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giovedì 19 maggio 2011

Per il 2011, medie imprese «sorvegliate speciali»

accertamento

Per il 2011, medie imprese «sorvegliate speciali»

Con la circ. 21 di ieri, l’Agenzia ha fornito istruzioni sull’attività di controllo, prevedendo interventi differenziati a seconda del tipo di contribuente

/ Giovedì 19 maggio 2011
Seppure in ritardo rispetto alla consueta emanazione nei primi mesi dell’anno, anche per il 2011 giungono le istruzioni agli Uffici finanziari riguardo all’attività di controllo da svolgere per l’anno in corso: per professionisti e contribuenti, la circolare n. 21 diramata ieri dall’Agenzia delle Entrate è un documento di assoluto rilievo, atteso che rappresenta l’unico atto del genere reso pubblico (le “comunicazioni di servizio” restano, ragionevolmente, riservate).
Il documento presenta diversi aspetti meritevoli di essere affrontati, che saranno oggetto di analitica e distinta trattazione su queste pagine, e prospetta spunti interessanti per quanto riguarda i controlli da effettuare nei confronti delle imprese di medie dimensioni, laddove viene espressa, senza mezzi termini, la necessità di intensificare l’attività di controllo a partire da quelle realtà che, celate da una bassa redditività, possono essere sintomatiche di un sottodimensionamento delle basi imponibili definito “diffuso” dall’estensore.
L’attività operativa in questione, anche in ragione delle recenti innovazioni normative apportate dal DL n. 78/2010, poggerà solidamente sull’analisi del rischio di evasione ed elusione, alla quale certamente contribuisce tanto la classificazione effettuata nell’ambito dell’Anagrafe tributaria – fasce di ricavi e di volume d’affari, natura giuridica, settore economico di appartenenza, redditi e perdite dichiarati, imposte dovute, eccetera – quanto alcune caratteristiche che, pur essendo anche “fisiologiche”, rappresentano un elemento suscettibile di attivare i “sensori” degli Uffici.
Segnatamente, la circolare prospetta la necessità di prestare attenzione a fenomeni di evasione/elusione suscettibili di coinvolgere imprese di medie dimensioni appartenenti a gruppi societari, nonché il fenomeno del turn-over nel comparto delle medie imprese e di “migrazione” di contribuenti fra Direzioni provinciali (quest’ultima condotta può rappresentare un espediente per consentire al contribuente di collocarsi in un’area che, densamente popolata a livello economico, permette la diminuzione del rischio statistico di essere sottoposto al controllo).
Attività concentrata sul periodo d’imposta 2008, con estensione al 2009
Ma un aspetto di grande interesse del documento è ravvisabile nel fatto che vengono impartite istruzioni agli Uffici circa la priorità da attribuire, in caso di elementi di rischio sostanzialmente equivalenti a carico di un contribuente, all’assenza di controlli nell’ultimo quadriennio e alla presenza di “perdite sistemiche” secondo la recente definizione introdotta sempre a cura del DL n. 78/2010.
Per quanto detto sinora, si può dedurre che un “trittico” composto da:
- bassa redditività su “serie storica”;
- assenza di controlli negli ultimi quattro anni;
- presenza di perdita “sistemica”, e quindi protratta per due esercizi consecutivi non determinata da compensi erogati ad amministratori o soci e a seguito della quale non siano stati deliberati e interamente liberati  nello stesso periodo uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse;
rappresenta un corollario di circostanze che fanno impennare le possibilità di indurre l’Ufficio all’avvio di un controllo.
Laddove ciò si verificasse, l’attività operativa dovrebbe concentrarsi sul periodo d’imposta 2008, con estensione al successivo periodo d’imposta 2009 non appena saranno rese disponibili le procedure informatiche di supporto per l’analisi del rischio e la selezione.
E che il Fisco sia animato, almeno dal suo punto di vista, da buone intenzioni è attestato dal seguente passo, testuale, che chiude il paragrafo dedicato alle medie imprese: “Si rammenta, da ultimo, che dagli specifici piani di intervento, normativamente previsti per la macrotipologia di contribuenti in parola, sono attesi risultati rilevanti quanto all’ammontare di evasione pregressa effettivamente recuperato a seguito dei controlli”.

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