Crisi d’impresa
Concordato preventivo senza IRAP
Il principio di derivazione della base imponibile dai dati di Conto economico escluderebbe l’imponibilità delle componenti reddituali
L’ammissione alla procedura di concordato preventivo non comporta la perdita dei poteri gestionali e operativi in capo all’imprenditore, il quale pertanto, a maggior ragione, conserva la rappresentanza legale.La traslazione di questi principi generali nell’area tributaria comporta, a parere di chi scrive, che gli adempimenti fiscali debbano essere posti a carico dell’imprenditore, mentre nulla in tal senso competerebbe al commissario giudiziale e al liquidatore giudiziale, anche se su tale ultimo tema il Ministero delle Finanze (risoluzione n. 455 del 7 febbraio 1981) sembrerebbe di diverso avviso.
In ogni caso, secondo l’interpretazione più accreditata, l’imprenditore sottoposto alla procedura di concordato preventivo dovrà adoperarsi per l’espletamento di tutti gli obblighi tributari in base alle regole ordinarie, salvo quanto verrà a breve precisato. Particolare rilievo, per la concreta operatività del concordato preventivo, riveste l’applicabilità o meno dell’IRAP a particolari situazioni.
Per quanto riguarda le imposte dirette, ribadendo l’applicazione delle ordinarie regole di determinazione del risultato di impresa, si sottolinea come due siano le particolarità di rilievo.
In primo luogo, secondo l’art. 86, comma 5 del TUIR, la cessione di beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze, “comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento”. Dopo la sentenza della Corte di Cassazione n. 5112 del 4 giugno 1996, si può affermare che sia la convenzionale fase della “cessione dei beni ai creditori”, sia la cessione dei beni nell’ambito della liquidazione post omologa del concordato, non determina l’insorgere di plusvalenze o minusvalenze rilevanti fiscalmente.
Il “bonus da concordato” non costituisce sopravvenienza
In secondo luogo, l’art. 88, comma 4 del TUIR esclude dal novero delle sopravvenienze attive imponibili quelle derivanti dalla riduzione dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo. Si tratta della non imponibilità del c.d. “bonus da concordato”, non sussistendo differenza alcuna tra la riduzione concordataria del passivo, sia esso chirografario o privilegiato, con la conseguenza che entrambe le ipotesi non generano sopravvenienze attive fiscalmente rilevanti.Dalla formulazione letterale della norma emerge che la stessa trova applicazione in ogni forma di concordato preventivo.
Per quanto riguarda l’IRAP, nel concordato preventivo anche questa imposta va applicata secondo le ordinarie regole, previste dal DLgs. 446/97. Merita una riflessione la tematica connessa ai fenomeni sopra descritti, disciplinati ai fine delle imposte dirette dagli artt. 86 e 88 del TUIR, per verificare quali siano le ricadute sul tributo regionale.
Per le società di capitali la base imponibile IRAP è determinata per differenza tra il valore e i costi della produzione (lettere A) e B) dello schema di Conto economico), ad esclusione delle voci B9, B10 c) e d), B12 e B13. Se ne desume che nell’attuale sistema vige il principio di derivazione, in base al quale, per la determinazione dell’imponibile, rilevano i soli dati di bilancio così come assunti sulla base dei principi contabili. In tale ambito le componenti di reddito di natura straordinaria si collocano nelle voci E20 ed E21 del Conto economico.
Ciò posto, tornando alle fattispecie sopra esaminate, emerge la seguente situazione:
- per quanto riguarda la cessione dei beni in sede di concordato preventivo, dalle indicazioni contenute nella sentenza 5112/96 della Corte di Cassazione e nella risoluzione 29/2004 dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene di poter affermare che le plusvalenze conseguite non configurino componente reddituale imponibile ai fini IRAP, presentando esse natura straordinaria (la relativa fonte è, infatti, estranea all’attività ordinaria);
- anche per ciò che riguarda il “bonus da concordato”, a parere di chi scrive tale sopravvenienza ha totale valenza straordinaria, in quanto rappresenta un beneficio che l’ordinamento tributario offre nella particolare situazione procedurale.
In tal senso va la relazione di accompagnamento al TUIR, in cui si chiarisce anche la differente natura dell’esenzione insita nelle due principali forme di concordato preventivo: per quello con cessione dei beni non può essere elemento indice di capacità contributiva la riduzione dei debiti, dato che il debitore perde tutto il suo patrimonio con evidenza della straordinarietà dell’evento; nell’altra ipotesi concordataria, la finalità è quella di riservare ad essa un particolare beneficio fiscale.
Ne consegue, a parere di chi scrive, che non potrebbero potersi ricondurre tali fenomeni a situazioni rilevanti ai fini IRAP.
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