentanza, diverse da quelle di cui all’art. 95, comma 3, del TUIR. L’importo in parola concorre, inoltre, alla formazione di quello da riportare in colonna 2, ovvero l’ammontare deducibile delle spese di rappresentanza, individuato in base al DM 19 novembre 2008. Nella colonna 3, deve invece essere esposta la quota di spese di rappresentanza imputate al Conto economico degli esercizi pregressi, sino a quello in corso al 31 dicembre 2007, e come tali fiscalmente rilevanti in base alla versione previgente dell’art. 108, comma 2, del DPR n. 917/1986, ovvero in cinque anni, in quote costanti di un quindicesimo del loro costo. In altri termini, nel modello UNICO 2011 il contribuente esaurirà la deducibilità delle spese di rappresentanza dell’esercizio 2006, e potrà altresì utilizzare la penultima quota rilevante di quelle del periodo amministrativo 2007. La sommatoria degli importi di colonna 2 e 3 parteciperà, infine, alla determinazione dell’ammontare di colonna 4, comprendente, tra l’altro, una pluralità di componenti negativi non dedotti oppure non imputati a Conto economico, nonché gli oneri alberghieri e di somministrazione di alimenti e bevande non qualificabili come spese di rappresentanza, diversi da quelli di cui all’art. 95, comma 3, del TUIR;
- RS101: le imprese di nuova costituzione vi devono indicare le spese di rappresentanza, sostenute in esercizi precedenti a quello di conseguimento dei primi ricavi (comprese quelle riportate nel rigo RS140 del modello UNICO 2010), non deducibili nel periodo d’imposta, bensì in quello del realizzo di tali componenti positivi e nel successivo, assumendo per il 75% i costi per prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande.

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